Nelle procedure concorsuali i crediti assistiti da privilegio generale cessano di produrre interessi con la liquidazione dell’attività mobiliare del debitore, integralmente, se questa si verifichi in un unico contesto ovvero gradualmente e proporzionalmente, se la liquidazione medesima venga effettuata per fasi successive.
Lo ha ribadito la Suprema Corte con sentenza numero 828/18, depositata il 16 gennaio. Il caso. La Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame proposto da un società assicuratrice avverso la sentenza del Tribunale che aveva ammesso in via privilegiata, al passivo dell’appellante, un credito della controparte relativo ad un risarcimento danni dovuto dall’assicurazione. Inoltre la Corte capitolina accoglieva la pretesa dell’assicurato riconoscendo gli interessi sul capitale con decorrenza dal sinistro al soddisfacimento del credito da parte della società assicuratrice fallita. Avverso la pronuncia di merito ricorre per cassazione la società con un unico motivo lamentando la violazione degli articolo 54-55 l.fall. Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo e Effetti del fallimento sui debiti pecuniari . Sostiene il ricorrente che la sentenza non abbia considerato che il trattamento degli interessi ultrafallimentari «non cessa al “soddisfo” bensì con la liquidazione mobiliare». Estensione del diritto di prelazione agli interessi. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, infatti, è consolidato principio giurisprudenziale che «nelle procedure concorsuali i crediti assistiti da privilegio generale, come i crediti di lavoro, cessano di produrre interessi con la liquidazione dell’attività mobiliare del debitore, integralmente, se questa si verifichi in un unico contesto ovvero gradualmente e proporzionalmente, se la liquidazione medesima venga effettuata per fasi successive». Infatti in tema di liquidazione coatta amministrativa è stata dichiarata illegittimità costituzionale dell’articolo 54, comma 3, l. fall. Corte Cost. numero 162/11 nella parte in cui non richiama, per l’estensione del diritto di prelazione agli interessi, l’art 2749 c.c. Estensione del privilegio . In particolare il rinvio all’articolo 2749 c.c. impone che il provvedimento ammissivo del credito per interessi deve adeguarsi al «criterio giuridico codicistico di fissazione finale della maturazione dell’interesse che coincide con la vendita del bene oggetto di garanzia». In conclusione la Corte accoglie il ricorso con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 15 settembre 2017 – 16 gennaio 2018, numero 828 Presidente Didone – Relatore Ferro Fatti di causa Rilevato che 1. COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI s.p.a. in LCA impugna la sentenza App. Roma 20.4.2012, in R.G. numero 3613/2005 con cui è stato rigettato il gravame interposto dalla medesima avverso la sentenza Trib. Roma 23.9.2004, numero 25976, che aveva ammesso in privilegio, al passivo della LCA, il credito insinuato da S.D. a titolo di risarcimento danni, coperti da rapporto assicurativo, ulteriormente accogliendo la pretesa dell’appellato anche riguardo agli interessi sul capitale già riconosciutogli, con decorrenza dal sinistro al soddisfo 2. secondo la corte, era esatta la determinazione dell’entità del danno biologico, quantificato ai fini del risarcimento in misura non eccedente il massimale né l’importo computato in base alle cd. tabelle della giurisprudenza milanese, in ragione delle risultanze della CTU e apprezzata l’età dell’assicurato 3. quanto all’appello incidentale, all’assicurato andava riconosciuto altresì il credito per interessi legali sull’importo del risarcimento, da ammettere in privilegio 4. con unico motivo la LCA si duole della violazione degli articolo 54-55 l.f., ove la sentenza non ha considerato che il trattamento degli interessi ultrafallimentari non cessa al soddisfo bensì con la liquidazione mobiliare, ove essa si esaurisca in unico contesto o per atti progressivi e dunque, in tal caso, in modo graduato e proporzionale Ritenuto che 5. il ricorso è fondato perché se è vero che, con indirizzo consolidato, questa Corte ha statuito che in tema di liquidazione coatta amministrativa, alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 28 maggio 2001, numero 162, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 54, terzo comma, legge fall. nella testo applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica intervenuta con il d.lgs. 9 gennaio 2006, numero 5 , nella parte in cui non richiama, ai fini dell’estensione del diritto di prelazione agli interessi, l’articolo 2749 cod. civ., gli interessi sui crediti assistiti da privilegio generale o speciale continuano a maturare e ad essere assistiti da privilegio anche dopo il provvedimento che ha disposto la liquidazione . Cass. 12551/2014 , proprio il rinvio all’articolo 2749 co. 2 c.c. impone l’emenda del provvedimento ammissivo del credito per interessi, alla luce del criterio giuridico codicistico di fissazione finale della maturazione dell’interesse che coincide con la “vendita” del bene oggetto di garanzia 6. in generale, invero, la giurisprudenza di legittimità che aveva affrontato la questione, pur occupandosene per lo più con riguardo al fallimento, aveva precisato che nelle procedure concorsuali i crediti assistiti da privilegio generale, come i crediti di lavoro, cessano di produrre interessi con la liquidazione dell’attività mobiliare del debitore, integralmente, se questa si verifichi in unico contesto ovvero gradualmente e proporzionalmente, se la liquidazione medesima venga effettuata per fasi successive Cass. 6112/1984, 7396/1983, 4583/1984 ma per le LCA aveva anticipato il medesimo principio Cass. s.u. 1670/1982 7. né soccorre, a fronte della chiarezza del citato referente normativo ordinario, il possibile supporto del diverso disposto dell’articolo 111 bis co. 2 già 3 l.f. che, quanto alla prededuzione, manifestamente ancora il differente criterio dell’arresto degli interessi al pagamento come conseguenza della natura di costo del citato credito, il cui predicato di concorsualità è speciale rispetto a quello di ogni altro credito sorto anteriormente all’instaurazione del concorso e da commisurare alla liquidazione 8. il ricorso va dunque accolto, con cassazione e rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente procedimento.