La mancata partecipazione all’incontro di mediazione comporta l’improcedibilità della revoca giudiziale dell’amministratore

Il procedimento di mediazione obbligatoria è applicabile anche al giudizio di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio e la mancata partecipazione integra il mancato avveramento di una condizione di procedibilità.

Con l’ordinanza numero 1237/18, depositata il 18 gennaio la Sesta Sezione della Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto da una condomina. In particolare ella contestava come la Corte d’Appello avesse confermato la decisione di primo grado che la vedeva soccombente nell’ambito di una procedura di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio. La condomina, infatti, non aveva partecipato all’incontro di mediazione obbligatoria e secondo la Corte tale mancanza comportava l’improcedibilità del successivo ricorso. Con ricorso basato su un unico motivo di Cassazione la condomina adiva la Suprema Corte al fine di ottenere la riforma della sentenza in appello. Revoca giudiziale dell’amministratore di condominio. Con l’ordinanza succitata la Cassazione conferma la bontà del ragionamento della Corte d’Appello. In buona sostanza il principio di diritto alla base della decisione era che il procedimento di mediazione obbligatoria sia applicabile anche al giudizio di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio e la mancata partecipazione integrava il mancato avveramento di una condizione di procedibilità, nonostante tale procedura sia annoverata nell’articolo 71-quater disp. att. c.c. procedimenti da giudicare in camera di consiglio . Secondo la ricorrente, tuttavia, la Corte d’Appello avrebbe nella propria decisione violato gli articolo 64 e 71-quater disp. att. c.c., dato che il provvedimento impugnato aveva natura di sentenza e comunque contestando che l’istituto della mediazione obbligatoria potesse applicarsi ai procedimenti di revoca giudiziale. La Cassazione, però, rigettava tale impostazione affermando che «è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dagli articolo 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione». Secondo la Corte, infatti, sebbene il procedimento di mediazione non si applichi ai procedimenti in camera di consiglio, il provvedimento decisorio non costituisce sentenza ai sensi dell’articolo 111, comma 7, Cost. essendo privo dei caratteri di definitività e decisorietà in quanto sprovvisto di un giudizio di merito sui fatti controversi e non pregiudica il diritto del condominio ad una corretta gestione condominiale e non comporta un vulnus nei diritti dello stesso amministratore. Alla luce di tali considerazioni il provvedimento di improcedibilità non assume forza di giudicato «a nulla rilevando la motivazione del ritenuto ostacolo pregiudiziale all’esame della domanda giudiziale, atteso che la pronuncia di improcedibilità, comunque motivata, resta pur sempre inserita in un provvedimento non decisorio sul rapporto sostanziale e non impugnabile, e non può pertanto costituire autonomo oggetto di impugnazione». In conclusione, quindi, la Cassazione rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alla corresponsione di un importo ulteriore a titolo di contributo unificato ex articolo 13, comma 1-quater, d.p.r. numero 115/2002.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 30 novembre 2017 – 18 gennaio 2018, numero 1237 Presidente D’Ascola – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione La ricorrente B.E. impugna, articolando un unico motivo di ricorso, il decreto del 29 luglio 2016 della Corte d’Appello di Palermo, che ha rigettato il reclamo proposto dalla stessa B. avverso il provvedimento del Tribunale di Palermo reso in data 6 maggio 2016, con il quale era stata dichiarata improcedibile la domanda di revoca giudiziale di F.L. dall’incarico di amministratore del Condominio omissis , non avendo partecipato la ricorrente all’incontro davanti al mediatore agli effetti del d.lgs. 4 marzo 2010 numero 28. L’intimata F.L. non ha svolto attività difensive. La Corte d’Appello di Palermo ha aderito all’interpretazione del Tribunale, secondo cui il procedimento di mediazione obbligatoria è applicabile anche al giudizio di revoca dell’amministratore di condominio, nonostante si tratti di procedimento in camera di consiglio, stante la previsione dell’articolo 71 quater disp. att. c.c. ha quindi aggiunto che la mancata comparizione della ricorrente nell’incontro davanti al mediatore equivalesse a mancato avveramento della condizione di procedibilità. B.E. deduce la violazione degli articolo 64 e 71 quater c.c., nonché dell’articolo 5, comma 4, lettera f, del d.lgs. numero 28/2010, affermando che il decreto impugnato abbia natura di sentenza e contestando che al procedimento di revoca dell’amministratore di condominio possa applicarsi l’istituto della mediazione obbligatoria. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso proposto da B.E. potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375, comma 1, numero 1 , c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis, comma 2, c.p.c. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dagli articolo 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione tale ricorso è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo Cass. Sez. 6 - 2, 23/06/2017, numero 15706 Cass. Sez. 6 - 2, 11/04/2017, numero 9348 Cass. Sez. 6 - 2, 27/02/2012, numero 2986 Cass. Sez. 6 - 2, 01/07/2011, numero 14524 Cass. Sez. U, 29/10/2004, numero 20957 . È dunque inammissibile la censura che B.E. rivolge al decreto impugnato, sotto forma di vizio in procedendo, diretta a sindacare la decisione sulla questione della soggezione del giudizio di revoca dell’amministratore di condominio al procedimento di mediazione ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 numero 28. È vero infatti che l’articolo 71-quater disp. att. c.c. introdotto dalla l. 11 dicembre 2012, numero 220 precisa che per controversie in materia di condominio , ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010, numero 28, si intendono, tra le altre, quelle degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni per l’attuazione del codice essendo l’articolo 64 disp. att. c.c. relativo, appunto, alla revoca dell’amministratore . Per contro, l’articolo 5, comma 4, lett. f, come sostituito dal d.l. numero 69/2013, conv. in l.numero 98/2013 del d.lgs. 4 marzo 2010 numero 28, è inequivoco nel disporre che il meccanismo della condizione di procedibilità, di cui ai commi 1-bis e 2, non si applica nei procedimenti in camera di consiglio, essendo proprio il giudizio di revoca dell’amministratore di condominio un procedimento camerale plurilaterale tipico. Nell’interpretazione di questa Corte, di cui ai richiamati precedenti, si spiega, tuttavia, come il procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio 1 riveste un carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare 2 è ispirato dall’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell’amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell’amministratore 3 è perciò improntato a celerità, informalità ed ufficiosità 4 non riveste, tuttavia, alcuna efficacia decisoria e lascia salva al mandatario revocato la facoltà di chiedere la tutela giurisdizionale del diritto provvisoriamente inciso, facendo valere le sue ragioni attraverso un processo a cognizione piena pur non ponendosi questo come un riesame del decreto Cass. Sez. U, 29/10/2004, numero 20957 Cass. Sez. 6 - 2, 01/07/2011, numero 14524 . Pertanto, il decreto con cui la Corte d’Appello in sede di reclamo su provvedimento di revoca dell’amministratore di condominio, dichiari improcedibile la domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione ex articolo 5, d.lgs. 4 marzo 2010, numero 28, comunque non costituisce sentenza , ai fini ed agli effetti di cui all’articolo 111, comma 7, Cost., essendo sprovvisto dei richiesti caratteri della definitività e decisorietà, in quanto non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto del condomino ad una corretta gestione dell’amministrazione condominiale, né il diritto dell’amministratore allo svolgimento del suo incarico. Trattasi, dunque, di provvedimento non suscettibile di acquisire forza di giudicato, a nulla rilevando la motivazione del ritenuto ostacolo pregiudiziale all’esame della domanda giudiziale, atteso che la pronuncia di improcedibilità, comunque motivata, resta pur sempre inserita in un provvedimento non decisorio sul rapporto sostanziale e non impugnabile, e non può pertanto costituire autonomo oggetto di impugnazione. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, perché l’intimata F.L. non ha svolto attività difensive. Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 - dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.