Con il messaggio numero 4678 del 18 marzo 2013, l’Istituto previdenziale ha fornito le prime istruzioni operative per la c.d. salvaguardia dei 55mila.
L’INPS ha specificato ulteriormente, con il messaggio numero 4678 del 18 marzo 2013, quali sono le categorie di lavoratori, rimasti fuori dalla salvaguardia dei 65mila, che potranno usufruire del regime pensionistico anteriore alla riforma Fornero. La salvaguardia dei 55mila. Quindi, ferme restando le disposizioni sui primi salvaguardati, previste dall’articolo 24, commi 14 e 15, legge numero 214/2011 e dall’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, legge numero 14/2012, l’articolo 22, comma 1, d.l. numero 95/2012, convertito dalla legge numero 135/2012, «stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del d.l. numero 201/2011, continuano ad applicarsi a 55.000 soggetti appartenenti alle sottoindicate categorie di lavoratori, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011». L’INPS riceverà al massimo 55mila domande di salvaguardia. Il comma 2 affida all’INPS il compito di monitorare le domande di accesso a tale beneficio, compito che si esaurirà al raggiungimento del limite numerico di 55mila domande di pensione. Le categorie ammesse al beneficio. L’INPS ricorda le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione alla salvaguardia. - 40mila saranno «lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali, sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011», come previsto dall’articolo 22, comma 1, lett. a , d.l. numero 95/2012. Gli eventuali periodi di sospensione dell’indennità di mobilità successivi al 21 gennaio 2013, data di pubblicazione del decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012, «non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono maturare i requisiti per il pensionamento». Tali lavoratori devono godere dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, legge numero 223/1991, che prevede appunto la sola indennità di mobilità ordinaria - 1.600 unità saranno «lavoratori per i quali era previsto da accordi stipulati alla data del 4 dicembre 2011 l’accesso ai Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, legge numero 662/1996», come previsto dall’articolo 22, comma 1, lett. b . «Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro» - 7.400 unità saranno «lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione», come previsto dall’articolo 22, comma 1, lett. c . Anche per questa categoria vige il criterio ordinatorio della cessazione del rapporto di lavoro. I periodo di lavoro part-time non valgono per l’accesso alla salvaguardia - 6.000 unità saranno «lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivi all’esodo», come previsto dall’articolo 22, comma 1, lett. d . Le istanze di accesso al beneficio, insieme agli accordi che hanno portato alla cessazione del lavoro, devono essere presentate entro il 21 maggio 2013. Lo sportello amico. L’INPS ricorda la necessità che ogni struttura territoriale attivi almeno un punto di consulenza «Sportello Amico», per assicurare un corretto svolgimento della salvaguardia dei 55mila. Sinergie comunicative. I funzionari dell’INPS componenti delle Commissioni presso le Direzioni territoriali del lavoro dovranno trasmettere ai propri referenti regionali i dati identificativi dell’ultima categoria di soggetti indicata. I referenti regionali invieranno l’elenco regionale alla Direzione Centrale Pensioni.
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