Sinistro stradale: anche il marito della donna coinvolta può essere interessato ai dati della controparte

Ai sensi della l. numero 990/1969 sull’assicurazione obbligatoria, il proprietario di un veicolo è tenuto ad esporre sul mezzo il contrassegno contenente tutti gli estremi del veicolo stesso, del titolare del contratto e della società assicuratrice. Perciò, secondo l’articolo 24, lett. c , d.lgs. numero 193/2006 Codice in materia di protezione dei dati personali , è lecito effettuare il trattamento, senza il consenso dell’interessato, dei dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 4231, depositata il 3 marzo 2015. Il caso. In seguito ad un incidente stradale, un attore conveniva in giudizio il marito della donna con cui l’attore aveva avuto il sinistro, chiedendo, in relazione ad una missiva inviata dal convenuto, che venisse dichiarata l’illiceità dei dati personali dell’istante all’Isvap e ad una compagnia di assicurazioni, e conseguente risarcimento dei danni non patrimoniali. Il Tribunale di Pescara rigettava la domanda, per cui l’attore ricorreva in Cassazione, contestando la legittimazione del convenuto ad interloquire in relazione all’incidente stradale che aveva coinvolto la moglie di quest’ultimo, nonché l’uso di dati personali, in quanto gestore non autorizzato. Valutazione del danno. La Corte di Cassazione ricorda che il danno non patrimoniale, risarcibile ex articolo 15 d.lgs. numero 193/2006 Codice in materia di protezione dei dati personali , non si sottrae ad una verifica alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno, inteso come perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato. Infatti, anche per questo diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà previsto dall’articolo 2 Cost., «di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato». Di conseguenza, non è la mera violazione delle prescrizioni poste dall’articolo 11 del Codice della privacy modalità del trattamento e requisiti dei dati a determinare una lesione ingiustificabile del diritto, ma soltanto quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva. Nel caso di specie, il convenuto doveva legittimamente considerarsi interessato ai risvolti patrimoniali ed assicurativi del sinistro stradale verificatosi tra la moglie e l’attore, essendo, da una parte, marito in regime di comunione dei beni e, dall’altra, titolare della polizza assicurativa. Considerando che la responsabilità dell’incidente era stata attribuita alla donna, il convenuto vedeva peggiorare il bonus-malus ed aumentare il premio assicurativo. Ciò permetteva certamente di interloquire con le compagnie assicuratrici. Dati pubblici. Inoltre, ai sensi della l. numero 990/1969 sull’assicurazione obbligatoria, il proprietario di un veicolo è tenuto ad esporre sul mezzo il contrassegno contenente tutti gli estremi del veicolo stesso, del titolare del contratto e della società assicuratrice. Perciò, secondo l’articolo 24, lett. c , d.lgs. numero 193/2006, è lecito effettuare il trattamento, senza il consenso dell’interessato, dei dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. Per la Corte di legittimità, quindi, non c’era stato, nel caso di specie, alcun illecito trattamento di dati personali, bensì una semplice comunicazione di dati che erano serviti solo alla legittima identificazione della controparte. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 25 novembre 2014 – 3 marzo 2015, numero 4231 Presidente Berruti – Relatore D’Amico Svolgimento del processo Con ricorso del 18 giugno 2010 S.P. convenne dinanzi al Tribunale di Pescara M.D. chiedendo, in relazione alla missiva inviata da quest'ultimo il 13 novembre 2009, dichiararsi l'illiceità della divulgazione dei dati personali dell'istante all'Isvap ed alla Duomo Uni One, con condanna del resistente al risarcimento del danno non patrimoniale, in favore del medesimo istante, nella misura di Euro 25.000,00. M. chiese dichiararsi l'improcedibilità del ricorso, l'incompetenza territoriale del giudice adito e comunque l'infondatezza del ricorso stesso. Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, ha rigettato la domanda e dichiarato compensate le spese del giudizio nella misura del 20%, con condanna dello S. al rimborso in favore di M.D. delle restanti spese. Propone ricorso per cassazione S.P. con cinque motivi. Lo stesso presenta memoria di costituzione di nuovi difensori. Resiste con controricorso M.D. . Motivi della decisione Con il primo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 cpc numero 3 violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'articolo 100 cpcp e all'articolo 4 lett. F del d.leg.vo 196/2003 codice protezione dei dati personali ”. Con il secondo motivo si denuncia “violazione o falsa applicazione dell'articolo 360 numero 3 violazione di norma di diritto in relazione all'articolo 11 lettera d- del d.leg.vo 30.6.2003 numero 196”. Con il terzo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 numero 3 cpc violazione di norme di diritto in relazione all'articolo 24 d.leg.vo 30.6.2003 n° 196”. Con il quarto motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 numero 4 cpc in relazione all'articolo 112 c.p.c.”. Con il quinto motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 numero 4 cpc in relazione all'articolo 112 cpc”. Con i cinque motivi, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, il ricorrente contesta sia la legittimazione di M.D. a interloquire in relazione al sinistro stradale che coinvolse la moglie, sia l'uso di dati personali, come gestore non autorizzato. Egli lamenta inoltre che M.D. , con le raccomandate del 13 novembre 2009, inviate all'ISVAP e alla società Domo Uni One, avesse diffuso i suoi dati strettamente personali, utilizzando termini dispregiativi quali arr. e prep. che esulavano del tutto dal sinistro e non avevano alcuna inerenza con esso. Tali espressioni, in particolare, secondo il ricorrente, violano palesemente i principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali le suddette lettere erano state scritte. In sintesi parte ricorrente lamenta una illegittima gestione di dati. I motivi sono infondati. Il danno non patrimoniale, risarcibile ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, numero 196 cosiddetto codice della privacy , pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli articolo 2 e 21 Cost. e dall'articolo 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato , in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex articolo 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto, non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'articolo 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva Cass., 15 luglio 2014, numero 16133 . Correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto che il M. doveva considerarsi interessato ai risvolti patrimoniali ed assicurativi dell'incidente stradale verificatosi fra la moglie e lo S. , in quanto, per un verso, era marito in regime di comunione dei beni e, per altro verso, era titolare della polizza assicurativa. In conseguenza dell'attribuzione di responsabilità dell'incidente in capo alla moglie il M. vedeva peggiorare il bonus-malus ed aumentare il premio assicurativo. Di qui la sua legittimazione a interloquire con le compagnie assicuratrici del sinistro in questione. Quanto al problema del trattamento dei dati si deve poi rilevare che, ai sensi della l. 990/1969 sull'assicurazione obbligatoria, il proprietario di un veicolo è tenuto ad esporre sul mezzo il contrassegno contenente tutti gli estremi assicurativi del veicolo stesso, del titolare del contratto e della società assicuratrice. Pertanto, ai sensi dell'articolo 24, lettera c della l. 169/2003, è lecito effettuare il trattamento, senza il consenso dell'interessato, di dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. Da tanto deriva, nella fattispecie in esame, l'inesistenza di un illecito trattamento di dati personali ed anche l'assenza di una più generale violazione del principio costituzionale del riservatezza. In altri termini, non vi è stato trattamento di dati personali, ma semplice comunicazione di dati che sono serviti soltanto alla legittima identificazione della controparte. Diverso problema, non rilevante in questa sede, è quello del dedotto, eventuale, contenuto diffamatorio della lettera e della sussistenza dei presupposti per la configurazione del reato di diffamazione. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.