Nipote preleva somme di denaro dal libretto postale della zia: è punibile con querela

Nei rapporti di parentela meno stretti, ma segnati da convivenza, la punibilità è esclusa solo in difetto di querela.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 24759, depositata l’ 11 giugno 2015. Il caso. La Corte d’appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa dal Tribunale con la quale si dichiarava la colpevolezza dell’imputata, per il reato di appropriazione indebita di somme di denaro prelevate da un libretto postale intestato a sé e alla persona in offesa, sua zia. L’imputata decide di ricorrere in Cassazione deducendo la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’articolo 649 c.p. non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti , e violazione di legge in riferimento alla sussistenza della querela in ordine all’intera somma che le si contestava aver costituito oggetto di reato. In particolare, la nipote sottolineava come la querela risalente al 27 novembre 2007, riguardava l’appropriazione di denaro di euro 41mila, in contrasto con la pronuncia di condanna che aggiungeva a tale somma ulteriori 10mila euro, prelevati successivamente alla data di presentazione della querela. L’appropriazione indebita di somme di denaro a danno di un prossimo congiunto è punibile? La Cassazione, in parziale accoglimento del ricorso, sottolinea che, «nei rapporti di parentela meno stretti ma segnati da convivenza, la punibilità è esclusa solo in difetto di querela». Nella fattispecie, così come invocato dall’imputata, vista la situazione di non convivenza tra le 2 donne, «il reato è ordinariamente punibile a querela di parte». Di conseguenza, è evidente che la querela del 27 novembre 2007 non potesse contenere l’istanza di punizione relativa ad una condotta che si sarebbe concretizzata successivamente. Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’appropriazione della somma eccedente 41mila euro, poiché l’azione penale è improcedibile per difetto della relativa querela.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 3 marzo – 11 giugno 2015, numero 24759 Presidente Esposito – Relatore Beltrani Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza oggi impugnata, pronunciata in data 25 settembre 2014, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 14 dicembre 2011, che aveva dichiarato l'imputata colpevole dell'appropriazione indebita di somme di denaro indebitamente prelevate da un libretto postale intestato a sé ed alla p.o. 2. Contro tale provvedimento, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi che saranno in seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'articolo 173, comma 1, disp. att. c.p.p. 3. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. 4. II ricorso è in parte fondato. 5. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, invocando il riconoscimento della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'articolo 649 c.p. il reato contestato è stato, infatti, commesso dalla nipote in danno della zia . 5.1. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza della querela in ordine all'intera somma che si contesta aver costituito oggetto di indebita appropriazione la querela in atti, risalente al 27.11.2007, riguarda la sola somma di euro 41.000, mentre la pronunciata condanna riguarda anche la somma ulteriore di euro 10.000, prelevata soltanto in data successiva, ovvero il 3.12.2007 . 5.2. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità con riguardo all'intera somma in contestazione, dovendo in realtà presumersi la sua appartenenza per metà all'imputata le dichiarazioni rese dalla p.o., portatrice di un evidente interesse personale, non possono, infatti, legittimare il superamento della presunzione di cui all'articolo 1854 c.c. la zia - p.o. non poteva, inoltre, sporgere querela per il tutto il che imporrebbe l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata chiede, infine, a questa Corte di legittimità la revoca del sequestro limitatamente alla somma di euro 20.500. 5.3. Con il quarto motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione quanto all'elemento soggettivo del reato. 6. II ricorso è fondato limitatamente alle censure costituenti oggetto del secondo motivo, apparendo evidente che la querela del 27.11.2007 non potesse contenere l'istanza di punizione relativa ad una condotta che si sarebbe concretizzata in data successiva. D'altro canto, l'articolo 37 disp. att. c.p.p. consente che la procura speciale possa essere rilasciata dall'amministratore delegato di una società in via preventiva per la eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce, non anche la proposizione in via preventiva della stessa querela. 6.1. Gli altri motivi sono assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte Sez. IV, sentenza numero 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. numero 221693 Sez. VI, sentenza numero 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. numero 256133 , del tutto assertivi e, comunque, manifestamente infondati, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha valorizzato - a fondamento dell'esclusione dell'invocata causa di non punibilità, il rilievo che essa «riguarda le categorie di cui al primo comma dell'articolo 649 c.p., mentre nei rapporti di parentela meno stretti ma segnati dalla convivenza, la punibilità è esclusa solo in difetto di querela» in presenza della situazione di non convivenza dell'imputata con la zia, conclusivamente invocata dalla ricorrente, il reato è ordinariamente punibile a querela di parte - a fondamento dell'affermazione di responsabilità, le dichiarazioni della p.o., motivatamente ritenute attendibili, e persino documentalmente e testimonialmente da due dichiaranti riscontrate, e quindi correttamente ritenute idonee a superare l'invocata presunzione di cui all'articolo 1854 c.c., ed a dar conto della configurabilità del necessario dolo generico in relazione al quale le doglianze della ricorrente appaiono, peraltro, estremamente generiche ed apodittiche . Quanto all'invocata presunzione, deve, peraltro, rilevarsi che, nel conto corrente bancario e di deposito titoli intestato a due o più persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall'articolo 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'articolo 1298 cod. civ., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto Cass. civ., Sez. II, sentenza numero 26991 dei 2013, CED Cass. numero 628645 . Nel caso di specie, gli elementi probatori valorizzati dalla Corte di appello integrano la necessaria prova contraria. Con tali argomentazioni la ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa lettura delle risultanze probatorie acquisite, senza documentare realmente nei modi di rito eventuali travisamenti. 7. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente all'appropriazione della somma eccedente euro 41.000, perché, con riguardo ad essa, l'azione penale è improcedibile per difetto di querela. Va, inoltre, disposta la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per la rideterminazione dei trattamento sanzionatorio, essendo divenuta irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine all'appropriazione indebita, da parte dell'imputata, della somma di euro 41.000. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'appropriazione della somma eccedente euro 41.000, perché l'azione penale è improcedibile per difetto della relativa querela. Trasmette gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibile il resto il ricorso.