‘Servizio contabilità’ esternalizzato, ma la dipendente è madre di un bimbo di 3 mesi: licenziamento nullo

Respinta la tesi proposta dall’azienda. Esclusa l’ipotesi di una cessione del ramo d’azienda, ossia il ‘servizio contabilità’, in cui era collocata la lavoratrice, madre di un bambino di appena 3 mesi. Evidente la nullità del licenziamento.

Esternalizzato il servizio di contabilità. Così l’azienda spiega il licenziamento della dipendente. Provvedimento nullo, però, alla luce della condizione della lavoratrice, madre di un bimbo di neanche 4 mesi Cassazione, sentenza numero 11975/16, sezione Lavoro, depositata il 10 giugno . Date. Prima in Tribunale e poi in appello è parso evidente l’abuso compiuto dall’azienda, che ha completamente ignorato il «divieto di licenziamento» della lavoratrice madre «fino al compimento del primo anno di età del bambino». Inequivocabili due date a fine novembre è nato il bimbo, e a inizio marzo è stato ufficializzato il provvedimento aziendale. Consequenziale la declaratoria di «nullità del licenziamento», con relativa «reintegra» della dipendente. E tale visione viene condivisa anche dalla Cassazione. I magistrati ritengono corretta l’obiezione mossa dalla donna, e centrata sulla constatazione che il «licenziamento» rappresentava una clamorosa violazione della normativa secondo cui «le lavoratrici non possono essere licenziate fino al compimento di un anno di età del bambino». L’azienda, invece, non ha affatto dimostrata la «cessazione dell’opera» cui «la lavoratrice madre era addetta». Anzi, è stata esclusa categoricamente, sottolineano i Giudici, «l’ipotesi della cessione del ramo d’azienda» – quello relativo al ‘servizio contabilità’ in cui era collocata la dipendente –, ipotesi che avrebbe potuto «giustificare il licenziamento».

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 marzo – 10 giugno 2016, numero 11975 Presidente Venuti – Relatore D’Antonio Svolgimento dei processo La Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza dei Tribunale di Brindisi con cui era stata dichiarata la nullità dei licenziamento di P.S. comminato dalla soc Atitecnica 85 in violazione del divieto di licenziamento fino al compimento del primo anno di età del bambino. La Corte ha rilevato che la società nel costituirsi aveva eccepito che la domanda della lavoratrice non poteva trovare accoglimento in quanto basata sulla violazione dell'art 54 , comma 2, lett. C ultimazione della lavorazione per la quale la lavoratrice era stata assunta che invece il licenziamento era stato comminato ai sensi dell'art 54 citato lett. B per cessazione del ramo d'azienda e che la lavoratrice aveva introdotto alla prima udienza la domanda nuova di declaratoria del licenziamento ai sensi dell'art 54 citato lett B . Secondo la Corte l'eccezione di novità della domanda era infondata . Ha affermato, infatti, che il licenziamento era stato impugnato per violazione delle norme che vietano di disporre il licenziamento fino al compimento di un anno del bambino al di là delle motivazioni adottate che del resto la domanda della lavoratrice non poteva avere a fondamento la violazione dei citato art 54 lett C in quanto tale disposizione prevedeva una deroga al divieto di licenziamento che avrebbe dovuto essere fatta valere dal datore di lavoro su cui gravava l’onere di allegare e dimostrarne la fondatezza con la conseguenza che non poteva ritenersi contenuta nella domanda della lavoratrice. Avverso la sentenza ricorre la società con un motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art 378 cpc . Resiste la lavoratrice. Motivi della decisione La ricorrente , con un unico motivo, denuncia violazione degli artt 112 e 414 cpc . Osserva che vi era stato da parte della lavoratrice un vero e proprio mutamento della domanda e non soltanto una semplice emendatio libelli e che la Corte d'appello era pervenuta alla erronea conclusione che la declaratoria di nullità del licenziamento per violazione dell'art 54 lett c , formulata originariamente dalla lavoratrice contenesse in sé quella di declaratoria di nullità del licenziamento per violazione dell'art 54 , lett B , dei dlgs n 151/2001 , successivamente richiamata dalla lavoratrice ed accolta dalla Corte. Il motivo è infondato non essendo ravvisabile la violazione delle disposizioni citate . Pur dovendosi rilevare che è sostanzialmente corretto quanto affermato dalla società ricorrente secondo cui la legittimità o meno di un licenziamento deve essere valutata sulla base dei motivi indicati dal lavoratore con l'impugnativa del licenziamento stesso , tale principio non risulta violato dalla Corte territoriale che ha sottolineato come nella specie il motivo di nullità denunciato dalla lavoratrice, e per il quale essa aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità dei licenziamento , era l'avvenuto licenziamento in violazione dei divieto di cui all'art 54 del digs n 151/2001 secondo cui le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonche' fino al compimento di un anno di età del bambino . La Corte territoriale ha esposto , infatti, che la P. con il ricorso aveva denunciato che il figlio era nato il 29/11/2009 e che era stata licenziata 1'8/3/2010 . La Corte territoriale ha interpretato la domanda della lavoratrice come volta ad affermare l'illegittimità del licenziamento a prescindere dal richiamo all'art 54 lett c in quanto tale disposizione, prevedendo l'ammissibilità del licenziamento per cessazione dell'opera alla quale la lavoratrice madre è addetta, costituiva un'eccezione alla regola generale del divieto di licenziamento la cui sussistenza era onere del datore di lavoro allegare e provare con la conseguenza che non poteva ritenersi contenuta nella domanda attorea. Costituisce principio affermato da questa Corte che l'interpretazione della domanda giudiziale è operazione riservata al giudice dei merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua e adeguata, avendo pertanto riguardo all'intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione testuale nonché dei contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire cfr Cass 9011/2015 . Secondo la Corte la lavoratrice denunciando la violazione dell'art 54 citato nessuna ulteriore motivazione doveva fornire dell'illegittimità dei licenziamento ed ottenere una sentenza ad essa favorevole spettando invece al datore di lavoro provare la sussistenza di una delle ipotesi previste dall'art 54 citato che consentivano il licenziamento . Come correttamente affermato dalla Corte il richiamo alla lett c contenuto nel ricorso iniziale della P. era dei tutto ininfluente e l'esame della sussistenza delle condizioni di cui alla lett b dell'art 54 citato idonee a giustificare il licenziamento non aveva comportato una modifica della causa petendi della domanda della lavoratrice che era rimasta immutata e da ravvisarsi nell'avvenuto licenziamento in violazione dell'art 54 . La difesa del datore di lavoro fin dal primo grado era volta, infatti, proprio a dimostrare la legittimità dei licenziamento in quanto sussisteva l'ipotesi della lett b dell'art 54 citato di esternalizzazione dei servizio di contabilità e dunque di cessione dei ramo . Lo stesso datore di lavoro ha dunque introdotto in giudizio tale tema di indagine con la conseguenza che correttamente i giudici di merito hanno esaminato la fondatezza della domanda della lavoratrice sotto tale profilo . Poiché non ha formato oggetto di censure l'esclusione dell'ipotesi della cessione dei ramo d'azienda idoneo a giustificare il licenziamento, il ricorso deve essere rigettato. - Le spese di causa seguono la soccombenza . Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all'art 13, comma 1 quater, dpr n 115/2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali , oltre 15% per spese generali ed accessori di legge Ai sensi dell'art 13 , comma 1 quater dei dpr n 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a 'norma del comma 1 bis, dello stesso art 13.