Il Ministero del Lavoro, con l’Interpello numero 21 di ieri, ha fornito la corretta interpretazione dell’articolo 3, L. numero 92/2012 concernente la disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali finalizzati a garantire i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.
Imprese non rientranti nell’ambito di applicazione di CIGO e CIGS. Partendo dal presupposto che la ratio dei commi 4 e ss. della norma in esame è quella di assicurare, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, una tutela in costanza di rapporto di lavoro per coloro che sono impiegati in aziende che non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, il Ministero del Lavoro afferma che •l’adesione ai Fondi di solidarietà bilaterali è prevista esclusivamente per le imprese, tra quelle che occupano mediamente più di 15 dipendenti, che non possono fruire di entrambe le forme di sostegno al reddito. Queste, pertanto, non sono assoggettate al versamento della contribuzione per CIGO e CIGS e ciò in perfetta aderenza all’obiettivo di modulare gli strumenti di sostegno al reddito in funzione delle effettive esigenze dei diversi settori produttivi, evitando così che vengano introdotti ulteriori oneri a carico delle aziende che possono già fruire di ammortizzatori sociali corrispondenti alle loro caratteristiche •in merito alle modalità e condizioni per l’istanza di accesso a tali Fondi, la normativa di riferimento è l’articolo 3, commi 22, 27 e 30, l. numero 92/2012 nella parte in cui, da un lato, condiziona l’erogazione della prestazione del Fondo alla sussistenza di risorse finanziarie precostituite al momento della richiesta ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura rispettivamente di due terzi e di un terzo e, dall’altro, sancisce espressamente il divieto per l’Istituto previdenziale di erogare prestazioni in eccedenza. fonte www.lavoropiu.info
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