I punti sulla patente non rendono fumoso il valore della causa in tribunale

In caso di opposizione ad un verbale di contestazione per violazione delle norme stradali, il cumulo della sanzione pecuniaria principale, di valore determinato, e di quella accessoria, conseguente alla diminuzione dei punti sulla patente, non rende la causa di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese processuali.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 13598, depositata il 16 giugno 2014. Il caso. Il tribunale di Catania rigettava il ricorso proposto da una società contro il verbale di contestazione della polizia municipale per eccesso di velocità, ai sensi dell’articolo 142, comma 8, c.d.s. e poneva a suo carico le spese di lite, liquidate in 3.100 euro. La società ricorreva in Cassazione, lamentando la liquidazione delle spese in base allo scaglione di riferimento «indeterminabile», ma, non essendo mai stati dedotti vizi riguardanti la decurtazione dei punti patente né proposto domande attinenti a tale questione, limitandosi ad impugnare la sanzione principale derivante dalla violazione dell’articolo 142, comma 8, c.d.s. «Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674» , il valore della causa doveva essere quantificato in 168,50 euro. Di conseguenza, doveva rientrare nel primo scaglione della tariffa professionale. Contestazione congiunta. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione rilevava che i giudici di merito avevano considerato la causa di valore indeterminabile, poiché si trattava di appello in una causa di opposizione di un verbale comminatorio di una sanzione pecuniaria e di una decurtazione dei punti sulla patente. Per i giudici di legittimità, il destinatario di un verbale di contestazione ai sensi dell’articolo 142, comma 8, c.d.s. che faccia valere i vizi dell’accertamento, contesta non solo la sanzione pecuniaria, ma anche la decurtazione dei punti della patente di guida, che costituisce una sanzione accessoria. Non cambia il valore. Tuttavia, il cumulo della sanzione pecuniaria principale, di valore determinato, e di quella accessoria, conseguente alla diminuzione dei punti sulla patente, non rende la causa di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese processuali. La regola è la stessa della competenza. Il d.lgs. numero 150/2011 stabilisce che l’applicazione di una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a questa, non implica l’attribuzione della competenza per l’opposizione al tribunale qualora si riversi nell’ambito di un contenzioso derivante dalla violazione delle norme stradali. Ciò vale, oltre che per il riparto tra gdp e tribunale, anche ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese processuali, che rimane, perciò, quello parametrato sull’importo della sola sanzione pecuniaria, a prescindere dalla comminatoria della sanzione accessoria. Alla luce di tali considerazioni, il tribunale aveva errato a liquidare le spese in base allo scaglione corrispondente al valore indeterminato o indeterminabile della causa. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e, decidendo nel merito, liquidava i compensi dovuti nella somma di 1.100 euro.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 16 maggio – 16 giugno 2014, numero 13598 Presidente Petitti – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che il Giudice di pace di Catania, con sentenza depositata il 1 aprile 2011, ha rigettato il ricorso proposto dalla s.numero c. Fratelli L.R. di S. e G.L.R. avverso il verbale di contestazione numero omissis del omissis della polizia municipale di Catania per violazione dell'articolo 142, comma 8, del codice della strada compiuta a mezzo dell'autoveicolo marca Chrysler targato , che percorreva la strada indicata alla velocità di Km/h 67 laddove il limite massimo era di Km/h 30 che il Tribunale di Catania, con sentenza in data 10 dicembre 2012, ha rigettato l'appello della società, ponendo a suo carico le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.100 che per la cassazione della sentenza del Tribunale la s.numero c. Fratelli L.R. ha proposto ricorso, con atto notificato il 10 giugno 2013, sulla base di due motivi che l'intimato Comune ha resistito con controricorso. Considerato che con il primo mezzo violazione e falsa applicazione degli articolo 345, primo comma, e 115, primo comma, cod. proc. civ. si denuncia che il Tribunale abbia ritenuto inammissibili per il divieto di ius novum in appello ed in parte irrilevanti i motivi riferiti alla lamentata inidoneità della modalità di segnalazione della postazione mobile che ha effettuato la rilevazione oggetto di contestazione e alla mancanza di prova rigorosa sulla perfetta funzionalità dell'apparecchio Velomatic 512 che, ad avviso della ricorrente, tali contestazioni erano in realtà avvenute, dinanzi al Giudice di pace, alla prima u-dienza di trattazione tenutasi il 5 novembre 2010 che il motivo è infondato che correttamente il Tribunale ha rilevato la preclusione all'esame dei motivi di appello relativi all'inidoneità di segnalazione della postazione mobile che effettuò la rilevazione dell'eccesso di velocità e alla mancanza di prova rigorosa sulla perfetta funzionalità dell'apparecchio Velomatic 512, posto che tali motivi di opposizione al verbale erano stati dedotti soltanto nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 5 novembre 2010, laddove nel procedimento di opposizione a verbale di accertamento per violazione del codice della strada o, più in generale, a sanzione amministrativa, in cui i motivi di opposizione costituiscono l'unica ed esclusiva causa petendi della domanda coinvolgente la pretesa san-zionatoria della P.A., non è ammessa l'introduzione, nel corso del giudizio, di motivi ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso introduttivo Cass., Sez. I, 10 dicembre 2004, numero 23127 Cass., Sez. II, 11 gennaio 2006, numero 217 Cass., Sez. II, 10 agosto 2007, numero 17625 Cass., Sez. II, 18 gennaio 2010, numero 656 Cass., Sez. II, 16 aprile 2010, numero 9178 che con il secondo motivo violazione e falsa applicazione degli articolo 10 e 14 cod. proc. civ. e dell'articolo 5, primo comma del d.m. 20 luglio 2012, numero 140 si lamenta che le spese siano state liquidate giusta lo scaglione di riferimento indeterminabile non avendo la ricorrente dedotto vizi riguardanti la decurtazione dei punti patente né proposto domande attinenti a tali questioni, limitandosi ad impugnare la sanzione principale derivante dalla pretesa violazione dell'articolo 142, comma 8, del codice della strada, il valore della causa - si assume - doveva essere quantificato in Euro 168,50, e quindi rientrare nel primo scaglione della tariffa professionale che il motivo è fondato, per le ragioni di seguito precisate che, ai fini della liquidazione delle spese, il giudice del merito ha considerato la causa di valore indeterminabile secondo lo scaglione di riferimento di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2012, numero 140, applicabile ratione temporis , trattandosi di appello in causa di opposizione a verbale dell'autorità comminatorio di sanzione pecuniaria ed altresì di decurtazione punti sulla patente che non v'è dubbio che il destinatario del verbale di contestazione della violazione dell'articolo 142, comma 8, del codice della strada che, come nella specie, faccia valere, con la proposta opposizione, i vizi propri dell'accertamento della violazione, mette in discussione non soltanto la sanzione pecuniaria che si riconnette a quella contravvenzione, ma anche la preannunciata decurtazione dei punti della patente di guida, la quale costituisce una sanzione accessoria cfr. Cass., Sez. Unumero , 13 marzo 2012, numero 3936 che, tuttavia, il cumulo della sanzione pecuniaria principale, di valore determinato, e della sanzione accessoria che consegue alla erosione della dotazione dei punti in capo al titolare della patente di guida, non rende la causa di opposizione al verbale di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese processuali che, infatti, il legislatore, nel disciplinare il riparto di competenza tra giudice di pace e tribunale nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ha stabilito, con l'articolo 22-bis della legge 24 novembre 1981, numero 689, e ribadito, con l'articolo 6 del d.lgs. 1 settembre 2011, numero 150, che l'applicazione di una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, non comporta l'attribuzione della competenza per l'opposizione al tribunale allorché si versa nell'ambito del contenzioso derivante dalla violazione delle norme del codice della strada che questa indifferenza della sanzione accessoria, in materia di violazioni previste dal codice della strada, rispetto alla individuazione del giudice competente ha un effetto di sistema, proiettandosi al di là del riparto tra giudice di pace e tribunale e valendo anche ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese processuali, che è e resta, quindi, quello parametrato sull'importo della sola sanzione pecuniaria, a prescindere dalla comminatoria della sanzione accessoria che una diversa interpretazione - implicando ricadute per il cittadino anche in punto di determinazione dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato che, ai sensi dell'articolo 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, per i processi civili di valore indeterminabile è fissato in un importo ben maggiore rispetto ai 37 Euro che sono dovuti per i processi di valore fino a 1.100 Euro, in cui rientra la maggior parte delle sanzioni derivanti dalla violazione delle norme del codice della strada - si porrebbe in contraddizione non solo con la struttura semplificata del giudizio di opposizione al verbale di contravvenzione del codice della strada o alla conseguente ordinanza ingiunzione, ma finirebbe anche con il gravare tale giudizio di oneri tali da rendere in concreto difficile l'accesso alla giustizia, risolvendosi in un ostacolo e in un impedimento al pieno esercizio e all'effettivo svolgimento del diritto fondamentale di cui all'articolo 24 Cost. che, pertanto, ha errato il Tribunale a liquidare le spese adottando lo scaglione corrispondente al valore indeterminato o indeterminabile della causa che la sentenza impugnata è cassata limitatamente al capo relativo alle spese che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito liquidando i compensi dovuti dalla soccombente società al Comune in Euro 1.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre ad accessori di legge che le spese del giudizio di cassazione vanno compensate, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio che vede la società opponente soccombente e dell'accoglimento solo parziale del ricorso per cassazione, limitatamente al quantum delle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo motivo cassa la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e, decidendo nel merito, ferme le altre statuizioni della sentenza impugnata, riduce ad Euro 1.100, di cui Euro 1.000 per compensi ed Euro 100 per esborsi, oltre accessori di legge, l'importo delle spese processuali dovute dall'appellante società Fratelli L.R. al Comune di Catania dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.