Incidente con veicolo non identificato: no alla valenza astratta dell’omessa denuncia

L’omessa denuncia all’autorità non è idonea, in sé, a escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, così come l’intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che tanto sia senz’altro accaduto.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 20066, depositata il 2 settembre 2013. Il caso. Un attore aveva agito giudizialmente nei confronti di una società assicuratrice – quale impresa designata per la liquidazione dei danni da risarcirsi dal Fondo di garanzia per le vittime della strada – per il risarcimento dei danni conseguiti all’investimento subito mentre passeggiava in bicicletta, da parte di una vettura non identificata, in quanto allontanatasi senza fermarsi. La società convenuta aveva resistito, contestando l’accadimento del fatto, evidenziando che l’attore non aveva denunciato il sinistro all’autorità né sporto querela contro ignoti, prospettandone in via subordinata l’esclusiva responsabilità o quantomeno il concorso causale colposo. Onere della prova a carico di chi assuma di essere stato danneggiato da veicolo non identificato. In sede di merito, la domanda dell’attore era stata rigettata. Infatti, secondo la Corte d’Appello, al fine di dimostrare che il conducente del veicolo non identificato sia rimasto effettivamente sconosciuto, è sufficiente la prova che, dopo la denuncia alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute [] abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l’onere di ulteriori indagini articolate e complesse . Contro questa decisione, l’attore ha dedotto in Cassazione violazione di legge, per avere i giudici territoriali attribuito determinante rilievo alla circostanza che non era stata presentata denuncia all’autorità, ritenendo, perciò, superflua anche la deposizione di un teste. Per la Suprema Corte tali censure sono fondate. No ai giudizi a-priori. Gli Ermellini hanno chiarito che né alla denuncia né alla omessa denuncia è consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell’una o dell’altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz’altro riconducibile alla fattispecie astratta del risarcimento a carico del Fondo di garanzia se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata. Piazza Cavour ha rilevato che la sentenza impugnata, pur non affermando espressamente che, in difetto di denuncia, il fatto va escluso, si è discostata da tale principio. Alla luce di ciò la sentenza è stata cassata e rinviata per una nuova valutazione nel merito.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 2 luglio 2 settembre 2013, n. 20066 Presidente Petti – Relatore Amatucci Svolgimento del processo 1. Nel dicembre del 2000 il quarantasettenne A.G. agì giudizialmente nei confronti della Generali Assicurazioni s.p.a. quale impresa designata per la liquidazione dei danni da risarcirsi dal Fondo di garanzia per le vittime della strada per il risarcimento dei danni conseguiti all'investimento subito da tergo il omissis , mentre percorreva in bicicletta la via omissis , da parte di vettura non identificata, in quanto allontanatasi senza fermarsi. La società convenuta resistette, contestando l’accadimento del fatto, evidenziando che l'attore non aveva denunciato il sinistro all'autorità né sporto querela contro ignoti, prospettandone in via subordinata l'esclusiva responsabilità o quantomeno il concorso causale colposo. Con sentenza n. 225 del 2003 il tribunale di Nocera Inferiore rigettò la domanda e condannò l'attore alle spese. 2. La corte d'appello di Salerno ha respinto il gravame degli attori con sentenza n. 24 del 2007, condannandolo alle spese del grado. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'A. affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso la s.p.a. Generali Assicurazioni. Motivi della decisione 1. La Corte d'appello, alle pagine 6 e 7 della sentenza, ha ritenuto che l'onere della prova a carico di chi assuma di essere stato danneggiato da veicolo non identificato concerne sia il punto relativo alla responsabilità del conducente del veicolo non identificato sia che questo sia rimasto effettivamente sconosciuto e che a questo ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria per l'identificazione del veicolo o natante investitore abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate e complesse b che nella specie concreta è da escludersi che l'appellante abbia dato ottemperanza al riferito principio di diritto enunciato e ormai consolidato della S.C., con conseguente superfluità di sentire il teste R.C. c che peraltro, avalla il decisum di questa Corte anche il fatto che l'A. v. causale del referto in data omissis , nelle immediatezze del fatto, non fece alcuna menzione dell'investimento lamentato poi in citazione introduttiva, ma si limitò ad indicare un generico incidente stradale avvenuto in . 2. Il ricorrente se ne duole deducendo a col primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 19, lettera a della L. n. 990 del 1969, per avere la Corte d'appello attribuito determinante rilievo alla circostanza che non era stata presentata denuncia all'autorità, discostandosi dal principio espresso da Cass., n. 18532/2007 b col secondo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, 3697 c.c. e 115 c.p.c., per non essere stata considerata la deposizione già assunta, per essere stata ritenuta superflua quella di R.C. e per essere stato assegnato rilievo negativo alla omessa menzione dell'investimento subito da parte della vittima nelle immediatezze del fatto ma, più precisamente, al momento del suo ingresso ospedale , descritto come incidente stradale avvenuto in c col terzo, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte di merito del tutto prescisso da quanto dichiarato dal teste E.A. con deposizione di cui è riprodotto il contenuto in ricorso e presupposto una puntualità e completezza espressiva da parte dell'infortunato incompatibili con la condizione psico-fisica del momento. 3. Le censure che possono congiuntamente esaminarsi per la connessione che le connota, sono fondate. La citata Cass., n. 18532 del 2007 ma cfr. anche Cass., 4480/2011 , relativa ad un caso deciso, in primo e secondo grado, dagli stessi uffici giudiziari di merito, in esito alla disamina della tematica che è superfluo ripercorrere, ha enunciato il principio secondo il quale l'omessa denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due denuncia/omessa denuncia è peraltro consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell'una o dell'altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui all'art. 19, comma 1, lettera a , della legge 24.12.1969, n. 990 se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata . La Corte d'appello se n'è discostata, pur non espressamente affermando che, in difetto di denuncia, il fatto va escluso. Non s'è fatta carico, infatti, della deposizione del teste E. che aveva confermato la versione dei fatti esposta dall'attore ed ha detto superflua l'assunzione della testimonianza della R. dopo la prima delle affermazioni riportate sopra sub 1 , sicché è assolutamente evidente che la conclusione negativa in ordine alla prova dell'accadimento del fatto per colpa di un terzo è stata correlata alla omessa denuncia all'autorità. Né può considerarsi assorbente la valenza assegnata dalla Corte territoriale alle iniziali e solo generiche affermazioni della vittima, non essendovi in motivazione alcun cenno al suo stato al momento dell'accesso in ospedale in relazione alle lesioni riportate ed alla possibile conseguente esclusione di una situazione che potesse precludergli di esporre chiaramente che cosa gli fosse accaduto e perché nonché alla notoria circostanza che la redazione del testo delle dichiarazioni dell'infortunato è opera di chi la dichiarazione riceve e non di chi la rilascia. È il caso di chiarire che non si intende con questo vincolare in alcun modo il giudice del merito a deposizioni testimoniali che ritenga inattendibili, né precludergli di attribuire determinante rilievo anche alla omessa denuncia ed a quanto dichiarato dalla vittima subito dopo i fatti, o alla mancata immediata indicazione di testi che abbiano assistito all'evento ed a tutto quanto possa apparire sintomatico dell'inveridicità dell'assunto attoreo. Ma non è consentito fondare sostanzialmente la decisione sulla valenza astratta della omessa denuncia o querela, addirittura omettendo di escutere i testi indicati, quasi che la fattispecie sia aprioristicamente connotata da intenti fraudolenti. 2. La sentenza è cassata. Il giudice del rinvio, che si designa nella stessa Corte d'appello in diversa composizione, rivaluterà il merito nel rispetto dell'enunciato principio di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Salerno.