Perché venga rispettato il diritto dei condomini alla partecipazione informata in assemblea, è sufficiente che nell’avviso di convocazione vengano indicati gli argomenti all’ordine del giorno nei loro termini essenziali.
Questo il chiaro principio di diritto espresso dalla sentenza numero 15587/18. L’avviso di convocazione non deve fornire dati approfonditi sui temi di cui all’ordine del giorno. La decisione in oggetto si riferisce ad una impugnazione di un verbale di assemblea proposta da un condomino assente al momento della riunione condominiale. Il condomino, in particolare, lamenta avanti alla Cassazione l’errore delle precedenti sentenze espresse dai Giudici di merito, ove si era ritenuta sufficiente l’informativa contenuta nell’avviso di convocazione dell’assemblea in relazione ai punti all’ordine del giorno. La Corte, intervenendo in proposito quale giudice della legittimità e respingendo il gravame, osserva anzitutto, in termini generali, come spetti al solo Giudice del merito stabilire la completezza o meno dell’ordine del giorno di un’assemblea condominiale. Ciò premesso, la Cassazione precisa che aver omesso nell’avviso di convocazione le modalità finanziamento pluriennale con le quali il condominio intendeva provvedere al pagamento delle spese attinenti alla sostituzione della centrale termica non è motivo di invalidità. Quello che rileva, secondo la Corte, è che nell’ avviso venisse indicato chiaramente all’ordine del giorno il tema che sarebbe stato discusso, e cioè il predetto intervento manutentivo, non essendo in proposito necessaria alcuna specificazione in merito al tipo di pagamento prescelto. Tale conclusione pare condivisibile, così come sembra strumentale l’impugnazione proposta dal condomino non pare ragionevole, infatti, che si possa pretendere che l’avviso di convocazione vada oltre una chiara e completa esposizione dei temi che verranno trattati. E’ viceversa demandato alla riunione condominiale proprio il compito di approfondire sufficientemente gli argomenti all’ordine del giorno. L’interesse ad agire in causa va dimostrato e documentato. Il ricorrente, inoltre, con un secondo motivo di reclamo sostiene che la delibera non potesse informativa o meno prevedere un mezzo di pagamento quale quello attuato tramite finanziamento pluriennale. La Cassazione, nel respingere anche tale gravame, osservava correttamente come ai sensi dell’articolo 100 c.p.c. chi agisce in giudizio debba anzitutto dimostrare di avervi interesse mentre in questo caso non si capisce per quale motivo egli avrebbe subito un pregiudizio dalla decisione adottata dalla maggioranza condominiale. L’interesse ad impugnare non può essere astratto. In altre parole, la Corte ricorda che, come da principi già espressi in diverse decisioni vedi tra le tante Cass. Civ. numero 8934/13 , l’interesse ad impugnare vada apprezzato in relazione alla utilità concreta, non potendosi limitare ad un mero interesse astratto privo di riflessi pratici sulla decisione adottata. In ottemperanza a tale principio, il ricorrente per rendere accoglibile il proprio ricorso avrebbe dovuto quanto meno dimostrare quale nocumento gli sarebbe derivato da un pagamento effettuato ratealmente anziché in un’unica soluzione.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 1 febbraio – 14 giugno 2018, numero 15587 Presidente D’Ascolta – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1 La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 30.9.2016 ha respinto il gravame proposto dal condomino G.G. contro la sentenza di primo grado numero 10525/10 del locale Tribunale che a sua volta aveva respinto l’impugnativa, da lui proposta, di una delibera adottata in sua assenza l’8.5.2008 dal Condominio dell’edificio di via OMISSIS . Per giungere a tale soluzione, la Corte di merito, per quanto ancora interessa, ha rilevato - che l’obbligo di preventiva informazione risultava assicurato dall’avviso di convocazione spedito ai partecipanti - che la stipula di un contratto di finanziamento per la sostituzione della caldaia era un’appendice priva di autonomia rispetto all’approvazione dei lavori di sostituzione della caldaia, in quanto contenuta proprio nel preventivo che l’assemblea aveva deciso di scegliere nell’esercizio dei suoi poteri di scelta sui costi da affrontare, anche con previsione di interessi in alternativa ad una immediata ripartizione dei costi - che il riparto era frutto di mero conteggio matematico e l’appellante aveva omesso di indicare eventuali errori o profili in relazione ai quali la ripartizione non sarebbe corretta. 2 Contro tale sentenza il G. ricorre per cassazione sulla base di tre motivi a cui resiste con controricorso il Condominio. 3 Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto 1 Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 1105 cc rimproverando alla Corte d’Appello di non avere considerato che, come dedotto in appello, la delibera era intervenuta su argomenti non compresi nell’avviso di convocazione. Osserva infatti che il contratto pluriennale di finanziamento e quello di manutenzione dell’impianto di riscaldamento non formavano oggetto dell’ordine del giorno indicato nell’avviso riguardante solo l’approvazione del preventivo per la sostituzione della centrale termica, l’adeguamento del locale, la contabilizzazione e ripartizione . Il motivo è manifestamente infondato. Per la partecipazione informata dei condomini ad un’assemblea condominiale al fine della conseguente validità della delibera adottata articolo 1139 e 1105, terzo comma, cod. civ. , è sufficiente che nell’avviso di convocazione della medesima gli argomenti da trattare siano indicati nell’ordine del giorno nei termini essenziali per esser comprensibili, secondo un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, insindacabile in Cassazione se congruamente motivato Sez. 2, Sentenza numero 13763 del 22/07/2004 Rv. 574863 Sez. 2, Sentenza numero 21298 del 10/10/2007 non massimata Sez. 2, Sentenza numero 3634 del 27/03/2000 Rv. 535079 secondo cui l’accertamento della completezza o meno dell’ordine del giorno di un’assemblea condominiale - nonché della pertinenza della deliberazione dell’assemblea al tema in discussione indicato nell’ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione - è poi demandato all’apprezzamento del giudice del merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato . La Corte d’Appello nel caso di specie ha ritenuto che l’avviso fosse sufficiente a rendere edotti i condomini degli argomenti poi trattati e la motivazione non è più neppure censurabile in cassazione v. articolo 360 numero 5 cpc nel nuovo testo applicabile ratione temporis . 2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 1135 cc secondo la tesi del ricorrente la delibera non poteva prevedere il pagamento rateale, cioè un’operazione finanziaria pluriennale priva dell’indicazione delle condizioni di restituzione implicante anche il pagamento di interessi di cui non si conosceva neppure il tasso e, in ipotesi di vendita dell’immobile, anche il sorgere di una obbligazione solidale di pagamento con l’acquirente, ai sensi dell’articolo 63 disp. att. cc. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse articolo 100 cpc . Secondo il costante orientamento di questa Corte, l’interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all’utilità concreta che deriva alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata tra le tante, Sez. 2, Sentenza numero 15353 del 25/06/2010 Rv. 613939 Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 25712 del 04/12/2014 Rv. 633763 Sez. 1, Sentenza numero 8934 del 12/04/2013 Rv. 626025 . Sulla scorta di tale principio il ricorrente aveva l’onere di dimostrare quale concreto pregiudizio gli sarebbe derivato da un pagamento rateale, di cui non riporta neppure l’incidenza in termini di maggiorazione per interessi elemento certamente verificabile , non bastando i riferimenti a ipotetici obblighi futuri per il condomino alienante. 3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti approvazione di una ripartizione in assenza dell’indicazione del criterio adottato o di un richiamo ad un documento allegato . Rileva che la Corte di merito è partita da un falso presupposto perché egli in appello non aveva contestato la corretta ripartizione della spesa, ma aveva lamentato la mancata ricezione, unitamente al verbale, del piano di ripartizione, con conseguente impossibilità di verifica della correttezza del criterio adottato. Il motivo è manifestamente infondato. Il fatto che - a dire del ricorrente - sarebbe decisivo, cioè l’esistenza o meno di un criterio di riparto è stato valutato dalla Corte d’Appello laddove a pag. 4 ha richiamato il mero conteggio matematico , mentre la censura non coglie la ratio decidendi, fondata su un difetto di interesse in concreto, posto che - come pure rilevato dalla Corte di merito - non vi è stata nessuna indicazione di errori o profili in relazione ai quali la ripartizione non sarebbe corretta, verifica che il G. ben avrebbe potuto in ogni caso effettuare attraverso la consultazione della documentazione condominiale, non avendo mai dedotto il contrario. Il ricorso va pertanto respinto con addebito di spese alla parte soccombente. Considerato infine che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1 - quater all’articolo 13 del testo unico di cui al D.P.R. numero 115 del 2002 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 - quater, del D.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13.