Valutazione dei rischi da parte del medico competente: l’eufemismo della “collaborazione”

A seguito di un interpello presentato dalla Federazione dei medici, il Ministero del Lavoro ha precisato che il ruolo del medico competente, nella fase di valutazione dei rischi sulla sede di lavoro, consiste in un vero e proprio obbligo, passibile di sanzione.

Interpello dei medici. Il sito del Ministero del Lavoro ha reso disponibili, nella giornata di giovedì 27 marzo, le risposte agli ultimi interpelli. Tra questi, rientra il quesito della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, che ha richiesto una precisazione sul ruolo dei medici, nella fase di valutazione dei rischi sul luogo di lavoro. Collaborazione nella valutazione. L’articolo 25, comma 1, lett. a, d.lgs. numero 81/2008 Testo unico della sicurezza sul lavoro stabilisce, infatti, che il medico competente collabori con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela, nonché alla formazione ed informazione dei lavoratori ed all’organizzazione del primo soccorso. La norma abrogata. La Commissione ha risposto che già l’abrogato d.lgs. numero 626/1994 prevedeva un’attività di collaborazione del medico, che, però, era limitata «sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori». Il Testo unico ha, invece, ampliato, tale nozione, estendendo il ruolo del medico alla programmazione della sorveglianza sanitaria, all’attività di formazione ed informazione dei lavoratori e all’organizzazione del primo soccorso. Lo dice anche la Cassazione. La Commissione ha ritenuto, perciò, che il legislatore avesse voluto far assumere un ruolo di maggior rilevanza, nella prevenzione aziendale, al medico competente. È stata richiamata anche la sentenza della Cassazione, la numero 1856/2013, secondo cui al medico «non è affatto richiesto l’adempimento di un obbligo altrui quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l’esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi, che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria». Informazioni da ricercare. Perciò, il medico è obbligato a collaborare alla valutazione dei rischi, basandosi non soltanto sulle informazioni ricevute dal datore di lavoro, ma anche su quelle che può dedurre, di sua iniziativa, tramite visita degli ambienti di lavoro e sorveglianza sanitaria quindi, con l’analisi della cartella sanitaria . Ruolo attivo. Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha interpretato la nozione di “collaborazione” nel senso di un obbligo attivo da parte del medico competente, il quale, prima di redigere il protocollo sanitario, deve avere una conoscenza dei rischi presenti e, di conseguenza, contribuire alla valutazione dei rischi. Sostituzione. In più, nel caso in cui il medico venisse nominato, dopo la redazione della valutazione dei rischi, subentrando ad una altro medico, dovrebbe provvedere ad una rivisitazione della valutazione stessa, previa acquisizione delle necessarie informazioni da parte del datore di lavoro e previa presa visione dei luoghi di lavoro, per gli aspetti di competenza. Sanzioni. Il medico, quindi, in caso di mancata collaborazione, lo fa a suo rischio e pericolo, considerando la sua possibile sanzione, in seguito ad accertamento degli organi di vigilanza. La Commissione ha, infine, concluso, ricordando che il datore di lavoro è obbligato a richiedere la collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi, fin dall’inizio del processo valutativo, a partire dalla scelta dei metodi da adottare per la valutazione dei vari rischi.

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