Condanna dura, 6 mesi di reclusione e 600 euro di multa, per il dipendente di un’azienda ospedaliera. Fatale l’aver partecipato a una competizione agonistica per body builder nel periodo di assenza a lavoro per malattia, assenza corredata da un certificato medico ad hoc. Non regge l’ipotesi che le condizioni fisiche dell’uomo fossero incompatibili con l’attività di infermiere e compatibili con quella di body builder.
Primi sintomi influenzali, con tanto di faringite il buon senso spinge l’infermiere a ‘staccare’ per 2 giorni col lavoro, collocandosi in malattia. A corredo, ovviamente, il certificato medico ad hoc. Ma, in realtà, si tratta di un misero escamotage l’uomo, difatti, viene beccato a partecipare a una gara di body building! Logica la condanna per il delitto di truffa, perché è risibile sostenere che le precarie condizioni fisiche lamentate dall’uomo siano incompatibili col lavoro quotidiano da infermiere, e compatibile colla partecipazione ad una competizione agonistica Cass., sent. numero 9047/2014, Seconda Sezione Penale, depositata oggi . A casa, anzi no Tranchant la valutazione compiuta dai giudici in Tribunale e in Corte d’Appello condanna a «6 mesi di reclusione» e a «600 euro di multa». Nessun dubbio sulla gravità della condotta addebitata all’uomo – sanzionato per il «delitto di truffa aggravata» –, il quale, «infermiere» in un’azienda ospedaliera, si è «assentato per due giorni» dal lavoro, «presentando un certificato medico», però non rimanendo a casa, bensì «partecipando, nel periodo della malattia, ad una gara di body building». Evidente, allo stesso modo, l’«ingiusto profitto» ottenuto dall’uomo, ossia una «retribuzione non dovuta», con relativo «danno» per l’azienda ospedaliera. Fisico. Ma è davvero corretta l’ottica adottata nel primo e nel secondo grado di giudizio? A porre la domanda è, ovviamente, il lavoratore – body builder per passione –, il quale sostiene la tesi della veridicità della patologia – «faringite ed infiammazione delle vie respiratorie» – ufficializzata «dal certificato medico», aggiungendo che quella patologia è «incompatibile con lo svolgimento dell’attività di infermiere, e compatibile, invece, con la partecipazione ad una gara di body building». Questa obiezione, però, viene ritenuta risibile anche dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, ovviamente, confermano la condanna per il «delitto di truffa». È naturale, difatti, escludere che «possa partecipare ad una gara, che richiede prestanza fisica, colui che è fortemente indebolito da una sindrome influenzale». E comunque, aggiungono i giudici, «se la patologia influenzale si fosse presentata lieve, tale da consentire la partecipazione ad una gara così impegnativa sul piano della forza fisica», di sicuro quella stessa patologia non avrebbe potuto impedire alla persona ammalata «una normale attività lavorativa, non certo impegnativa dal punto di vista fisico, quale quella dell’infermiere».
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 10 gennaio – 25 febbraio 2014, numero 9047 Presidente Carmenini – Relatore Iannelli Fatto e diritto 1 P.F., già condannato con doppia conforme sentenze del tribunale monocratico di Monza in data 10.5.2012 e corte di appello di Milano in data 22.4/21.5.2013 alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa per il delitto truffa aggravata ex art 640 commi i e 2 c.p., per essersi l'imputato assentato dall'ufficio per due giorni, presentando un certificato medico e partecipando nel periodo della asserita malattia ad una gara di body building, procurandosi così l'ingiusto profitto di una retribuzione non dovuta con danno dell'azienda ospedaliera nella quale prestava lavoro come infermiere ricorre per cassazione avverso la seconda decisione, deducendo, con il richiamo all'articolo 606 lett. b c d ed e codice di rito, i rilievi critici che si possono sintetizzare nel modo seguente a omessa motivazione già nel giudizio di appello sul punto dell' omesso accertamento della falsità del certificato medico giustificativo della assenza, falsità che doveva considerarsi presupposto normativo del delitto contestato condizionante l'artifizio e raggiro di un suo elemento costitutivo b travisamento della prova sul punto relativo alla affermata insussistenza della patologia faringite ed infiammazione delle vie respiratorie segnalata dal certificato medico, patologia peraltro incompatibile con lo svolgimento della attività di infermiere e compatibile invece con la partecipazione ad una gara di body building. 2 Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto va dichiarato inammissibile. Invero, ai fini della configurazione del delitto di truffa nel quale l'artifizio e raggiro è costituito dalla presentazione di un certificato medico attestante una malattia ritenuta insussistente in forza di plurime considerazioni di fatti che si vanno da qui a tra poco ad indicare, non è certo necessario esperire una particolare procedura dichiarazione di falso o altro diretto a vanificare formalmente l'efficacia probatoria del documento esibito. Quell'efficacia può ragionevolmente rilevarsi in base, come è avvenuto nel caso di specie, ad una serie di circostanze deponenti con particolare chiarezza per la falsità del documento e comunque per l’inidoneità dei sintomi influenzali ivi rappresentati a giustificare la assenza dal lavoro. I giudici di merito hanno puntualmente rilevato due circostanze per nulla contestate dal ricorrente l'imputato in precedenza aveva inviato un certificato, per giustificare l'assenza, privo della specificazione della malattia e ritenuto dal datore di lavoro non idoneo a giustificare l'assenza, da un lato, in sede disciplinare sempre l’imputato aveva ammesso di essersi assentato dal lavoro per partecipare alla gara di boody bulding, alla quale si preparava da mesi ed a cui non poteva rinunciare. Non può che ritenersi congruo e perfettamente logico il discorso giustificativo giudiziale che esclude possa partecipare ad una gara che richiede prestanza fisica colui che è fortemente indebolito da una sindrome influenzale. Se poi la patologia influenzale si fosse presentata lieve, tale da consentire la partecipazione ad una gara così impegnativa sul piano della forza fisica, la predetta certo non sarebbe stata in grado di impedire alla persona così influenzata una normale, non certo impegnativa dal punto di vista fisico attività lavorativa quale quella dell' infermiere, magari svolta, tenendo conto delle possibili contaminazione all'esterno, con i più opportuni e possibili accorgimenti. Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto, deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.