Con il provvedimento numero 31224 del 4 marzo, l'Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità di consultazione, tramite i servizi telematici Entratel e Fisconline, delle banche dati ipotecaria e catastale relativamente ai beni immobili dei quali il soggetto interessato risulti titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
Con il provvedimento numero 31224 del 4 marzo 2014 l'Agenzia delle Entrate, al fine di attuare le disposizioni di cui al comma 5 quinquies dell’articolo 6 d.l. numero 16/2012, ha disciplinato le modalità di consultazione, gratuita ed in esenzione da tributi, delle banche dati ipotecaria e catastale - nonché le modalità di accesso alla banca dati catastale effettuato presso gli sportelli catastali decentrati - relativamente ai beni immobili dei quali il soggetto che effettua la consultazione risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. Nella prima fase potranno accedere solo le persone fisiche. L’accesso al servizio di consultazione è consentito, dal 31 marzo 2014 e in una prima fase di erogazione del servizio, solo alle persone fisiche , ai soggetti registrati ai servizi telematici Entratel e Fisconline definiti, rispettivamente, al Capo II e al Capo IV del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Il servizio di consultazione fornisce riguardo agli atti catastali, soltanto le informazioni relative agli immobili di cui il soggetto risulta intestatario, individuati nella banca dati catastale tramite il codice fiscale del soggetto abilitato ai servizi Entratel/Fisconline che effettua la consultazione riguardo ai registri immobiliari, esclusivamente le informazioni relative alle formalità informatizzate in cui siano presenti sia il soggetto abilitato ai servizi Entratel/Fisconline che effettua la consultazione, individuato tramite il codice fiscale, sia gli immobili di cui il medesimo risulta intestatario negli atti catastali. Sempre a partire dal 31 marzo 2014, si potrà fruire del servizio di consultazione della banca dati catastale anche presso gli sportelli catastali decentrati, secondo le regole applicabili presso gli Uffici dell’Agenzia. Al momento della richiesta, il richiedente persona fisica dovrà esibire, al fine dell’esenzione, un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la richiesta deve essere effettuata dal legale rappresentante o altro rappresentante organicamente riferibile all’ente, che, oltre ad esibire il proprio documento di identità o di riconoscimento, dovrà comprovare la propria qualità di rappresentante - legale od organico - del soggetto cui la visura stessa si riferisce, anche mediante apposita dichiarazione sostitutiva. fonte www.fiscopiu.it
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