L’INPS, mediante il messaggio numero 3018/2018, ha fornito chiarimenti in merito alla persistenza del diritto alla Naspi al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia.
L’INPS, mediante il messaggio numero 3018/2018, ha fornito chiarimenti in merito alla persistenza del diritto alla Naspi al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia. In seguito ad alcune segnalazioni da parte dei patronati sul mancato accoglimento delle domande di Naspi nel termine suesposto, l’Istituto ha ritenuto doveroso precisare che, anche alla luce della nota numero 8774/2018 del Ministero del Lavoro, «nulla osta a che i lavoratori che maturino le condizioni fissate dalla legge per richiedere l’indennità Naspi possano accedere a tale ultima prestazione qualora ne facciano istanza entro i 68 giorni successivi dal termine dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato intrattenuto e la scadenza della prestazione di mobilità o del trattamento speciale edile ex lege 451/1994 intervenga all’interno del medesimo arco temporale, intendendosi per scadenza il termine della prestazione per intero godimento della prestazione stessa». fonte lavoropiu.info
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