Per la riscossione dei debiti fiscali della società nei confronti del socio occorre un previo motivato accertamento

E' nulla l’iscrizione a ruolo operata direttamente nei confronti degli amministratori o dei soci per le somme dovute dalla società. L’Amministrazione finanziaria può rivalersi sui predetti soggetti solamente dopo la notifica di un motivato avviso di accertamento. L’iscrizione a ruolo è sufficiente quando tenuto al rimborso è il contribuente originario o i suoi eredi diretti , non quando l'obbligazione si trasferisce su altri soggetti, quali probabili percettori mediati delle somme o amministratori responsabili delle stesse.

Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con ordinanza numero 12792 del 6 giugno 2014. Il caso. Il Fisco ha preteso, con iscrizione a ruolo, dal socio di maggioranza e amministratore di una SRL di Latina la restituzione di una considerevole somma di denaro versata nelle casse dell’ente, a titolo di interessi e rivalutazione, in esito a un contenzioso tributario. Tale versamento era avvenuto in virtù di una sentenza di ottemperanza. La CTP di Latina ha accolto il ricorso del socio amministratore. Viceversa il giudice del gravame e ha riconosciuto come legittima la procedura seguita dal Fisco per il recupero delle somme. Le somme indebitamente versate alla società costituiscono un debito della società stessa. Gli Ermellini hanno deciso la controversia nel merito a favore degli eredi del contribuente. La Suprema Corte ha chiarito che le somme indebitamente versate alla società costituiscono un debito della società stessa. Il Fisco può rivalersi su coloro i quali hanno amministrato la società o ne sono stati soci, ma occorre un atto che giustifichi questo passaggio e questo atto, se si resta nell'ambito tributario, non può che essere un avviso di accertamento, «cioè un motivato provvedimento impositivo in cui si evidenzino le ragioni di questo passaggio». L’iscrizione a ruolo è sufficiente quando tenuto al rimborso è il contribuente originario o i suoi eredi diretti , non quando l'obbligazione si trasferisce su altri soggetti, quali probabili percettori mediati delle somme o amministratori responsabili delle stesse. Il socio risponde dei debiti della S.r.l. solo dopo l’avviso di accertamento. La responsabilità per il pagamento delle imposte può passare da una società di capitali ai suoi soci ed amministratori, a condizione che vi sia un provvedimento motivato con cui si evidenzino le ragioni di tale passaggio Cass. sent. numero 8701/2014 . Occorre ricordare che l’articolo 36 d.P.R. numero 602/1973 pone a carico di soci, amministratori e liquidatori specifiche responsabilità per i debiti tributari delle società, qualora ne ricorrano i presupposti. Tuttavia, le responsabilità sono limitate all’IRES, come normativamente previsto, non potendosi estendere invia analogica anche all’Iva ed all’IRAP Cass., numero 7327/2012 . I soci possono essere chiamati in causa dal Fisco per i debiti societari. L’articolo 2495 c.c. dispone, infatti, che, ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società. Un eventuale ruolo iscritto a carico di una società estinta è illegittimo Cass., SS.UU., numero 4062/2010 . La responsabilità dei soci per le obbligazioni fiscali non assolte dalla società è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell’attivo nelle varie fasi, sicché il Fisco, il quale voglia agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il presupposto stesso della responsabilità di quest’ultimo, e cioè che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell’attivo e che una quota ditale attivo sia stata riscossa. La distribuzione dell’attivo e la relativa riscossione non costituiscono soltanto il limite di responsabilità del socio quanto al debito sociale, ma anche la condizione per il coinvolgimento del socio stesso nel processo, posto che egli, rispetto ai creditori della società, non è debitore in quanto tale, ma lo diventa nella specifica ipotesi, disciplinata dalla legge, di riscossione della quota Cass. numero 19732/2005, numero 7327/2012, numero 7676/2012, numero 23727/2013 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 2 aprile – 6 giugno 2014, numero 12792 Presidente/Relatore Cicala Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. La sig.ra A.N. erede di E.C. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio -Latina 165/40/11 del 25 marzo 2011, che accoglieva gli appelli riuniti dell’ufficio e dichiarava legittima l’iscrizione a ruolo a carico del sig. E.C. della somma di euro 788.609.887 indebitamente versata dalla Amministrazione alle casse della S.A. srl, poi S. srl. In buona sostanza, la Amministrazione aveva versato alla società interessi anatocistici e rivalutazione sulle somme alla rimborsate a seguito di sentenza favorevole conclusiva di un processo tributario. Tale versamento di interessi e rivalutazione era avvenuto in adempimento di una sentenza di ottemperanza, poi cassata dalla Corte, e ribaltata in sede di giudizio di rinvio. E la Amministrazione riteneva che il rimborso di quanto indebitamente percepito fosse dovuto dal socio di maggioranza ed amministratore M.S. e dal sig. E.C. amministratore della società. 2. L’Agenzia si è costituita in giudizio. 3 II ricorso appare -a giudizio del relatore fondato nei termini di cui alla motivazione. Le somme indebitamente versate alla società costituiscono, in primo luogo, un debito della società stessa ed il relativo contenzioso non rientra probabilmente nella competenza del giudice tributario, ma la questione è superata dal giudicato interno . Il debito della società può ovviamente riversarsi su coloro che hanno amministrato la società o ne sono stati soci , occorre però un atto che giustifichi questo passaggio. E questo atto, se restiamo nell’ambito tributario in cui la Amministrazione stessa ha incardinato la controversia, non può che essere un avviso di accertamento cioè un motivato provvedimento impositivo in cui si evidenzino le ragioni di questo passaggio la mera iscrizione a ruolo è sufficiente quando è tenuto al rimborso il contribuente originario o i suoi eredi diretti , non quando l’obbligazione si trasferisce su altri soggetti in quanto probabili percettori mediati delle somme, o amministratori responsabili delle stesse. Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore. E’ possibile decidere la controversia nel merito. Appare opportuno compensare le spese del giudizio. P.Q.M. Accoglie il rincorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese del giudizio.