Con la circolare numero 28/E del 17 luglio, le Entrate forniscono precisazioni sugli obblighi di comunicazione e i conseguenti effetti sul regime premiale di cui all’articolo 10, d.l. numero 201/2011. L’Interpretazione offerta è piuttosto restrittiva si decade dai benefici anche senza essere non congrui o non coerenti.
Per chi indica dati infedeli ai fini dell’applicazione degli studi di settore è precluso l’accesso al regime premiale «a prescindere se la sostituzione dei dati infedeli con quelli veritieri comporti una situazione di non congruità o di non coerenza agli indicatori». Il motivo? Perché ha violato la condizione posta dalla lettera a dell’articolo 10, d.l. numero 201/2011 per accedere al regime essere un contribuente che abbia «regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti». È questa l’interpretazione più che l’indicazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nella circolare numero 28/E diffusa lo scorso 17 luglio. Le Entrate riconoscono alla menzionata condizione di accesso una valenza autonoma rispetto all’altra condizione contenuta nella successiva lettera b essere coerente e a quella di contenuta al precedente comma 9, che statuisce che per accedere al regime premiale è necessario essere congrui, anche a seguito di adeguamento, alle risultanze degli studi di settore. Perdita dei benefici premiali Come chiarito, la perdita dei benefici premiali che ricordiamo essere la preclusione all’utilizzo di presunzioni semplici in fase di accertamento, la riduzione dei termini di decadenza per l’accertamento e la limitazione alla determinazione sintetica del reddito scatta in caso di infedele compilazione di uno dei campi previsti nella modulistica degli studi che abbia riflessi sull’assegnazione ai cluster, la stima di congruità o il posizionamento degli indicatori di coerenza e normalità. È questa la conseguenza che l’Agenzia riconnette a quanto chiarito dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2012, secondo cui è comunque riconosciuta la fedeltà dei dati anche in caso di errori o omissioni che non influenzino cluster, congruità e coerenza «rispetto alle risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri». Viceversa, non sfuma il regime premiale in caso di informazioni non corrette che, sebbene contenute nella modulistica degli studi, non partecipino all’assegnazione ai cluster, alla stima di congruità e al calcolo degli indicatori di coerenza economica e di normalità economica. Si tratta dei dati contenuti nei quadri Z, previsti per la fase di evoluzione degli studi di settore, con funzione di questionario. Di seguito si riportano fedelmente i tre esempi contenuti nella circolare - il dato infedele non comporta la modifica delle percentuali di assegnazione ai cluster, né la modifica dei valori relativi alla congruità e alla coerenza il soggetto non decade dai benefici premiali - il dato infedele non comporta la modifica delle percentuali di assegnazione ai cluster, né la modifica dei valori relativi alla coerenza, ma rileva ai fini della stima in particolare, sulla base del dato non veritiero, il contribuente risulta congruo poiché ha dichiarato ricavi pari a 260.000 euro a fronte di ricavi calcolati in base agli studi di settore di 235.000 euro. Applicando lo studio di settore con il dato corretto, i ricavi calcolati diventano pari a 250.000 euro il contribuente, pur continuando a risultare congruo, decade dai benefici premiali - il dato infedele non comporta la modifica delle percentuali di assegnazione ai cluster né la modifica dei valori relativi alla congruità, ma rileva ai fini della coerenza in particolare, sulla base del dato non veritiero, il contribuente risulta coerente a tutti gli indicatori presenti nello studio di settore. Applicando lo studio di settore con il dato corretto, il contribuente rimane coerente ma il valore dell’indicatore “Margine per addetto non dipendente” assume un valore inferiore rispetto a quanto calcolato in precedenza il contribuente decade dai benefici premiali. fonte www.fiscopiù.it
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