Via libera dal Senato al maxi emendamento governativo alla legge di conversione del d.l. numero 34/2014 la questione di fiducia posta dal Governo è passata nel pomeriggio di ieri con 158 sì, 122 no e nessun astenuto. La legge di conversione dovrà ora tornare alla Camera per l’approvazione definitiva, a pena di decadenza, entro il 19 maggio prossimo non è improbabile che il Governo ricorra nuovamente alla fiducia.
Voto di fiducia. Il maxi emendamento governativo alla legge di conversione del decreto lavoro numero 34/2014 regge alla prova della fiducia posta dal Governo al Senato il via libera dall’aula di Palazzo Madama è arrivato nel pomeriggio di ieri con 158 sì, 122 no e nessun astenuto. La legge di conversione dovrà ora tornare alla Camera per l’approvazione definitiva, ma a questo punto la strada sembra in discesa dati i tempi serrati – la legge deve essere approvata a pena di decadenza entro il 19 maggio prossimo -, per evitare il rischio di pioggia di emendamenti a Montecitorio, non è improbabile che il Governo ricorra nuovamente alla fiducia. Riepiloghiamo i punti salienti del provvedimento anche alla luce degli emendamenti governativi. Contratti a tempo determinato. Le principali modifiche apportate alla disciplina in materia di contratti a termine dal decreto - così come emendato dapprima alla Camera e da ultimo al Senato col maxi emendamento del Governo - riguardano •proroghe e causalità il contratto a termine privo di causale con la quale è necessario indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano la stipulazione del contratto a termine in luogo di quello a tempo indeterminato può avere una durata massima di 36 mesi prima il limite era di 12 e il numero massimo di proroghe consentite in questo arco di tempo scende da otto come previsto dal testo originario del decreto a cinque •tetto massimo di utilizzo dei contratti a termine i contratti a tempo determinato - tranne che per gli enti di ricerca - non devono superare il 20% del totale dei contratti di lavoro instaurati dall'azienda, e in caso di violazione del limite è prevista una sanzione pecuniaria che sostituisce l’obbligo di assunzione a tempo indeterminato pari al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro, per il primo lavoratore assunto in violazione del limite, e al 50% della retribuzione, sempre in proporzione alla durata del rapporto, per i lavoratori successivi al primo assunti in violazione del limite •regime transitorio disposta l’applicazione delle nuove norme ai contratti a termine già in essere alla data di entrata in vigore del decreto, per cui il datore di lavoro è tenuto a rientrare nel limite predetto del 20% entro il 31 dicembre 2014, salvo che al rapporto di lavoro e all'azienda sia applicabile un contratto collettivo che preveda un limite o un termine più favorevole. Apprendistato. L’articolo 2 del decreto, che disciplina l’apprendistato, prevede ora che •obbligo formativo è necessario redigere per iscritto un piano formativo individuale, anche attraverso moduli e formulari prestabiliti quanto all’obbligo di formazione pubblica, le Regioni dovranno comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto di apprendistato, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche delle imprese e delle associazioni che si siano dichiarate disponibili •sanzione per l'inadempimento dell'obbligo di formazione il Governo si impegna alla emanazione di una circolare interpretativa che chiarisca che la sanzione in caso di inadempimento dell’obbligo formativo consiste non più nella stabilizzazione ma nella conversione del contratto di apprendistato in contratto a tempo determinato, il cui termine finale coincide con quello originariamente previsto per il periodo di apprendistato •obbligo di stabilizzazione il datore di lavoro è obbligato ad assumere a tempo indeterminato almeno il 20% dei precedenti apprendisti per poterne assumere di nuovi, ma solo nelle aziende con più di 50 dipendenti in precedenza l’obbligo era applicabile a quelle con più di 30 •apprendistato a tempo determinato per le Regioni e le province autonome che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi nazionali possono prevedere l'utilizzo del contratto di apprendistato a tempo determinato per attività stagionali fonte www.fiscopiu.it