Il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quella da integrare.
La S.C. ha ritenuto, con la sentenza numero 11500 depositata il 14 maggio 2013, che l’istanza di rimborso può essere proposta anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del D.p.r. numero 322 del 1998. È possibile correggere i propri errori. Il legislatore tributario riconosce al contribuente la facoltà di correggere i propri errori presentando un atto integrativo alla dichiarazione dei redditi entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo. Infatti l’articolo 2, comma 8-bis, d.p.r. numero 322/1998, come modificato dall’articolo 2 d.p.r. numero 435/2001, prevede che le dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dei sostituti di imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni entro il predetto termine. Tale facoltà si innesta sulla più ampia tutela riconosciuta dalla legge numero 212/2000 Statuto del contribuente attesa la principale finalità di improntare i rapporti tra fisco e contribuente al principio della collaborazione e della buona fede. Il principio di cui al d.p.r. numero 322/1998, articolo 2, comma 8 bis, secondo cui il contribuente è titolare della generale facoltà di emendare i propri errori mediante apposita dichiarazione integrativa, la quale, peraltro, agli effetti dei termini di decadenza e stante la mancanza di modifiche allo specifico e autonomo regime delle restituzioni, non interferisce sull'effettivo esercizio del diritto al rimborso, atteso che l'istanza di rimborso può essere proposta anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo Cass. numero 14932/2011 . Il caso. Il contribuente aveva impugnato alcune cartelle di pagamento richieste dall’ufficio per imposte dichiarate e non versate e poi fatte oggetto di una dichiarazione integrativa. La CTP ha accolto il ricorso mentre i giudici tributari di appello hanno dato ragione all’ufficio attesa l’intempestività della dichiarazione integrativa presentata dal contribuente. La S.C. ha affermato che in tema di imposte sui redditi il contribuente, in base all’articolo 2, comma 8-bis del d.p.r. numero 322/1998, può correggere i propri errori mediante una dichiarazione integrativa che non interferisce sull’effettivo esercizio del diritto al rimborso, atteso che l’ultima parte di tale norma, nel prevedere come termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, collega al rispetto del predetto limite temporale la solo possibilità di portare in compensazione il credito risultante. Pertanto l’istanza di rimborso può essere proposta anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta successivo. Non avendo il giudice del merito rispettato tale principio, la Cassazione ha cassato la sentenza rinviando la causa allo stesso giudice. Correzione dell’errore con la dichiarazione integrativa. La dichiarazione integrativa “a favore” del contribuente presentata oltre i termini di legge, se pure legittima l’esclusione della stessa dall’attività di liquidazione del tributo, portando alla notifica della cartella di pagamento in seguito al controllo automatizzato, non impedisce al contribuente di chiedere, impugnando l’iscrizione a ruolo, la correzione dell’errore originariamente commesso e successivamente emendato con la dichiarazione integrativa CTR Lombardia 4 giugno 2012, numero 61 .
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 14 marzo – 14 maggio 2013, numero 11500 Presidente Cicala – Relatore Caracciolo Osserva La CTR di Napoli ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia contro la sentenza numero l84/25/2008 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso Savio Giacomo avverso cartelle di pagamento relative ad IVA – IRAP – IRPE – add. comunali per l'anno 2002 con cui l'Amministrazione ha preteso il pagamento di imposte dichiarate e non versate ma poi fatte oggetto di una dichiarazione correttiva in data 11.1.2006 la quale ultima era stata ritenuta tardiva e perciò inefficace dall'Agenzia procedente. La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso l 'articolo 8 bis del DPR 32211988 stabilisce che le dichiarazioni dei redditi possono essere integrate per correggere errori materiali od omissioni mediante dichiarazione da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sicché la dichiarazione integrativa presentata l'11.1.2006 doveva essere considerata intempestiva. La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'Agenzia non ha svolto difese. II ricorso ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore può essere definito ai sensi dell'articolo 375 c.p.c Infatti, con il primo motivo di impugnazione improntato a violazione del menzionato articolo 8 bis la parte ricorrente si duole del fatto che la Commissione di secondo grado abbia fatto applicazione della norma dianzi menzionata anziché di quella dettata dal DPR numero 435/200 l a termini del quale le dichiarazioni integrative possono essere presentate entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quella da integrare. Il motivo appare fondato e se ne propone l'accoglimento. Ed invero, questa Corte ha avuto modo di chiarire in più di una occasione per tutte si veda Cass. Sez. 5, Sentenza numero 6253 del 20/04/2012 che In tema di imposte sui redditi il contribuente, in base all'articolo 2, comma 8 bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, numero 322, come introdotto dall'articolo 2 del d.P.R. 7 dicembre 200 l, numero 435, è titolare della generale facoltà di emendare i propri errori mediante apposita dichiarazione integrativa, la quale, agli effetti dei termini di decadenza e stante la mancanza di modifiche allo specifico e autonomo regime delle restituzioni, non interferisce sull'effettivo esercizio del diritto al rimborso, atteso che l'ultimo inciso della disposizione citata, nel prevedere come termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, correla al rispetto di detto limite temporale la sola possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante. Ne consegue che l'istanza di rimborso può essere proposta anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo . Poiché il giudice del merito non si è attenuto a siffatto principio, la sentenza deve essere senz'altro cassata e la causa rinviata allo stesso giudice del merito che -in funzione di giudice del rinvio tornerà a pronunciarsi sulle ragioni di censura e provvederà anche sulle spese di lite del presente grado. Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso m camera di consiglio per manifesta fondatezza. Roma, 20 novembre 2012 che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.