L’apparato normativo relativo alla tutela dei lavoratori e alla sicurezza degli ambienti di lavoro trova applicazione generalizzata a tutti i settori di attività pubblica e privata, tranne alcuni tassativamente esclusi, e si applica non solo ai lavoratori subordinati ma anche a tutti i soggetti ad essi equiparati, ivi compresi i soci di società, anche di fatto.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 9870 del 7 maggio 2014. Il fatto. Il legale rappresentante di una ditta di video game proponeva opposizione al provvedimento dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale che pretendeva il pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa per aver violato varie prescrizioni attinenti alla prevenzione e alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Il Tribunale di Ancora rigettava l’opposizione. Il titolare della ditta ricorre per cassazione, sostenendo che, al tempo dell’intervento del servizio di prevenzione e di sicurezza non vi era alcun lavoratore dipendente né alcun socio che prestasse propria attività di lavoro sul luogo degli accertamenti. Applicazione generalizzata. Il ricorso è infondato la società gestisce un’impresa in un luogo aperto al pubblico di conseguenza, occorre tutelare anche i soggetti terzi che, usando le strutture e i macchinari, si trovano esposti ai rischi di quello specifico ambiente. A tal proposito, la Corte di Cassazione ribadisce che l’apparato normativo relativo alla tutela dei lavoratori e alla sicurezza degli ambienti di lavoro trova applicazione generalizzata a tutti i settori di attività pubblica e privata, tranne alcuni tassativamente esclusi, e si applica non solo ai lavoratori subordinati ma anche a tutti i soggetti ad essi equiparati, ivi compresi i soci di società, anche di fatto. Non a caso, l’articolo 2, d.lgs. numero 626/1994 prevede una nozione ampia di datore di lavoro, identificato in colui che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità della medesima o di una sua unità produttiva. Anche gli obblighi di prevenzione hanno un’ampia portata. Anche la portata oggettiva degli obblighi di prevenzione e sicurezza deve essere intesa in senso ampio, valendo sia a tutela dei dipendenti sia delle persone estranee che occasionalmente si trovino sui luoghi di lavoro. Il ricorso va, quindi, rigettato.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 30 gennaio– 7 maggio 2014, numero 9870 Presidente Lamorgese – Relatore Amoroso Svolgimento del processo 1. Con ricorso depositato il 6.10.2006 R.U. quale legale rappresentante della ditta Video Game di R. & amp c. Snc proponeva opposizione, ai sensi dell' articolo 22 legge numero 689/81, al provvedimento dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR numero 5, numero 370/06 ove si imponeva al R. di pagare la somma di curo 2193,00 quale sanzione amministrativa per avere violato varie prescrizioni attinenti alla prevenzione e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e segnatamente gli articolo 267 e 270 del DPR 547/55, nonché l'articolo 2 del D.lgs. 493/96 e l'articolo 28 del DPR 303/56, chiedendone l'annullamento. Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio la convenuta ASUR numero 5 instando per il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato . Con sentenza del 24.10.2007 il tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, ha rigettato l'opposizione compensando le spese del giudizio. 2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il R La parete intimata non ha svolto difesa alcuna. Motivi della decisione 1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui il ricorrente deduce che al tempo dell'intervento del servizio di prevenzione e di sicurezza dell'ASUR non vi era alcun lavoratore dipendente né alcun socio che prestasse la propria attività di lavoro sul luogo degli accertamenti. 2. Il ricorso è infondato. Come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata l'apparato normativo relativo alla tutela dei lavoratori e alla sicurezza degli ambienti di lavoro trova applicazione generalizzata a tutti i settori di attività pubblica e privata, tranne alcuni tassativamente esclusi, e si applica non solo ai lavoratori subordinati ma anche a tutti i soggetti ad essi equiparati, ivi compresi i soci di società, anche di fatto. Ed infatti l'articolo 2 del D.1 vo 626/94 accoglie una nozione ampia di datore di lavoro, non solo quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ma anche e comunque come soggetto che secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa ha la responsabilità della medesima o di una sua unità produttiva. La individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme di prevenzione deve essere quindi valutata con riferimento alle funzioni concretamente esercitate. Parimenti ampia è la portata oggettiva degli obblighi di prevenzione e sicurezza nel senso che le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro devono essere osservate non solo a tutela dei dipendenti, ma anche delle persone estranee che occasionalmente si trovino sui luoghi di lavoro. Nel caso di specie la società Video Game di R. & amp c. Snc gestiva un'impresa in luogo aperto al pubblico, quale era una sala videogiochi e bar, sicché correttamente la sentenza impugnata ha considerato che soggetti tutelati dalla richiamata normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro devono ritenersi essere anche i terzi che, utilizzando le strutture ed i macchinari, si trovino esposti ai rischi di quello specifico ambiente. 3. Il ricorso va quindi rigettato. Non occorre provvedere sulle spese processuali di questo giudizio di cassazione non avendo la parte intimata svolto difesa alcuna. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso nulla per le spese di questo giudizio di cassazione.