Il decreto lavoro diventa legge e il Ministero fa luce su apprendistato, tempo determinato e lavoro intermittente

Dopo la conversione in legge e la pubblicazione sulla G.U. n. 196 del 22 agosto, è entrato in vigore il Pacchetto Lavoro. Tra le principali novità per favorire il rilancio dell'occupazione, le modifiche ai contratti a tempo determinato, intermittenti, co.co.pro. e apprendistato. Tuttavia a pochissimo giorni dall'entrata in vigore, il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 35/2013, ha fornito importanti indicazioni interpretative sugli istituti maggiormente interessati alla riforma apprendistato, tempo determinato e lavoro intermittente.

Il decreto lavoro è legge. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2013, è entrato in vigore il decreto lavoro, il d.l. n. 76/2013, convertito nella Legge n. 99/2013, contenente misure di rinnovamento sul mercato del lavoro con una particolare attenzione alle tipologie di contratto a cui fanno riferimento i nuovi rapporti occupazionali. Bonus per chi assume giovani. Vengono dunque attivati i bonus diretti a chi assume giovani tra i 18 e i 29 anni che non abbiano il diploma o in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi, per un investimento pari ad un miliardo di euro. Inoltre, cambiano alcuni aspetti dei contratti più utilizzati per i contratti a tempo limitato, viene ridotto il termine di intervallo, 60 e 90 giorni diventano 10 e 20, a seconda che il rapporto fosse inferiore o superiore a 6 mesi per il contratto di un anno non potrà essere prorogato, a meno di una specifica delega in seguito ad accordi stipulati in azienda per gli intermittenti, d’ora in poi, il tetto sarà di 400 giornate lavorative entro i 3 anni solari, oltre il quale il rapporto si trasforma automaticamente in full-time e a tempo indeterminato per i co.co.pro. il rapporto non potrà essere costituito per la realizzazione di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, con tanto di definizione per iscritto degli elementi contrattuali probatori in caso di associazione in partecipazione, la nuova norma impone di mettere in regola entro la fine di settembre il ricorso abusivo a questo genere di collaborazione, tramite assunzioni a tempo indeterminato o di apprendistato, secondo le direttive sindacali. Infine, dopo la conclusione dell’apprendistato per diploma professionale, questo potrà essere trasformato in professionalizzante. Il Ministero illustra i punti della riforma apprendistato, tempo determinato e lavoro intermittente. A fornire ulteriori chiarimenti sulla nuova legge ci ha pensato direttamente il Ministro del lavoro con la circolare n. 35/2013 dello scorso 29 agosto. Apprendistato interventi locali in attesa dell’uniformità. In materia di apprendistato l’art. 2, comma 2, d.l. n. 76/2013 demanda alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l’adozione, entro il 30 settembre 2013, di linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Le linee guida potranno derogare al d.lgs. n. 167/2011 riguardo ad alcuni aspetti. Il primo riguarda il piano formativo individuale di cui all’art. 2, comma 1, lettera a , d.lgs. n. 167/2011 obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche b Il secondo aspetto riguarda la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita, questa potrà essere effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino d.m. 10 ottobre 2005 Infine, in caso di imprese multi localizzate, la formazione potrà avvenire nel rispetto della disciplina della Regione dove l’impresa ha la sede legale. Comunque sia, a partire dal 1° ottobre 2013, in assenza delle linee guida, varranno gli elementi di diretta applicazione in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Acasualità e periodo cuscinetto. L’abrogazione del comma 2 bis , dell’art. 4 d.lgs. n. 368/2001 consente oggi la proroga dei contratti a tempo determinato acausali , i quali potranno avere comunque una durata massima complessiva di 12 mesi. La circolare n. 35 del Ministero competente spiega che la proroga può riguardare anche contratti sottoscritti non ancora scaduti prima dell’entrata in vigore del d.l. e che rispetto agli stessi trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 4 d.lgs. n. 368/2001 ad eccezione del requisito relativo alla esistenza delle ragioni che giustificano l’eventuale proroga . Il Legislatore, poi, ha chiarito che i c.d. periodi cuscinetto di cui al comma 2 dello stesso articolo trovano applicazione anche in relazione ai contratti a termine acausali . Perciò, un contratto acausale potrà avere una durata massima di 12 mesi e 50 giorni, superati i quali lo stesso si trasformerà in un normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’applicazione dei periodi cuscinetto , anche in relazione ai contratti acausali , comporta l’applicazione della disposizione già contenuta nel comma 1, dell’art. 5, d.lgs. n. 368/2001, con la maggiorazione retributiva dovuta al lavoratore per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore . In generale, per tutti i contratti a termine stipulati a partire dal 28 giugno 2013 data di entrata in vigore del d.l. n. 76/2013 , è sufficiente rispettare un intervallo di 10 o 20 giorni, anche se il precedente rapporto a tempo determinato è sorto prima di tale data. Lavoro intermittente per non più di 400 giornate in 3 anni. Come detto prima, il nuovo comma 2 bis dell’art. 34 d.lgs. n. 276/2003, stabilisce che in ogni caso il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. Superata la soglia, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Il conteggio delle prestazioni dovrà essere effettuato, a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione, a ritroso di 3 anni. Tale conteggio, tuttavia, secondo quanto previsto dal d.l. n. 76/2013, dovrà tenere conto solo delle giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione , cioè prestate successivamente al 28 giugno 2013. Il tetto numerico, per espressa previsione normativa, non trova applicazione nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo .

PP_LAV_decretoLavoro_s PP_LAV_13MinLavCirc35_s