L’Inail rettifica l’errore della rendita: no alla conservazione della prestazione più favorevole

In base all’art. 14 – XXIV del d.l. numero 115/2005, la condizione per poter continuare a percepire le medesime prestazioni più favorevoli erogate erroneamente dall’Istituto assicuratore è quella di avere chiesto ed ottenuto il riesame del provvedimento di rettifica, ai sensi dell’art. 9, comma 5, d.lgs. numero 38/2000, successivamente dichiarato incostituzionale.

Diversamente rimane applicabile la disciplina di cui all’art. 55, L. n. 88/1989. Così ha deciso la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 16737, pubblicata il 4 luglio 2013. Il caso rettifica dell’errore nella prestazione da parte dell’Inail e pretesa dell’assicurato alla conservazione del trattamento più favorevole. L’Inail disponeva la rettifica della rendita per inabilità da infortunio sul lavoro percepita da un assicurato, ai sensi dell’art. 55, legge n. 88/1989, avendo riscontrato un errore nella misura percentuale di inabilità riconosciuta disponendo altresì la riduzione del relativo trattamento economico. Il ricorso dell’assicurato veniva respinto dal Tribunale del lavoro. Proposto appello, la Corte d’Appello lo accoglieva parzialmente, dichiarando il diritto dell’assicurato a mantenere il più favorevole trattamento, in applicazione dell’art. 9, d.lgs. n. 38/2000. Ricorreva in Cassazione Inail e la Suprema Corte accoglieva il ricorso, rinviando ad altra Corte d’Appello, la quale respingeva la domanda dell’assicurato. Il quale infine ricorre in Cassazione per la riforma di quest’ultima pronuncia. La conservazione della prestazione acquisita anche a seguito di rettifica. In base al disposto di cui all’art. 55, legge n. 88/1989 l’Inail, ove riscontra un errore nella prestazione assicurativa erogata, provvede alla rettifica dell’errore, ma non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato . L’art. 9, d.lgs n. 38/2000 così prevedeva 1. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato . 5. I soggetti nei cui confronti si è proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base della normativa precedente possono chiedere all'istituto assicuratore il riesame del provvedimento . Comma successivamente dichiarato incostituzionale con sentenza Corte Costituzionale n. 191/2005. Con l’art. 14 vicies quater, d.l. 115/2005 venne allora stabilito che Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, i soggetti che hanno chiesto ed ottenuto il riesame del provvedimento di rettifica delle prestazioni erogate dall'istituto assicuratore ai sensi dell' articolo 9, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 , dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 5-10 maggio 2005, continuano a percepire le medesime prestazioni a condizione che siano titolari, oltre che di un eventuale reddito di natura pensionistica o da rendita da lavoro, di un reddito proprio assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo non superiore ad euro 3.000, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT . Solo se è stato chiesto ed ottenuto il riesame potrà essere mantenuta la prestazione acquisita. In applicazione delle norme sopra citate, l’assicurato, per poter continuare a percepire le medesime prestazioni erogate dall’istituto assicuratore, deve avere chiesto ed ottenuto il riesame del provvedimento di rettifica. Nel caso specifico la quantificazione della percentuale di inabilità venne accertata in sede di giudizio svoltosi avanti l’allora Pretore del lavoro, a seguito di consulenza tecnica ove venne indicata una percentuale del 28%, dandosi atto che la quantificazione originariamente ritenuta dall’Inail era frutto di mero errore di valutazione. Tale quantificazione non venne mai messa in discussione dall’assicurato, restando così definitivamente accertata. In seguito l’Inail procedette alla rettifica dell’indennità erogata ed ebbe origine il presente giudizio. Con l’accertamento incontestato della percentuale di inabilità, viene a cadere il necessario presupposto per la conservazione del più favorevole trattamento assicurativo, previsto dall’art. 14 vicies quater, d.l. 115/2005, posto che mai venne chiesto ed ottenuto, nei termini stabiliti, il riesame della rettifica. Né risulta fondato il motivo di censura proposto, secondo il quale la Corte di merito avrebbe omesso di esaminare la situazione reddituale del ricorrente, ai fini dell’accertamento del diritto al mantenimento del trattamento economico maggiore. Correttamente la Corte d’Appello ha accertato in primo luogo la mancanza del necessario presupposto dell’ottenimento del riesame della rettifica. Conseguentemente superflua appariva la verifica dei requisiti reddituali. La sentenza resa dalla Corte territoriale è stata dunque ritenuta corretta e così confermata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 23 aprile - 4 luglio 2013, n. 16737 Presidente Stile – Relatore D’Antonio Svolgimento del processo La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza del 26/7/2005 accogliendo parzialmente il gravame di F.R. nei confronti dell'Inail avverso la sentenza resa dal Tribunale di Oristano, dichiarò, in applicazione dell'art. 9 dlgs n 38/2000, che l'appellante aveva diritto alla rendita per inabilità da infortunio sul lavoro del 15/8/76, nella misura del 28% ed alla conservazione delle prestazioni economiche rapportate ad un'inabilità del 35% a decorrere dalla rettifica per errore disposta dall'Inail in data 18/2/97 ai sensi dell'articolo 55 della legge n. 88 del 1989. Avverso la sentenza propose ricorso in Cassazione l'Inail e questa Corte, con sentenza n 18302/09, accolse il ricorso dell'Istituto rinviando alla Corte d'Appello di Cagliari, osservando che l'art. 9 del decreto legislativo n. 38 del 2000, invocato dal F. per ottenere il riesame del provvedimento dell'Inail di rettifica, non era applicabile stante la sua dichiarazione di illegittimità costituzionale, per cui rimaneva applicabile la disciplina precedente dell'articolo 55, comma 5, della legge n. 88 del 1989. La Suprema Corte precisò, altresì, che l'articolo 14 vicies quater del decreto-legge n. 115 del 2005, convertito in legge n. 168 del 2005, pur non ripristinando la disciplina giuridica dichiarata incostituzionale, aveva disposto, in nome della tutela dell'affidamento, la conservazione della prestazione economica e non della rendita per coloro che avessero richiesto, con domanda amministrativa di riesame proposta dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n 38 del 2000,alla quale andava assimilata la domanda giudiziaria già proposta negli stessi termini, con autonomo ricorso o nel corso di un giudizio pendente ed ottenuto dall'Inail il riesame di situazioni soggette all'articolo 55 della legge n. 88 del 1989, alle più favorevoli condizioni previste dall'art. 9 erroneamente ritenuto retroattivo. Riassunto il giudizio la Corte d'Appello di Cagliari, con la sentenza qui impugnata, ha respinto l'appello del F. . La Corte territoriale ha rilevato che il Pretore di Oristano, con sentenza confermata dal Tribunale e passata in giudicato, aveva accertato un'inabilità a seguito di infortunio pari al 28% e che l'originaria rendita del 40% era frutto di un errore di valutazione. La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto infondata la tesi dell'appellante secondo cui l'Inail non aveva provato che l'originaria rendita era dovuta ad errore rettificabile, ha rilevato, invece, che ciò risultava dalla consulenza tecnica del giudizio pretorile e dalla circostanza che non sussistevano elementi per disattendere le motivate conclusioni del consulente il quale aveva riscontrato l'inabilità nella misura del 28% e che la misura del 40% costituiva un errore di valutazione non ravvisandosi alcun miglioramento. Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione il F. formulando un unico motivo illustrato con una successiva memoria ex art. 378 cpc. L'Istituto si costituisce depositando controricorso. Motivi della decisione Il F. denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 384, comma secondo, c.p.c. con riferimento all'articolo 14 vicies quater del decreto-legge n. 115 del 2005, convertito in legge n. 168 del 2005. art. 360 n. 4 cpc . Lamenta che la Corte d'Appello, in violazione di quanto disposto dalla Corte di Cassazione, aveva omesso di procedere all'esame della sussistenza delle condizioni per applicare lo ius superveniens e quindi all'accertamento del diritto del ricorrente a conservare la rendita rapportata ad un'inabilità del 35%, sebbene egli avesse depositato la documentazione fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Oristano ed avesse affermato che poteva ottenere la conservazione delle medesime prestazioni economiche ai sensi della nuova normativa. La censura è infondata. L'art. 14 - vicies quater del decreto legge n. 115 del 2005, convertito in legge n 168/2005, ha stabilito che Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, i soggetti che hanno chiesto ed ottenuto il riesame del provvedimento di rettifica delle prestazioni erogate dall'istituto assicuratore ai sensi dell'articolo 9, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 5-10 maggio 2005, continuano a percepire le medesime prestazioni a condizione che siano titolari, oltre che di un eventuale reddito di natura pensionistica o da rendita da lavoro, di un reddito proprio assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo non superiore ad Euro 3.000, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT . In base alla norma citata condizione per poter continuare a percepire le medesime prestazioni erogate dall'istituto assicuratore è quella di avere chiesto ed ottenuto il riesame del provvedimento di rettifica. Tale circostanza deve ritenersi esclusa nella fattispecie in esame atteso che la Corte territoriale ha affermato che non sussistevano elementi per disattendere le motivate conclusioni della consulenza svolta davanti al Pretore di Oristano, confermate dal Tribunale, secondo cui l'originaria quantificazione del 40% costituiva un errore di valutazione dovendo la misura dell'inabilità essere confermata nella misura del 28%, non dovuta questa ad un miglioramento dei postumi dell'infortunio. Tale conclusione della Corte territoriale non ha formato oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente. Quest'ultimo lamenta, invece, che la Corte non ha inteso esaminare la situazione reddituale del F. che, secondo il ricorrente, gli consentiva di mantenere la rendita precedente ricorrendo le condizioni economiche previste dall'art. 14 vicies quater del decreto-legge n. 115 del 2005, convertito in legge n. 168 del 2005. art. 360 n. 4 cpc per la conservazione delle medesime prestazioni economiche. La censura è priva di rilievo considerato che la Corte territoriale ha escluso il presupposto per effettuare tale accertamento e cioè quello dell'ottenimento da parte del F. del riesame della rettifica. Non sussiste alcuna violazione dei principi affermati da questa Corte nella sentenza con la quale il processo è stato rinviato nuovamente al giudice di merito atteso che la sentenza n. 18302/2009 di questa Corte di Cassazione ha rimesso al giudice di merito l'accertamento della sussistenza delle condizioni sancite dall'art. 14 citato. Il ricorso va, pertanto, respinto. Nulla per spese considerato che al giudizio in esame non è applicabile ratione temporis l'art. 152 disp. att. cpc, come sostituito dall'art. 42 del D.L. n 269/2003 convertito nella legge n 326/2003, per essere stato depositato l'originario ricorso prima del 2/10/2003, data di entrata in vigore della stessa disposizione. P.Q.M. Rigetta il ricorso, nulla per spese.