Obbligo di dare la precedenza violato? Va verificato anche il comportamento dell’altro conducente

Nel caso di scontri tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’articolo 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nell’ordinanza numero 12667 del 23 maggio 2013. Il caso. Il Giudice di Pace di Latina accoglieva la domanda di risarcimento del danno materiale proposta da una donna, in proprio ed in qualità di genitore dei minori, quali eredi di un motociclista coinvolto in un incidente stradale e conseguentemente deceduto. L’uomo contro il quale era stata esperita l’azione di risarcimento alla guida dell’automobile, nell’uscire da un parcheggio tagliava la strada al motociclo provocando l’impatto. Il giudice di prime cure affermava l’esclusiva responsabilità dell’automobilista. Avverso la sentenza proponeva appello l’assicurazione del conducente soccombente in primo grado, contestando la mancanza di responsabilità in capo al proprio assicurato. I giudici di appello nel riformare la sentenza di secondo grado accertavano la concorrente responsabilità dell’automobilista e del motociclista nella misura del 75% e 25% nella determinazione del sinistro. La compagnia assicurativa ricorre in Cassazione. Violazione dell’articolo 2054 c.c.? A dire del’assicurazione il giudice di appello avrebbe violato l’articolo 2054 c.c. secondo il quale in caso di scontro tra veicoli l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti, non comporta il superamento della presunzione di colpa sancito dalla norma in esame, essendo necessario accertare che l’altro conducente abbia fatto il possibile per evitare l’incidente. Ne consegue che l’infrazione anche grave, come l’inosservanza del diritto di precedenza, non dispenserebbe il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente, al fine di stabilire un concorso di colpa. Pertanto, secondo la compagnia assicurativa la ripartizione della concorrente responsabilità avrebbe dovuto riguardare il motociclista nella misura del 75% e l’automobilista nella misura del 25%. L’articolo 2054 c.c. ha carattere sussidiario La Suprema Corte disattende quanto prospettato dall’appellante. Sebbene il giudice di secondo grado abbia ritenuto sussistente una responsabilità concorrente dei veicoli, tuttavia ha ritenuto di dover attribuire una maggiore responsabilità al conducente sopravvissuto all’impatto. La Suprema Corte difatti, ribadisce un costante orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso di scontri tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’articolo 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro. L’accertamento dell’intervenuta violazione da parte di uno dei conducenti dell’obbligo di dare la precedenza non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente. quindi il ricorso va rigettato. Nel caso di specie la sentenza impugnata, secondo i giudici di legittimità, ha spiegato le ragioni della propria decisione e si è attenuta a ciò che ha invocato lo stesso ricorrente, ritenendo però di distribuire la colpa sulla scorta degli elementi probatori emersi dal processo ed in ogni caso, in riferimento all’invocato articolo 2054 c.c. ha, con congrua e corretta motivazione, provveduto a graduare le singole responsabilità. In via conclusiva la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo addotto dall’assicurazione privo di pregio e pertanto, ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 10 aprile - 23 maggio 2013, numero 12667 Presidente Finocchiaro – Relatore Giacalone In fatto e in diritto Nella causa indicata in premessa, é stata depositata la seguente relazione 1. - La sentenza impugnata Trib. Latina, 04/10/2011 ha, per quanto qui rileva accolto l'appello promosso da Vittoria Assicurazioni S.p.a. contro la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Latina, che accoglieva la domanda di risarcimento del danno materiale, proposta da L P. , in proprio e quale genitore dei minori C.D. e S. , in qualità di eredi di C.A. , conducente della moto Yamaha coinvolta nel sinistro in cui perdeva la vita, contro R T. , conducente della Fiat Uno assicurata dalla Vittoria Ass.ni, che nell'uscire da uno stallo di parcheggio posto sulla destra rispetto alla direttiva di marcia del C. , effettuava la manovra di svolta a sinistra tagliando la strada al motociclo e provocando così l'impatto. Il giudice di primo grado affermava la sussistenza di una responsabilità esclusiva del T. . Avverso detta sentenza proponeva appello la Vittoria Ass.ni contestando la ricostruzione della dinamica del sinistro e la mancanza di responsabilità in capo al proprio assicurato. I giudici di secondo grado, riformando parzialmente la sentenza impugnata, accertavano la concorrente responsabilità del T. e del C. , rispettivamente nella misura del 75% e 25% nella determinazione del sinistro si ritenne, infatti, non corretta la valutazione del giudice di primo grado, di attribuire valenza alle dichiarazioni dell'unico teste oculare S. , per escludere la responsabilità del C. , dalle quali, invece, sarebbe stato corretto dedurre una responsabilità, almeno concorrente, del C. . 2. - Ricorre per Cassazione la Vittoria Ass.ni con unico motivo resiste con controricorso la P. . Il motivo dedotto dal ricorrente è 2.1 - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2054 c.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c., per avere il giudice d'appello disapplicato il principio di diritto discendente dall'articolo 2054 c.c., secondo cui nel caso di scontro tra veicoli l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti, non comporta il superamento della presunzione di colpa sancito dalla norma in esame, essendo necessario accertare che l'altro conducente si sia uniformato alle norme sulla circolazione ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Di conseguenza l'infrazione anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa dal T. , non dispenserebbe il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente, al fine di stabilire un concorso di colpa. L'odierno ricorrente ritiene, dunque, che avendo il giudice di secondo grado accertato che la velocità della moto condotta dal C. avrebbe dovuto essere più moderata, ed essendo presunta l'omessa precedenza del T. , la ripartizione della concorrente responsabilità avrebbe dovuto riguardare il C. nella misura del 75% e del T. nella residua parte. 3. – Il ricorso è manifestamente privo di pregio. Il giudice d'appello, invero, procedendo alla valutazione delle dichiarazioni rese dal teste oculare S. , ha ritenuto sussistente una responsabilità concorrente dei conducenti dei veicoli antagonisti, tuttavia, da attribuirsi in via prevalente al T. . Va ribadito che sulla base di una costante giurisprudenza di questa S.C., nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'articolo 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro l'accertamento dell'intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente. Cass. 9528/2012 4055/2009 4755/2004 . Del resto, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'articolo 2054 cod. civ. Cass. 1028/2012 nonché Cass. 5 giugno 2007 numero 15434 10 agosto 2004 numero 15434 Cass. 14 luglio 2003, numero 11007 Cass. 10 luglio 2003, numero 10880 Cass. 5 aprile 2003, numero 5375 Cass. 11 novembre 2002, numero 15809 . La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione e si è attenuto, almeno in punto di diritto, a ciò che invoca lo stesso ricorrente, ritenendo, però, di distribuire la colpa sulla scorta degli elementi probatori emersi dal processo ed, in ogni caso, in riferimento all'applicazione dell'invocato articolo 2054 c.c., ha, con congrua e corretta motivazione, provveduto a graduare le singole responsabilità. 4. - Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli articolo 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso . La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. Non sono state presentate memorie, né conclusioni scritte. Ritenuto che a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio pur condividendo i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, evidenzia, tuttavia, anche l'inammissibilità del ricorso, nella parte in cui il ricorrente, anziché esporre sommariamente i fatti di causa, riproduce pedissequamente un'ampia serie di atti di causa secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'articolo 366, numero 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto anche quello di cui non occorre sia informata , la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso Cass. SS. UU. numero 5698/2012 che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile le spese seguono la soccombenza visti gli articolo 380-bis e 385 cod. proc. civ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1300,00, di cui Euro 1100,00 per onorario, oltre accessori di legge.