Frustrate le aspettative del lavoratore che, seppur primo in graduatoria, non viene avviato alla prova selettiva

Non c'è sovrapposizione tra la durata della graduatoria dell'ufficio di collocamento e la conclusione del procedimento di assunzione del lavoratore. Frustrate, quindi, le aspettative del lavoratore che, pur trovandosi primo nella graduatoria annuale dell'Ufficio del lavoro non viene avviato alla prova selettiva.

Il comma 1 dell’articolo 6 del DPCM 27 dicembre 1988 prevede che «le amministrazioni e gli enti, entro venti giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento di cui all'articolo 4 ovvero dalla pubblicazione delle graduatorie ai sensi dell'articolo 5, debbono convocare i lavoratori alle prove selettive indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse». Tale norma ha la chiara funzione sollecitatoria di imporre alle amministrazioni la convocazione tempestiva dei lavoratori interessati alle prove selettive, con indicazione del giorno e del luogo di svolgimento delle stesse. In assenza di una espressa sanzione o di una decadenza, non si può quindi ritenere che lo scadere del termine per l’avviamento anche per causa non imputabile al lavoratore segnalato potesse determinare il venir meno della segnalazione e quindi la possibile assunzione del lavoratore segnalato. Sulla validità della graduatoria. Correttamente il TAR ha quindi affermato che la scadenza del termine dei venti giorni dalla comunicazione di avviamento non poteva considerarsi perentorio e non poteva determinare l’illegittimità della successiva fase della procedura riguardante la valutazione dell’idoneità del candidato il cui nominativo era stato segnalato dal competente Ufficio di Collocamento, per la sua posizione in graduatoria, ai fini di una sua eventuale assunzione. Né si può ritener, ha affermato il Collegio, che l’amministrazione avesse comunque un obbligo giuridico di concludere il procedimento con la richiesta di avviamento, la selezione e la nomina del soggetto segnalato nel termine annuale di validità della graduatoria, ben potendo concludersi la procedura, anche decorso il termine annuale di validità della graduatoria, sulla base della segnalazione regolarmente effettuata. Aspettative frustrate. La sezione, pertanto, conferma la sentenza del Giudice di primo grado, laddove lo stesso ha giustamente affermato che la procedura seguita, nel caso specifico, dall'ASL, trova conferma nel comma 5 del citato articolo 6 del DPCM 27 dicembre 1988, laddove prevede che «alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina, ovvero non sono in possesso dei requisiti richiesti, si provvede, fino alla copertura dei posti richiesti, con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l’ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta ». Da tale disposizione si evince che, per il conferimento del posto per il quale era stata avviata la procedura selettiva, occorreva fare riferimento comunque alla graduatoria vigente al momento della richiesta all’Ufficio di Collocamento . Ed a tale graduatoria occorreva fare riferimento anche qualora la procedura non si fosse conclusa nel periodo annuale di validità della stessa. peraltro, ha anche affermato la Sezione, il cambio della commissione giudicatrice non determina comunque l’avvio di una nuova procedura selettiva. Risulta infatti evidente, nel caso specifico, che la procedura era sempre quella avviata in precedenza e il rinnovo dei componenti della Commissione, a prescindere dai motivi che avevano reso necessario tale adempimento, non ha determinato l’avvio di una nuova procedura selettiva, con la necessità di rinnovare all’ufficio di collocamento la richiesta del soggetto collocato in posizione utile nella relativa graduatoria, ma ha consentito la prosecuzione della procedura già avviata ed ancora non completata.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 3 - 15 maggio 2013, numero 2638 Presidente Cirillo – Estensore D’Alessio Fatto e diritto 1.- Il sig. Walter Antonini aveva impugnato davanti alla Sezione Staccata di Latina del T.A.R. per il Lazio la deliberazione con la quale l’amministratore straordinario della USL FR/7 di Sora aveva disposto nel marzo del 1992 l’assunzione in servizio del signor Carlo Fiorini con la qualifica di operatore termico idraulico, nonché la deliberazione numero 89 del 13 febbraio 1992 con la quale l’amministratore straordinario aveva nominato la Commissione esaminatrice. Il sig. Antonini aveva sostenuto l’illegittimità della procedura di assunzione che era stata avviata nel dicembre del 1990, con l’approvazione dei criteri selezione e la nomina della Commissione di valutazione, e si era conclusa solo nel marzo del 1992 con l’assunzione del sig. Fiorini che era stato segnalato dall’Ufficio di Collocamento nell’aprile del 1991 , quando era oramai il ricorrente ad essere collocato al primo posto nella relativa graduatoria. 2.- Il T.A.R. di Latina, con sentenza numero 106 del 9 marzo 2004, ha respinto il ricorso. Il sig. Antonini ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili. 3.- Con il primo motivo ha insistito nel sostenere l’illegittimità della nomina perché la procedura, che era stata avviata con la richiesta di un nominativo all’Ufficio di Collocamento e la successiva indicazione del signor Fiorini, non poteva proseguire una volta trascorso il termine di 20 giorni dalla segnalazione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988. Mentre nella fattispecie il signor Fiorini era stato assunto dopo circa un anno dalla segnalazione effettuata. La censura non è fondata. 3.1.- Il comma 1 dell’articolo 6 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 prevede che «le amministrazioni e gli enti, entro venti giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento di cui all'articolo 4 ovvero dalla pubblicazione delle graduatorie ai sensi dell'articolo 5, debbono convocare i lavoratori alle prove selettive indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse». Tale norma ha la chiara funzione sollecitatoria di imporre alle amministrazioni la convocazione tempestiva dei lavoratori interessati alle prove selettive, con indicazione del giorno e del luogo di svolgimento delle stesse. In assenza di una espressa sanzione o di una decadenza, non si può quindi ritenere che lo scadere del termine per l’avviamento anche per causa non imputabile al lavoratore segnalato potesse determinare il venir meno della segnalazione e quindi la possibile assunzione del lavoratore segnalato. Correttamente il T.A.R. ha quindi affermato che la scadenza del termine dei venti giorni dalla comunicazione di avviamento non poteva considerarsi perentorio e non poteva determinare l’illegittimità della successiva fase della procedura riguardante la valutazione dell’idoneità del candidato il sig. Carlo Fiorini il cui nominativo era stato segnalato dal competente Ufficio di Collocamento, per la sua posizione in graduatoria, ai fini di una sua eventuale assunzione. 3.2.- Né si può ritenere che l’amministrazione avesse comunque un obbligo giuridico di concludere il procedimento con la richiesta di avviamento, la selezione e la nomina del soggetto segnalato nel termine annuale di validità della graduatoria, ben potendo concludersi la procedura, anche decorso il termine annuale di validità della graduatoria, sulla base della segnalazione regolarmente effettuata. 3.3.- Come è stato giustamente affermato dal T.A.R., ciò trova conferma nel comma 5 del citato articolo 6 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, laddove prevede che «alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina, ovvero non sono in possesso dei requisiti richiesti, si provvede, fino alla copertura dei posti richiesti, con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l’ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta». Da tale disposizione si evince che, per il conferimento del posto per il quale era stata avviata la procedura selettiva, occorreva fare riferimento comunque alla graduatoria vigente al momento della richiesta all’Ufficio di Collocamento . Ed a tale graduatoria occorreva fare riferimento anche qualora la procedura non si fosse conclusa nel periodo annuale di validità della stessa. 4.- Non risulta poi fondata, a prescindere da ogni questione sul lamentato difetto di motivazione della sentenza appellata, la tesi prospettata con il secondo motivo , secondo cui il cambio della commissione giudicatrice disposto nel marzo del 1992 aveva determinato comunque l’avvio di una nuova procedura selettiva. Risulta infatti evidente dagli atti che la procedura era sempre quella avviata in precedenza e il rinnovo dei componenti della Commissione, a prescindere dai motivi che avevano reso necessario tale adempimento, non ha determinato l’avvio di una nuova procedura selettiva, con la necessità di rinnovare all’ufficio di collocamento la richiesta del soggetto collocato in posizione utile nella relativa graduatoria, ma ha consentito la prosecuzione della procedura già avviata ed ancora non completata. 5.- Per le ragioni indicate l’appello deve essere respinto. Nulla deve essere disposto per le spese per la mancata costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate e del controinteressato sig. Carlo Fiorini. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.