Nessuna discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori in formazione

L’art 3, comma 5, d.l. numero 726/84, convertito con modificazioni nella l. numero 863/84, secondo cui, in caso di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio, non può essere derogato da una disposizione contrattuale collettiva, quale l’articolo 4 CCNL Autoferrotranvieri del 27.07.97, che, sopprimendo alla data di stipulazione il c.d. “terzo elemento salariale” e mantenendolo ai soli lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla medesima data, non conservi detto emolumento anche per lavoratori che, all’epoca della stipula del CCNL, erano in forza con contratto di formazione e lavoro.

E’ quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 13496, depositata il 13 giugno scorso. Tutti vogliono il “terzo elemento salariale”. Alcuni autoferrotranvieri con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, reclamavano il loro diritto a percepire il c.d. “terzo elemento salariale”. Durante il loro contratto di formazione, infatti, era intervenuta la modifica del CCNL del 27.07.1997 che aveva soppresso il terzo elemento, mantenendolo solo per i lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla data della sua entrata in vigore. Avanti la Corte di Cassazione, i lavoratori ricorrenti sostenevano che l’eliminazione del terzo elemento nei loro confronti sarebbe stata nulla per contrarietà a norme imperative, in particolare, all’articolo 3, commi 5 e 12, d.l. numero 726/1984, convertito con modificazioni nella legge numero 863/84. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso avallando la tesi della nullità della norma pattizia, essendo questa contraria al principio di non discriminazione, interpretato sia secondo il diritto materiale italiano, sia secondo i principi dettati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Il principio di non discriminazione, in Italia. Partendo dall’inequivocabile dato testuale dell’articolo 3, commi 5 e 12, d.l. citato, secondo cui, il periodo di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio, le Sezioni Unite Cass., S.U., numero 20074/2010 avevano già ricavato che la rilevanza del periodo di formazione in termini di anzianità di servizio concerneva anche gli istituti disciplinati dalla contrattazione collettiva. Pertanto, avrebbe riguardato anche il terzo elemento salariale, oggetto della sentenza in commento. Da questo principio, sempre le Sezioni Unite avevano considerato l’equiparazione dei due contratti come una norma imperativa che, in quanto tale, non è mai derogabile dalla contrattazione collettiva. Facendo tesoro dell’interpretazione nomofilattica delle Sezioni Unite, con la sentenza in commento, la Suprema Corte afferma il principio per cui l’equiparazione dei due contratti di lavoro operi come clausola di non discriminazione e, pertanto, il lavoratore che abbia iniziato la sua carriera con un contratto di formazione, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, non può essere discriminato in ragione del fatto che una porzione della sua anzianità di servizio sia tale solo in forza di tale equiparazione. Il principio di non discriminazione, in Europa. La Suprema Corte non guarda solo all’interpretazione domestica del principio di non discriminazione, ma volge lo sguardo anche verso Lussemburgo, pervenendo, tra l’altro, alle stesse conclusioni. In primo luogo la Corte prende atto che il contratto di formazione e lavoro è una species del genus contratto a tempo determinato, i cui principi generali sono espressi dall’Accordo Quadro del 18.03.1999, allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Ai sensi della clausola 1 dell’Accordo, uno degli obiettivi dello stesso è migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato, garantendo il rispetto del principio di non discriminazione. Tale previsione è riempita di contenuto dalla clausola 4, per cui i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato, a meno che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino un trattamento in pejus. Il combinato disposto delle clausole 1 e 4 non esprime altro che il principio di non discriminazione affermato, più e più volte, dalla CGCE situazioni simili non possono essere trattate in modi differenti e situazioni differenti non possono essere trattate in modo identico, a meno che un tale trattamento non sia giustificato da ragioni obiettive. Anche percorrendo la strada europea, quindi, il principio di diritto è lo stesso il lavoratore non può essere discriminato per il sol fatto che una parte della sua anzianità di servizio è stata conseguita in base ad un contratto formazione e lavoro anziché un altro tempo indeterminato . Seguendo iter logico-giuridici diversi, la Cassazione e la CGCE affermano il medesimo principio di diritto. Per una volta, la Suprema Corte è tolta dall’imbarazzo di optare tra l’interpretazione europea e quella domestica.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza8 aprile – 13 giugno 2014, numero 13496 Presidente Canevari – Relatore Amendola Svolgimento del processo 1.- La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 26 gennaio 2011, in riforma della decisione del primo giudice, ha respinto le domande di A.R. ed altri litisconsorti, proposte quali dipendenti del Consorzio Trasporti Pistoiese - COPIT Spa, assunti con contratto di formazione e lavoro successivamente trasformato in rapporto a tempo indeterminato, tendenti ad ottenere il pagamento di un emolumento contrattuale denominato terzo elemento . Costoro, premesso che durante il contratto di formazione e lavoro era intervenuto il contratto collettivo del 25 luglio 1997 che, da pari data, aveva soppresso il terzo elemento salariale e lo aveva mantenuto ai soli lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla medesima data, avevano invocato la nullità della clausola collettiva per violazione della normativa inderogabile rappresentata dall'articolo 3, comma 5, del d.l. numero 726 del 1984, conv. in l. numero 863 del 1984, secondo cui il contratto di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato . Secondo la Corte distrettuale la domanda dei lavoratori era infondata perché non si trattava di togliere valore all'anzianità maturata nel corso del rapporto di formazione, ma solo di prendere atto come il rapporto di lavoro sia divenuto a tempo indeterminato solo in epoca successiva alla data fissata dal contratto collettivo . 2.- Il ricorso dei lavoratori in epigrafe ha domandato la cassazione della sentenza per un unico motivo. Ha resistito la società con controricorso. Motivi della decisione 1.- Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 3, commi 5 e 12 del d.l. numero 726 del 1984, conv. con modificazioni nella l. numero 863 del 1984, e dell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile inerente l'interpretazione delle leggi, nonché motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria. I ricorrenti sostengono che la disposizione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie, che ha soppresso l'emolumento retributivo denominato terzo elemento salariale mantenendolo ai soli lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla data del 27 luglio 1997, è nulla per contrarietà alle norme aventi natura imperativa richiamate. Lamentano che, secondo l'interpretazione patrocinata dai giudici di appello, lavoratori entrambi in servizio a detta data, gli uni già con contratto a tempo indeterminato e gli altri con contratto di formazione e lavoro poi trasformato in rapporto a tempo indeterminato, percepirebbero un diverso trattamento retributivo per l'intera vita lavorativa. 2.- La Corte giudica il ricorso fondato. 2.1.- Pacifici i fatti storici rilevanti per la causa, essendo i ricorrenti tutti dipendenti del Consorzio Trasporti Pistoiese - COPIT Spa, assunti con contratto di formazione e lavoro trasformato al termine dell'esecuzione di esso in rapporto a tempo indeterminato, ma solo successivamente all'entrata in vigore dell'Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti del settore degli autoferrotranviari siglato il 27 luglio 1997, loro applicabile. 2.2.- L'articolo 4 di detto Accordo, rubricato Nuovo terzo elemento salariale e trattamenti sostitutivi , stabilisce che A decorrere dalla data di stipula del presente contratto, il nuovo terzo elemento salariale é soppresso. Conseguentemente, a decorrere dalla stessa data, i valori stabiliti dalla tabella retribuiva allegati numeri da 2/A a 2/E e da 3/A a 3/E confluiscono, ferma restando in via transitoria la disciplina di cui al punto 3 dell'accordo nazionale 2 ottobre 1989, nei trattamenti sostitutivi di cui all'articolo 4 bis del C.C.N.L. 12 marzo 1980, così come integrato dal punto 4 dell'accordo nazionale 2 ottobre 1989, e vengono mantenuti ai soli lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla medesima data di stipula del presente contratto . In applicazione di tale disposizione pattizia la COPIT Spa non ha riconosciuto l'emolumento denominato terzo elemento salariale ai ricorrenti in quanto non in forza all'azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 27 luglio 1997. Occorre verificare se la clausola contrattuale collettiva si ponga in contrasto con disposizioni di fonte legale di tutela del lavoratore aventi natura inderogabile. 2.3.- L'articolo 3 del d.l. numero 726 del 1984, conv. con modificazioni nella l. numero 863 del 1984, detta una duplice prescrizione quanto al computo del periodo di formazione e lavoro in caso di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato. Al comma 5 prevede Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro . Al comma 12 stabilisce qualora il lavoratore sia assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma [ndr. dodici mesi , dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione è computato nella anzianità di servizio . Quindi nell'un caso trasformazione del rapporto per effetto della novazione del contratto di lavoro e nell'altro stipulazione di un nuovo contratto di lavoro con conseguente instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a breve distanza di tempo dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro si ha che il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio. 2.4.- Le Sezioni unite di questa Corte, a composizione di un contrasto di giurisprudenza, hanno offerto una chiara ricostruzione dell'ambito di operatività di tali norme in relazione a disposizioni di fonte contrattuale collettiva Cass. SS.UU. numero 20074 del 2010 . Dal dato testuale inequivocabile dell'articolo 3, commi 5 e 12 cit., secondo cui il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di lavoro, hanno innanzi tutto ricavato che la rilevanza del periodo di formazione in termini di anzianità di servizio riguardi anche istituti disciplinati dalla contrattazione collettiva . Si sono poi interrogate sul se tale rilevanza sia sempre e comunque predicabile in termini di inderogabilità da parte della contrattazione collettiva. Tenuto conto che la norma di tutela si riferisce alla anzianità di servizio , che in sé considerata costituisce una situazione di fatto che può essere rilevante ai fini di vari istituti di fonte legale o contrattuale, le Sezioni Unite hanno sancito che la regola dettata dal legislatore è quella di una equiparazione periodo di formazione e lavoro - periodo di lavoro ordinario di carattere generale, che non riferendosi specificamente ad alcun istituto giuridico né di fonte legale né di fonte contrattuale, opera a tutto campo perseguendo un'esigenza di riequilibrio e di contemperamento . L'equiparazione posta dalla legge in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva . Essa esprime - argomenta la Corte - un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non potrebbe introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione . Quindi non è possibile, per la contrattazione collettiva, a fronte della prescrizione legale suddetta, sterilizzare il periodo di formazione e lavoro prevedendo che a qualche fine, come quello degli scatti di anzianità, non valga il legislatore considera che la formazione congiunta al lavoro sia ex lege equiparabile a lavoro prestato . Sotto questo profilo - conclude la sentenza richiamata - l'equiparazione suddetta opera anche come una clausola di non discriminazione il lavoratore, una volta inglobato nella sua anzianità di servizio il pregresso periodo di formazione e lavoro, non può più essere discriminato in ragione del fatto che una porzione della sua anzianità di servizio è tale solo in forza dell'equiparazione legale suddetta . Nel dare continuità all'indirizzo questa Corte ha anche precisato cfr. Cass. numero 19198 del 2013 Cass. numero 10108 del 2013 Cass. numero 12229 del 2011 che non si è in presenza di una immotivata o irrazionale interferenza del,p legislatore rispetto al potere delle parti collettive di disciplinare l'entità e la struttura del trattamento retributivo dei lavoratori, ma della determinazione da parte del medesimo legislatore, per ragioni di interesse generale, delle modalità di coordinamento con la disciplina ordinaria del rapporto di lavoro del particolare istituto rappresentato dal contratto di formazione e lavoro, prevedendosi un riequilibrio, a tutela del lavoratore assunto mediante tale speciale tipo di contratto, di rilevanti aspetti di trattamento meno favorevole rispetto alla disciplina generale con elementi di garanzia di parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori. 2.5.- Alla luce dei principi così chiaramente espressi dal Supremo Collegio della nomofilachia, dai quali non v'è ragione di discostarsi, deve essere accolto il motivo di impugnazione posto a fondamento del ricorso. Invero l'articolo 3, co. 5, del d.l. numero 726 del 1984, conv. con modificazioni nella L. numero 863 del 1984, non può essere derogato dall’articolo 4 dell'Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti del settore degli autoferrotranviari siglato il 27 luglio 1997, il quale, sopprimendo dalla data di stipula il c.d. terzo elemento salariale e mantenendolo ai soli lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla medesima data, non conserva detto emolumento retributivo anche ai lavoratori già assunti con contratto di formazione e lavoro, trasformato al termine dell'esecuzione di esso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Infatti la regola imposta dal legislatore che equipara il periodo di formazione e lavoro al periodo di lavoro ordinario, di carattere generale ed inderogabile, non consente che agli assunti con c.f.l. precedentemente al 27 luglio 1997 possa esser precluso il mantenimento del c.d. terzo elemento salariale al pari degli altri lavoratori già dipendenti dell'azienda. Il solo fatto dell'assunzione con contratto di formazione e lavoro, stante la previsione legale che equipara la dimensione temporale del rapporto, non può giustificare che lavoratori entrambi in servizio al 27 luglio 1997, gli uni già con contratto a tempo indeterminato e gli altri con contratto solo successivamente trasformato in rapporto a tempo indeterminato, percepiscano un diverso trattamento retributivo per l'intera vita lavorativa. Peraltro questa Corte, in fattispecie analoga in cui era controversa una disposizione della contrattazione collettiva che aveva soppresso un'agevolazione tariffaria per i nuovi assunti a partire da una certa data, ha statuito che nei confronti di coloro che erano già stati assunti con contratto di formazione e lavoro, con rapporto trasformato a tempo indeterminato successivamente a detta data, non poteva operare il limite posto dalla norma pattizia, in ragione della riconosciuta unicità del rapporto fin dalla data della sua instaurazione con il c.f.l. così Cass. numero 24033 del 2007 . 2.6.- L'esegesi offerta, tenuto conto che il contratto di formazione e lavoro costituisce una specie del genus contratto di lavoro a tempo determinato, è altresì conforme alla disciplina in materia dell'Unione Europea, dettata dall'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Ai sensi della clausola 1 dell'accordo quadro, uno dei due obiettivi di quest'ultimo è migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione . La clausola 4, intitolata Principio di non discriminazione , riempie di contenuto tale obiettivo prevedendo Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive punto 1 i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive punto 4 . La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto comunitario vivente ex plurimis Cass. numero 19740 del 2008 , ha interpretato il complesso delle disposizioni citate come segue. Il principio di non discriminazione impone che situazioni comparabili non siano trattate in modo differente e che situazioni differenti non siano trattate in modo identico, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato sentenza dell'8 settembre 2011, Rosado Santana, C-177/10, punto 65 e giurisprudenza ivi citata . La nozione di “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro deve essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo sentenze del 13 settembre 2007, Del Cerro Alonso, C-307/05,, punto 57, e del 22 dicembre 2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C-444/09 e C-456/09, punto 54 ordinanzal8 marzo 2011, Montoya Medina, C-273/10, punto 40 sentenza Rosado Santana, cit., punto 72, nonché ordinanza del 9 febbraio 2012, Lorenzo Martinez, C-556/11, punto 47 . La nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine v., in particolare, citate sentenze Del Cerro Alonso, punti 53 e 58, e Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, punto 55 ordinanza Montoya Medina, cit., punto 41 sentenza Rosado Santana, cit., punto 73, nonché ordinanza Lorenzo Martinez, cit., punto 48 . Secondo la Corte di Giustizia la clausola 4 dell'accordo quadro osta ad una normativa nazionale la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato ed il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva sentenza del 18 ottobre 2012, Valenza, C-302/11 a C-305/11 . Pertanto, in coerenza con i vincoli derivanti dall'adesione all'ordinamento comunitario tra le tante Corte di Giustizia sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C-212/04, punto 108 15 aprile 2008, Impact, C-268/06, punti 100-101 23 aprile 2009, Angelidaki, C-378/07, punti da 196 a 200 19 gennaio 2010, Kùcùkdeveci, C-555/07, punto 48 , va ribadito l'enunciato espresso dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza numero 20074/2010 cit. secondo cui il lavoratore, una volta inglobato nella sua anzianità di servizio il pregresso periodo di formazione e lavoro, non può più essere discriminato in ragione del fatto che una porzione della sua anzianità di servizio è stata conseguita in forza di un contratto a tempo determinato. 2.7.- In conclusione può essere affermato il seguente principio di diritto l'articolo 3, comma 5, del d.l. numero 726 del 1984, convertito con modificazioni nella L. numero 863 del 1984, secondo cui il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, non può essere derogato da una disposizione contrattuale collettiva, quale l'articolo 4 dell'Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti del settore degli autoferrotranviari siglato il 27 luglio 1997, che, sopprimendo dalla data di stipula il c.d. “terzo elemento salariale” e mantenendolo ai soli lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla medesima data, non conservi detto emolumento retributivo anche ai lavoratori già assunti a detta data con contratto di formazione e lavoro trasformato al termine dell'esecuzione di esso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato . 3.- Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice che si designa nella Corte di Appello di Genova, che si uniformerà al principio di diritto innanzi enunciato, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Genova anche per la liquidazione delle spese.