Nell’opposizione a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada è possibile produrre il provvedimento opposto anche in corso di causa. La mancata produzione, infatti, non comporta inammissibilità del ricorso.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 11335/2013, depositata lo scorso 13 maggio. Il caso. Un automobilista si vede comminare una sanzione amministrativa per aver violato il codice della strada. Per la contestazione della stessa si rivolge al Giudice di Pace, che dichiara l’inammissibilità del ricorso perché depositato tardivamente oltre il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 22 l. numero 689/1981. Ricorso depositato tardivamente? A pensarla diversamente sono i giudici di legittimità i quali, nell’accogliere le doglianze con rinvio della causa, hanno precisato che nel giudizio di opposizione ad ordinanza di pagamento di sanzioni amministrative, «la mancata produzione, insieme al ricorso, del provvedimento opposto determina l’impossibilità di verificare la tempestività dell’impugnativa soltanto provvisoria». Infatti, tale impossibilità è superabile attraverso la produzione dell’atto nel corso del giudizio. L’impossibilità di verificare la tempestività dell’impugnativa è soltanto provvisoria. Anche perché, si legge in sentenza, verrebbe altrimenti a mancare la prova certa della tardività dell’opposizione.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 21 gennaio – 13 maggio 2013, numero 11335 Presidente Settimj – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 7 novembre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ. “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per violazione del codice della strada emessa dalla Prefettura di Roma a seguito di verbale redatto dalla Polizia municipale di Roma, il Giudice di pace di Roma, con ordinanza emessa, in limine litis, in data 12 luglio 2011, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da S Z. , in quanto depositato tardivamente, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, numero 689. Il Giudice di pace, utilizzando un modulo prestampato, ha rilevato che il ricorso era stato depositato il 10 maggio 2011, mentre la sanzione opposta era stata notificata il giorno. Per la cassazione dell'ordinanza del Giudice di pace la Z. ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 ottobre 2011 all'Avvocatura generale dello Stato e l'11 ottobre 2011 al Comune di Roma, sulla base di due motivi. La Prefettura ha resistito con controricorso, mentre il Comune non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è fondato. Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la mancata produzione, insieme al ricorso, del provvedimento opposto determina un'impossibilità di verificare la tempestività dell'impugnativa soltanto provvisoria, comunque superabile attraverso la produzione dell'atto nel corso del giudizio e, pertanto, non giustifica l'adozione, in limine litis, dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso, di cui all'articolo 23, primo comma, della legge numero 689 del 1981, la quale presuppone l'esistenza di una prova certa della tardività dell'opposizione Cass., Sez. Unumero , 28 gennaio 2002, numero 1006 Cass., Sez. VI-2, 12 luglio 2011, numero 15320 . In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, per esservi accolto”. Considerato che, quanto alle eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale, si rileva che esse sono infondate che, infatti, contrariamente a quanto prospettato in fatto dalla Prefettura controricorrente, il ricorso è stato notificato anche al Comune di Roma in data 11 ottobre 2011 che, d'altra parte, correttamente il ricorso è stato notificato alla Prefettura di Roma, perché l'opposizione è stata promossa contro l'ordinanza-ingiunzione emessa da questa autorità amministrativa che a tale riguardo va ricordato che, in tema di contenzioso sulle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia irrogativa di sanzione pecuniaria, legittimata passiva, a norma dell'articolo 23 della legge numero 689 del 1981, cui rinvia l'articolo 205 del codice della strada, è l'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione medesima, ossia il Prefetto Cass., Sez. I, 25 gennaio 2005, numero 1502 che, infine, il ricorso contiene la specifica indicazione degli atti sui quali il ricorso si fonda, richiamando puntualmente la documentazione relativa al ritiro dell'ordinanza-ingiunzione a seguito di invio della raccomandata ex articolo 140 cod. proc. civ. che, sul merito del ricorso per cassazione, il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione ex articolo 380-bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata che la causa va quindi rinviata al Giudice di pace di Roma, che la deciderà in persona di diverso giudicante che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato.