Lavoratori extra UE, cambia la procedura per chiedere il permesso unico

Sulla G.U. numero 68 del 22 marzo 2014, è approdato il d.lgs. numero 40/2014 contenente novità in materia di immigrazione di lavoratori extra UE. Al centro dell’attenzione la procedura di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro.

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale numero 68 del 22 marzo 2014, il d.lgs. numero 40/2014 contenente in materia di immigrazione di lavoratori extra UE. Disciplina dell'immigrazione. Il Decreto prevede delle modifiche al T.U. sull'immigrazione Decreto Legislativo numero 286/1998 , che ha recepito la Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, datata 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa, è inserita la dicitura perm. Unico lavoro . In questo modo un datore di lavoro saprà subito se può assumere un cittadino straniero arrivato in Italia per un motivo diverso dal lavoro ad esempio grazie a un ricongiungimento , ma che può cercarsi un’occupazione. Categorie senza la formula. L’articolo 1 d.lgs. numero 40/2014 ricorda poi che non saranno interessati della dicitura “Perm. Unico Lavoro” i permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per lavoro stagionale, per lavoro autonomo, per motivi umanitari, per rifugiati, per protezione sussidiaria, per studio e per alcune figure professionali che entrano in Italia al di fuori delle quote del decreto flussi. Infine, saranno più lunghi i tempi di attesa il permesso di soggiorno verrà rilasciato, rinnovato o convertito entro 60 giorni prima erano 20 dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del T.U. Il lavoratore straniero, nelle more della risposta non arrivata in tempi utili, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza. fonte www.fiscopiu.it

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