Condomino in mora: opporsi al decreto ingiuntivo non significa opporsi alla delibera assembleare

L’amministratore di un condominio deve richiedere un decreto ingiuntivo, ogni volta che un condomino sia in mora rispetto alle quote addebitategli, a seguito di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea condominiale. Il condomino può opporsi a tale decreto, ma nel processo non può sollevare questioni di nullità o annullabilità sulla delibera assembleare.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6436, depositata il 19 marzo 2014. Il caso. Il Tribunale di Enna confermava la decisione del gip, che aveva rigettato l’opposizione proposta da una condomina avverso il decreto ingiuntivo, con cui le era stato intimato di pagare una somma, a titolo di dovute spese, per il rifacimento della facciata dell’edificio condominiale, in forza di una delibera assunta all’unanimità dall’assemblea condominiale. Si può richiedere il decreto ingiuntivo? La donna ricorreva in Cassazione, chiedendo alla Corte se, quando un condominio abbia approvato il bilancio preventivo o consuntivo delle spese, si possa ritenere che esso costituisca un titolo idoneo per ottenere un provvedimento in via monitoria per tutte le spese in esso descritte, anche provvisoriamente esecutivo ex art. 63 disp. att. c.c. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione . Non è una facoltà, è un obbligo. A giudizio della Corte, l’amministratore di un condominio può, anzi deve, ricorrere al procedimento monitorio previsto dall’art. 63 disp. att. c.c., ogni volta che un condomino sia in mora rispetto alle quote addebitategli, a seguito di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea condominiale. Opporsi al decreto non significa opporsi alla delibera. In più, l’opposizione del condomino al decreto ingiuntivo, ex art. 63 disp. att. c.c., non può mai estendersi a questioni relative all’annullabilità o alla nullità della delibera condominiale di approvazione delle spese, poiché quest’ultima deve essere impugnata separatamente ex art. 1137 c.c Questa norma stabilisce che il ricorso, che non sospende l’esecuzione del provvedimento, contro una delibera assembleare deve essere proposto entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 4 febbraio – 19 marzo 2014, n. 6436 Presidente Triola – Relatore Oricchio Svolgimento del processo L.R. ricorre a questa Corte per la cassazione della sentenza n. 267/2007 del Tribunale di Enna, con la quale veniva rigettato l'appello dalla stessa proposto avverso la decisione del Giudice di Pace di Piazza Armerina n. 92/2004. Col detto provvedimento il Giudice di prime cure aveva rigettato l'opposizione proposta dalla L. avverso il D.I. n. 8/2003, con cui le era stato ingiunto, quale condomina, di pagare al Condominio di via Nino Bixio di Piazza Armerina la somma di euro 1.698,72 a titolo di dovute spese per il rifacimento della facciata dell'edificio condominiale in forza di delibera assunta all'unanimità dai condomini nell'assemblea del 30 gennaio 2001. La ricorrente adduce a fondamento dell'atto con cui ha interposto gravame innanzi a questa Corte tre ordini di motivi, assistiti dalla formulazione di quesiti ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo del ricorso si denuncia l' illogicità e contraddittorietà della motivazione dell' impugnata sentenza. Parte ricorrente a termini dell'art. 366-bis c.p.c. fa, dunque rilevare che il Tribunale di Enna ha operato una ricostruzione del fatto storico erronea, perché in insanabile contrasto con gli elementi materiali acquisiti nel fascicolo processuale il ricorso per decreto ingiuntivo fu, infatti, chiesto dal Condominio per il mancato pagamento, da parte della L., delle spese per il rifacimento della facciata, circostanza negata dal giudice a quo . L'esposto motivo non può essere accolto. Lo stesso, svolto in modo da rendere difficilmente intellegibile l'individuazione del fatto decisivo ai fini del decidere, si risolve - in sostanza - in una istanza di riesame della decisione assunta con l'impugnata sentenza. Il Giudice di merito ha rigettato la proposta opposizione a D.I. in quanto quest'ultimo fu correttamente emesso sulla base del bilancio consuntivo dell'anno 2000, approvato con delibera - fra l'altro - mai impugnata dalla L. Quindi la doglianza, in punto, avanzata dall'odierna ricorrente è del tutto infondata ed il motivo deve, correlativamente, respingersi. 2. - Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di legge . Viene proposto, al riguardo, il seguente testuale quesito ex art. 366 bis c.p.c. allorchè un condomino abbia approvato il bilancio preventivo o consuntivo delle spese, si può ritenere che esso costituisca idoneo titolo sulla base del quale ottenere un provvedimento in via monitoria per tutte le spese ivi descritte, anche provvisoriamente esecutivo ex art. 63 disp. Att. C.c., sebbene dal medesimo verbale di approvazione del bilancio risulti la mancata approvazione di una singola voce di spesa tra quelle descritte? . Il motivo è infondato e va respinto. L'amministratore di condominio può e deve ricorrere al procedimento monitorio ex art. 63 disp. Att. C.p.c., così come nella fattispecie, allorquando un condomino sia moroso rispetto alle quote addebitategli a seguito di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei condomini. La circostanza, da ultimo addotta nel quesito, della eventuale mancanza di una singola voce di spesa, non risulta suffragata - anche in ossequio al noto principio dell'autosufficienza - in modo adeguato e generico. Deve, peraltro, rammentarsi che - secondo nota ed univoca giurisprudenza - l'opposizione del condomino al D.I. ex art. 63 cit. non può mai estendersi a questioni relative alla annullabilità o nullità della delibera condominiale di approvazione delle spese, delibera che dovrà impugnata separatamente ex art. 1137 c.c Il motivo, in quanto infondato, deve, pertanto essere respinto. 3. - Con il terzo motivo del ricorso si denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum . Viene proposto il seguente testuale quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. Può il Giudice di appello prendere posizione, in sentenza, circa una questione di incompetenza sollevata in primo grado dal convenuto e rigettata dal giudice di prime cure, il relazione alla quale non era stato proposto appello principale, né appello incidentale, né sia stata riproposta dall'appellato ex art. 346 c.p.c.? . Il motivo in esame , in quanto, infondato va, al pari degli altri dianzi esposti, respinto. Nell'impugnata sentenza non vi è presa di posizione alcuna in ordine a questioni di competenza. Neppure l'odierna parte ricorrente risulta aver documentato in atti proprie sollevate questioni di tal genere al riguardo. 4. - Alla stregua di quanto innanzi esposto e ritenuto il ricorso deve, quindi, rigettarsi. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.