L’accordo di applicazione della pena su richiesta delle parte concluso tra PM e sostituto procuratore nominato dal difensore di fiducia, al quale l’imputato avesse rilasciato procura speciale, è affetto da nullità essendo la procura atto conferente poteri intuitu personae, non esercitabili dal sostituto processuale.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 20872/17 depositata il 2 maggio. La vicenda. Il Tribunale di Cassino applicava ex articolo 444 c.p.p. la pena concordata per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata articolo 256, d.lgs. numero 152/2006 . L’imputato ricorre tramite il proprio difensore in Cassazione sostenendo la nullità dell’accordo di patteggiamento perché concluso dal sostituto processuale nominato dal difensore di fiducia in assenza di procura speciale, necessaria per la richiesta di riti alternativi. Procura speciale. La Cassazione coglie l’occasione per ricordare che l’accordo di applicazione della pena su richiesta delle parti concluso dal PM e dal sostituto procuratore nominato dal difensore, al quale l’imputato avesse rilasciato procura speciale, è affetto da nullità essendo la procura atto conferente poteri intuitu personae, non compresi in quelli esercitabili dal sostituto processuale ai sensi dell’articolo 102 c.p.p Il sostituto del difensore di fiducia può validamente concludere l’accordo sulla pena solo laddove la procura speciale per il patteggiamento rilasciata al difensore contenga l’indicazione espressa della misura della pena e del computo, qualificandosi in tal caso il sostituto come mero nuncius dello stesso imputato. Il ricorso trova dunque accoglimento da parte della Corte di Cassazione che annulla con rinvio la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 aprile – 2 maggio 2017, numero 20872 Presidente Di Nicola –Relatore Cerroni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5 febbraio 2016, pronunciata a norma dell’articolo 444 cod. proc. penumero , il Tribunale di Cassino ha applicato a V.M.L. , uniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuente del rito, la pena, sospesa, di mesi sei e giorni venti di arresto ed Euro 2.400 di ammenda, con restituzione di quanto in sequestro, in ordine ai reati di cui agli articolo 256, comma 1, lett. a e lett. b d.lgs. 3 aprile 2006, numero 152. 2. Avverso la predetta decisione l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione allegando un articolato motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha osservato che non era stato instaurato alcun valido rapporto processuale in ragione della mancata notifica del decreto di citazione a giudizio oltre a ciò, l’accordo per l’applicazione della pena su richiesta era nullo in quanto concluso col sostituto processuale nominato dal difensore di fiducia, privo peraltro di procura speciale per la richiesta di riti alternativi. Né l’imputato aveva potuto rilasciare alcuna procura speciale al sostituto processuale, che non poteva così coltivare riti alternativi. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti. Considerato in diritto 4. Il ricorso è fondato e va accolto. 4.1. Vero è, infatti, che l’accordo per l’applicazione di pena su richiesta delle parti, concluso con il P.M. dal sostituto processuale nominato dal difensore, al quale l’imputato abbia rilasciato procura speciale, è nullo in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano intuitu personae e non possono essere compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell’articolo 102 cod. proc. penumero Sez. 2, numero 17381 del 06/04/2011, Basile, Rv. 250073 conf. Sez. 3, numero 14164 del 03/11/1999, Tuzzi, Rv. 215012 . In specie, risulta che l’odierno ricorrente ebbe a rilasciare in data 22 luglio 2015 al proprio difensore di fiducia avv. Mariano Giuliano del Foro di Cassino procura speciale a che definisca il suddetto procedimento ex articolo 444 cpp , e che sulla base di ciò è stato concluso il patteggiamento dal sostituto processuale avvocato Enzo Giuliano. Evidente è quindi il vizio del provvedimento. Infatti il sostituto del difensore di fiducia, al quale l’imputato abbia rilasciato procura speciale per il patteggiamento con indicazione espressa della misura della pena e del computo per giungere ad essa, può validamente perfezionare l’accordo sulla pena, perché in tal caso è mero nuncius della volontà dell’imputato Sez. 1, numero 43045 del 25/09/2012, Salamone, Rv. 253785 . Ma in specie, all’evidenza, tale circostanza di fatto non ricorreva, atteso il ricordato tenore della procura speciale, che detta specifica indicazione non prevedeva. Ogni altra questione deve intendersi così assorbita. In conformità alla richiesta dello stesso Procuratore generale, quindi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Cassino per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cassino per l’ulteriore corso.