«Scusa amore ... ho sbagliato» (ma mi puoi addebitare la separazione)

La Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi su una fattispecie che può dirsi ricorrente specialmente nel giudizio di separazione personale dei coniugi.

Lo ha fatto con la sentenza del 22 aprile 2016, numero 8149. L'ipotesi è quella della produzione in giudizio di un carteggio. Più o meno risalente nel tempo – nel quale uno dei due coniugi si rivolge all'altro scusandosi di qualche comportamento che, verosimilmente, aveva dato luogo a qualche forma di reazione dell'altro e minato la “pace familiare” . Scusa ho sbagliato E così, nel caso di specie, era accaduto che il coniuge avesse chiesto di addebitare la fine del matrimonio all'altro coniuge invocando, in funzione confessoria, alcune lettere che l'altro gli aveva scritto durante il matrimonio. Si trattava di lettere contenenti “autocritiche” nei quali l'altro coniuge “confessava” o “riconosceva” di aver sbagliato ovvero di essersi comportato in modo un po' sgarbato. non è una confessione Per la Suprema Corte, però, il giudice di merito aveva operato correttamente la valutazione dei fatti e delle prove escludendo l'addebito richiesto. In fondo, quelle lettere «non attestano alcun fatto violativo di doveri coniugali trattandosi di autocritiche essere stati sgarbati o aver avuto un comportamento sbagliato compiuto in un contesto riservato e con riferimento a una relazione quale quella matrimoniale in cui abitualmente il comportamento dei coniugi esprime luci ed ombre». In ogni caso, poi, occorre ricordare che per la costante giurisprudenza di legittimità «nel giudizio di separazione personale dei coniugi, ed al fine della addebitabilità della separazione, vertendosi in materia di diritti indisponibili, le ammissioni di una parte non possono assumere valore di confessione in senso stretto, a norma dell'articolo 2730 cod. civ., ma possono essere utilizzate - unitamente ad altri elementi probatori - quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili, sempre che esprimano non opinioni o giudizi o stati d'animo personali, ma fatti obiettivi, suscettibili, in quanto tali, di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali» cfr., ex multis , Cass., numero 22786/2004 . Peraltro, nel caso di specie «essersi assunti la responsabilità della separazione [non] può significare aver riconosciuto un comportamento violativo dei doveri coniugali tale da aver reso intollerabile la prosecuzione della relazione coniugale stessa». L'unico significato attribuibile a quell'espressione non può essere altro che quello di «assunzione della scelta di interrompere il legame coniugale il che equivale all'esercizio di una libertà fondamentale quale quella di autodeterminarsi nella conduzione della propria vita familiare e personale». In altri casi, poi, la Corte di Cassazione ha ritenuto – in conformità a quanto deciso in questa decisione – che la lettera del marito con la quale lo stesso dichiarava di “non essere stato un bravo marito” più che una confessione che aveva determinato l'addebito all'uomo dovesse essere letta anche alla luce delle altre risultanze come «il tentativo del marito di recuperare un rapporto in crisi» cfr, in questo senso, Cass. Civ., sez. I, numero 7998/2014 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 18 gennaio – 22 aprile 2016, numero 8149 Presidente Dogliotti – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che 1. Il Tribunale di Perugia, con sentenza numero 760/12, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi P.E. e Z.D. rigettando le altre domande proposte dalle parti addebito della separazione e assegno di mantenimento e compensando le spese processuali. 2. La Corte di appello di Perugia, pronunciando sull’appello del P. che ha insistito nella richiesta di addebito della separazione e nel riconoscimento del suo diritto a un assegno di mantenimento, ha confermato la decisione di primo grado, con sentenza numero 421/13, nella quale ha ribadito l’assenza di prove idonee a far ritenere fondate le sue domande. 3. Ricorre per cassazione P.E. affidandosi a tre motivi di impugnazione, configurati in aderenza ai precedenti motivi di appello e alle richieste istruttorie, come richiesta di accertamento della responsabilità della separazione a carico della Z. nonché delle condizioni di sproporzione reddituale e patrimoniale idonee a giustificare la sua richiesta di assegno di mantenimento. 4. Si difende con controricorso Z.D. . 5. Le parti depositano memorie difensive. Ritenuto che 6. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli articolo 143, 2697, 2727, 2729, 2730 e 2732, 2735 c.c. e degli articolo 112, 116, 184, 132 numero 4, 342, 345 c.p.c. in relazione agli articolo 360 nnumero 3, 4 e 5 c.p.c. Il ricorrente contesta l’affermazione della Corte di appello secondo cui i documenti sui quali il ricorrente fonda l’asserito raggiungimento della prova sulla domanda di addebito oltre che tardivamente prodotti sarebbero anche irrilevanti. 7. Il motivo è infondato. Il ricorrente non ha dotato il ricorso delle allegazioni necessarie a dimostrare la tempestività della produzione né ha portato argomenti per poter ritenere che la valutazione della documentazione sia censurabile sotto il profilo della violazione di legge. Appare del tutto impropria l’attribuzione di un valore confessorio alle lettere di cui il ricorrente ha trascritto nel ricorso solo alcuni frammenti. Si tratta di affermazioni della Z. contenute in lettere, di cui una risalente a un periodo remoto rispetto alla separazione, e che anche se estrapolate dal loro contesto non sono di certo idonee a integrare il valore di una confessione rispetto a una valutazione strettamente riservata al giudice di merito come l’addebito della separazione. Sotto il profilo fattuale esse, per come le hanno valutate i giudici di merito, non attestano alcun fatto violativo di doveri coniugali trattandosi di autocritiche essere stati sgarbati o aver avuto un comportamento sbagliato compiute in un contesto riservato e con riferimento a una relazione quale quella matrimoniale in cui abitualmente il comportamento dei coniugi esprime luci ed ombre. Né essersi assunti la responsabilità della separazione può significare aver riconosciuto un comportamento violativo dei doveri coniugali tale da aver reso intollerabile la prosecuzione della relazione coniugale stessa. Piuttosto dovrebbe attribuirsi a tale espressione il diverso significato di assunzione della scelta di interrompere il legame coniugale il che equivale all’esercizio di una libertà fondamentale quale quella di autodeterminarsi nella conduzione della propria vita familiare e personale. 8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli articolo 147 e 148, 2697, 2727, 2729 c.c., degli articolo 112, 116, 132 numero 4, 342, 345 c.p.c. in relazione agli articolo 360 nnumero 3, 4 e 5 c.p.c. il ricorrente contesta la valutazione della Corte di appello circa la consistenza patrimoniale e la capacità reddituale delle parti che lo ha costretto a una riduzione drastica del suo tenore di vita. Si tratta di una impugnazione inammissibile perché non in grado di chiarire le ragioni delle dedotte violazioni di legge. Sotto il profilo dell’omesso esame di fatti rilevanti il ricorrente non indica chiaramente quali fatti decisivi avrebbe ignorato la Corte di appello mentre tutte le censure già proposte con l’appello risultano prese in esame dalla Corte distrettuale perugina che ha rilevato come effettivamente la Z. sia proprietaria di una tenuta agricola con villa che ha donato al figlio ma dove ancora risiede in forza di un contratto di affitto con canone simbolico che l’attività agrituristica è cessata nel 2009 che il reddito dichiarato della Z. è modestissimo 1.106 Euro annui che il ricorrente è medico specialista e non è chiaro se la sua attività professionale sia stata definitivamente chiusa che in ogni caso egli non dichiara alcun reddito e percepisce una pensione mensile di 500 Euro ha la proprietà di alcuni immobili in Perugia e Gualdo Tadino che in parte ha venduto ricavando dalle vendite capitali di una certa consistenza vive in una casa di proprietà. Su tali presupposti la Corte di appello ha ritenuto non provato uno squilibrio economico e patrimoniale tale da giustificare l’imposizione alla Z. di un assegno di mantenimento. Si tratta di una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità se non ai sensi del nuovo testo dell’articolo 360 numero 5, riformulato dall’articolo 54 del d.l. 22 giugno 2012, numero 83, conv. in legge 7 agosto 2012, numero 134, che introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia . Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli articolo 366, primo comma, numero 6, e 369, secondo comma, numero 4, cod proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico , il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività , fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie Cass. civ. S.U. numero 8053 del 7 aprile 2014 . Il motivo di ricorso non risulta rispondere a questi requisiti e la lettura della motivazione evidenzia come le circostanze prese in esame dalla Corte di appello siano le stesse su cui si incentrano le difese del ricorrente mentre la valutazione compiuta dai giudici di merito risponde a quei requisiti di minimo costituzionale della motivazione che la stessa sentenza citata ha posto come limite invalicabile della ammissibilità dell’impugnazione ex articolo 360 numero 5 c.p.c., affermando che la riformulazione dell’articolo 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., disposta dall’articolo 54 del d.l. 22 giugno 2012, numero 83, conv. in legge 7 agosto 2012, numero 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. 9. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione degli articolo 2697, 2727, 2729 c.c., degli articolo 24 e 111 Costituzione, degli articolo 112, 116, 132 numero 4, 342, 346 c.p.c., in relazione all’articolo 360 nnumero 3, 4 e 5 c.p.c. Il ricorrente lamenta la mancata ammissione della prova per testi il cui articolato riproduce nel ricorso. 10. Anche in questo caso la Corte di appello ha preso in esame le deduzioni istruttorie dell’odierno ricorrente e le ha valutate non indispensabili ai fini della decisione, vertendo su circostanze ininfluenti o comunque su elementi inidonei per la dimostrazione dell’addebitabilità della separazione o, altrimenti, della posizione reddituale delle parti, e ha ritenuto del tutto sufficiente la documentazione acquisita agli atti. Il motivo si presenta pertanto come una richiesta di riesame della rilevanza della prova per testi giudizio precluso in questa sede se non al fine di un controllo della motivazione nei limiti consentiti dall’articolo 360 numero 5 c.p.c. cui si è fatto ampio cenno. Tale controllo esclude nella specie che la Corte di appello abbia reso una motivazione apparente se si rileva che la maggior parte delle circostanze di cui ai capitoli di prova sono pacifiche o palesemente irrilevanti come i fatti successivi alla separazione ai fini della domanda di addebito o quelli relativi all’effettuazione di lavori a spese del ricorrente che non costituiscono l’oggetto del giudizio ovvero come l’acquisto di un aereo da turismo da parte del figlio dei litiganti. Mentre la circostanza della perdita del lavoro per effetto del trasferimento dalla Svizzera non ha evidentemente convinto la Corte di appello alla luce della documentazione inserzione sulle pagine bianche e gialle degli anni 2011 e 2012 dell’attività di medico specializzato in nefrologia e dietologia anche sotto il profilo della dimostrazione di una perdita assoluta della capacità lavorativa e reddituale per un così lungo periodo di tempo. 11. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.100, di cui 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo numero 196/2003. Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del D.P.R. numero 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’articolo 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.