Addio all’obbligo di stipulazione della polizza infortuni per gli avvocati?

Da un comunicato pubblicato sul sito del CNF si apprende che l’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, accogliendo un'istanza del Consiglio Nazionale Forense, provvederà a formulare una proposta di modifica dell’art. 12, comma 2, l. professionale del 2012, al fine di rendere facoltativa per gli avvocati la stipulazione di una copertura assicurativa in materia di infortuni.

Il Presidente del CNF Andrea Mascherin aveva infatti chiesto al Ministro Orlando un intervento modificativo che andasse a rendere facoltativa per gli avvocati la stipulazione della polizza infortuni. Polizza infortuni obbligo o facoltà? La norma prevede attualmente che all’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale . Mascherin sottolineava che l’obbligo assicurativo in materia di infortuni appare probabilmente eccessivo , soprattutto con riferimento al fatto che i dipendenti godano già di copertura assicurativa in quanto lavoratori subordinati . Il Ministro ha accolto la proposta di modifica chiarendo che la disposizione potrà essere oggetto di valutazione ai fini di un esame nell’ambito della sessione parlamentare di bilancio, condividendo la richiesta del CNF di rimettere all’autonomia dei singoli la valutazione della stipulazione della polizza infortuni.