Transfer pricing, al via le nuove rettifiche in diminuzione

Un nuovo provvedimento delle Entrate definisce termini e modalità per la richiesta di una variazione in diminuzione della base imponibile a fronte di una rettifica in aumento.

È definita la nuova procedura in materia di prezzi di trasferimento con cui le imprese residenti, appartenenti a un gruppo multinazionale, potranno ottenere dall’Agenzia il riconoscimento di una variazione in diminuzione della base imponibile a fronte di una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio di libera concorrenza, effettuata da uno Stato estero. A individuarla, dando attuazione al d.m. 14 maggio 2018 che amplia le ipotesi di riconoscimento delle variazioni in diminuzione del reddito attraverso l’allineamento delle disposizioni interne a quelle della maggior parte delle giurisdizioni estere, è stato il provvedimento numero 0108954/2018 firmato il 30 maggio dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Come ottenere il riconoscimento. La nuova prassi stabilisce che la richiesta debba essere rivolta all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate e deve indicare, tra gli altri elementi, lo strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali di cui è richiesta l’attivazione. L’istanza può essere alternativamente inviata tramite PEC all’ indirizzo dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it. redatta in carta libera ed inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento redatta in carta libera e consegnata direttamente all’Ufficio che ne rilascia ricevuta all’atto di presentazione. Nelle ultime due ipotesi una copia dell’istanza e della relativa documentazione deve essere prodotta anche su supporto elettronico. In allegato devono essere inviate una traduzione di cortesia in lingua italiana o, in alternativa, in lingua inglese degli atti impositivi emessi dall’autorità fiscale estera dai quali scaturisce la rettifica in aumento all’Ufficio resta la facoltà di richiedere una traduzione giurata in italiano dei suddetti atti, ove sia ritenuto opportuno e tutti gli elementi di diritto e di fatto che consentano di valutare che la rettifica in aumento, effettuata nel Paese estero, sia conforme al principio di libera concorrenza. Il procedimento si conclude entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza con l’emissione di un atto motivato dell’Ufficio di riconoscimento o di mancato riconoscimento della variazione in diminuzione di reddito. In caso di eventuale mancato riconoscimento della variazione in diminuzione, non risultano pregiudicati, per il contribuente, i termini per l’attivazione dello strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali indicato nell’istanza. Resta ferma, inoltre, la facoltà per il contribuente di attivare direttamente la procedura per la risoluzione delle controversie prevista dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate. Fonte fiscopiu.it

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