di Enzo Di Giacomo
di Enzo Di Giacomo *Il ravvedimento operoso spiega integralmente i suoi effetti se vengono adempiuti tutti gli obblighi imposti dalla legge ovvero il contestuale versamento del tributo, delle sanzioni nonché degli interessi legali.L'interessante principio è contenuto nella ordinanza numero 12661 del 9 giugno della Corte di Cassazione, da cui emerge che soltanto l'integrale adempimento degli obblighi versamento del tributo, versamento delle sanzioni e degli interessi legali consente di beneficiare degli effetti dell'istituto del ravvedimento operoso.I presupposti per il ravvedimento operoso. L'istituto del ravvedimento operoso è disciplinato dall'articolo 13 del D lgs numero 472/1997, così come modificato dall'articolo 16, comma 5, del D.L. numero 185/2008, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, numero 2, che, al primo comma, prevede che la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative il pagamento della sanzione ridotta deve eseguirsi contestualmente al pagamento del tributo o della differenza comma 4 .Il ravvedimento operoso, quindi, è consentito a tutti i contribuenti purché siano rispettate le suddette condizioni e con lo stesso viene data la possibilità al contribuente di regolarizzare i versamenti di imposta omessi o insufficienti o altre irregolarità fiscali, usufruendo della riduzione delle sanzioni. Esso rappresenta un valido strumento per evitare un contenzioso e vi si può fare ricorso in ogni momento del'anno, nel rispetto delle specifiche condizioni operative. La nuova normativa sul ravvedimento prevede determinate riduzioni delle sanzioni applicabili, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni.I contribuenti interessati possono regolarizzare, ai fini delle imposte dirette, dell'Iva, dei tributi locali, le violazioni riguardanti omessi o insufficienti versamenti delle imposte dovute errori meramente formali errori od omissioni formali, errori sostanziali ed omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o denuncia di inizio/variazione dell'attività. Il ravvedimento è ammesso anche per l'imposta di registro, imposta vidimazione libri sociali, ipotecaria e catastale e tributi simili ICI . La fattispecie. Il contribuente ha impugnato la cartella esattoriale per omesso versamento dell'Iva e i giudici d primo grado hanno disposto uno sgravio solo parziale della medesima cartella, atteso che la sanzione era stata versata in misura inferiore a quanto dovuto La CTR ha accolto, invece, l'appello proposto dallo stesso contribuente ritenendo detta circostanza ininfluente a fronte della pacifica volontà del contribuente di regolarizzare la propria posizione fiscale e che dal dettato del citato articolo 13 D lgs numero 472/1997 non emerge che da un errore di calcolo sul computo della sanzione possa derivare l'invalidità del ravvedimento, la quale, viceversa, sussiste solo in caso di omesso versamento di sanzioni ed interessi allorché non sia stato rispettato l'obbligo di contestualità dei versamenti dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi. L'ufficio finanziario ha proposto ricorso per cassazione.Per la validità ravvedimento occorre il contestuale versamento di tributo, sanzione ed interessi. I giudici della Suprema Corte, nel ritenere preliminarmente che la normativa sul ravvedimento pone come condizione di operatività sia il versamento del tributo, sia il versamento delle sanzioni, nella prevista misura ridotta, che degli interessi legali, hanno affermato che solo la contestualità dei predetti obblighi consente al contribuente di beneficiare del ravvedimento operoso. Pertanto la sanzione deve essere comunque pagata nell'esatta conformità della previsione normativa, nonostante la legge nulla dica circa l'ipotesi di irregolare versamento della sanzione per cui deriva un evidente automatismo tra il ravvedimento e il pagamento consequenziale di tutti gli importi discendenti. Il ravvedimento, in ogni caso, si perfeziona con l'esecuzione di tutti i pagamenti previsti, con l'eccezione prevista dall'articolo 13, comma 3, il quale prevede il differimento di sessanta giorni nel caso in cui la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio finanziario.La Suprema Corte ha ritenuto, quindi, che nel caso specifico l'omesso integrale versamento dell'importo stabilito per la sanzione assurge a condizione invalidante l'efficacia del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D lgs numero 472/1977, con conseguente legittimità della ripresa nella misura disposta per legge 30% della sanzione dovuta.* Esperto tributario