Difensore a 150 km di distanza: assente ingiustificato se l’orario di trattazione è quello giusto

Ove non sia possibile desumere l’ora del ruolo affisso all’ingresso dell’aula di udienza, la comparizione deve intendersi fissata all’orario di apertura dell’udienza stabilito in via generale dal dirigente.

È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 21079 del 23 maggio 2014. Il fatto. Il gip del Tribunale di Cosenza disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di un uomo per il reato di lesioni personali colpose. La p.o. proponeva ricorso per cassazione, lamentando la mancata fissazione della data di chiamata del procedimento, nonostante che il difensore del ricorrente di trovasse a 150 km di distanza. Tuttavia, a seguito di contestazione da parte di quest’ultimo, il verbale veniva riaperto. Trattazione in ora pienamente rituale. Il ricorso è inammissibile la trattazione in ora pienamente rituale rendeva ininfluente la doglianza. L’assenza avrebbe potuto assumere un qualche rilievo solo ove la trattazione fosse stata effettuata in ora insolita o, comunque, estranea al protocollo abituale. Tra l’altro, ove non sia possibile desumere l’ora del ruolo affisso all’ingresso dell’aula di udienza, la comparizione deve intendersi fissata al’orario di apertura dell’udienza stabilito in via generale dal dirigente.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 1° aprile – 23 maggio 2014, numero 21079 Presidente Sirena – Relatore Grasso Fatto e diritto 1. Il G.I.P. del Tribunale di Cosenza, con provvedimento dei 26/6/2013, dispose l'archiviazione del procedimento numero 3016/13 RG GIP e numero 482/13 RGNR iscritto nei confronti di D.G.E. ed altri, concernente le indagini preliminari per Il reato di cui all'articolo 590, cod. penumero , al danni di S.G 2. S.G., In qualità dl persona offesa, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento, che assume essere stato assunto in violazione della legge processuale per le ragioni di cui, in sintesi, appresso. A séguito di opposizione all'archiviazione il G.I.P. aveva fissato per il giorno 26/6/2013 l'udienza camerale per decidere sulla richiesta dei P.M., senza, tuttavia, indicare la data di chiamata del procedimento, nonostante che ad esso fossero interessati difensori iscritti presso fori diversi da quello dei Tribunale di Cosenza e che, in particolare, il difensore del ricorrente era chiamato ad affrontare un viaggio di circa 150 Km né risultava essere stata apposta la dicitura «ore di rito». Trattato l'affare già alle ore 9,20, a sèguito dl contestazione del difensore della p.o., era stato riaperto il verbale e dato atto della presenza dei predetto legale. Così, a parere dei ricorrente, si era violato II diritto al contraddittorio e alla difesa, In quanto non era stato possibile produrre la consulenza medico-legale di parte, né contestare nel dettaglio la superficialità delle indagini e degli accertamenti svolti. 3. Con memoria pervenuta il 29/1/2014 nell'interesse di C.P.P., indagato nel procedimento archiviato, è stato chiesto dichiararsi inammissibile, o, comunque, rigettarsi il ricorso. 4. II ricorso è inammissibile In quanto manifestamente privo di fondamento. In primo luogo basti osservare che l'assistenza e difesa tecnica nel processo penale assicura la piena e consapevole conoscenza delle conseguenze procedimentali e degli Inequivoci protocolli operativi agevolmente apprezzabili dal difensore, il quale è tenuto all'esercizio di confacente diligenza esercizio che, nel caso di specie, avrebbe dovuto far escludere l'insorgere di qualsivoglia equivoco. Peraltro, la trattazione in ora pienamente rituale rendeva Ininfluente l'espressa dicitura evocata in ricorso, la cui assenza avrebbe potuto assumere un qualche rilievo sol ove la trattazione fosse stata effettuata, appunto, in ora insolita o, comunque, estranea al protocollo abituale. Infine, come riferisce lo stesso ricorrente, il verbale era stato riaperto e, tuttavia, in quell'occasione non consta essere stata eccepita l'ipotizzata nullità, da considerarsi oramai consumatasi, sia che la si voglia reputare del tipo a regime intermedio cfr. Cass., Sez. IV, numero 20391 del 16/4/2008, Rv. 240227 , che relativa, in quanto l'omissione non appare tale da causare incertezza assoluta sul momento di celebrazione dell'udienza dato che, ove non sia possibile desumere l'ora del ruolo affisso all'ingresso dell'aula di udienza, la comparizione deve intendersi fissata all'orario di apertura dell'udienza stabilito in via generale dai dirigente Cass., Sez. III, numero 12516 del 24/2/2011, Rv. 249777 . 5. Dall'inammissibilità del ricorso proposto dal ricorrente discende la di lui condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria stimata dl giustizia di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di €. 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 1/4/2014.