Il ricorso per cassazione deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del Tribunale del Riesame o, in caso di ricorso immediato, nella cancelleria dell’organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato.
Con ordinanza numero 34978/20, depositata il 9 dicembre, la Corte di Cassazione ha richiamato il recente dictum delle Sezioni Unite secondo cui «il ricorso per cassazione deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del Tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, nella cancelleria dell’organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, non trovando applicazione l’articolo 582 c.p.p., comma 2 e l’articolo 583 c.p.p.». Con l’informazione provvisoria numero 18/20 è stato dunque chiarito che «il rispetto delle modalità di presentazione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia cautelare si riflette sul rispetto del termine per proporre l’impugnazione». Infatti, posto che l’articolo 311 c.p.p. diversamente dall’articolo 309, comma 4, c.p.p. non richiama gli articolo 582 e 583 c.p.p., qualora il ricorso non sia presentato presso la cancelleria del Tribunale del Riesame, come prescrive l’articolo 311, comma 3, c.p.p., occorre considerare, ai fini della tempestività, il momento in cui esso perviene alla Corte di Cassazione. Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, il ricorso è stato presentato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Siracusa in data 10 settembre 2020, e quindi in violazione delle modalità prescritte dall’articolo 311, comma 3, c.p.p., pertanto, ai fini della tempestività dello stesso, occorre considerare il momento in cui esso è prevenuto alla cancelleria della Corte di Cassazione, ossia il 30 settembre 2020, dunque, ben oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento, avvenuta in data 1° settembre 2020.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, ordinanza 12 novembre – 9 dicembre 2020, numero 34978 Presidente Izzo – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Catania, costituito ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di C.G. avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Siracusa, che aveva applicato al predetto la custodia cautelare in carcere per i delitto di cui all’articolo 81 cpv. c.p. e D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 73, commi 1 e 4 e articolo 80, comma 1, lett. g , aggravato dalla recidiva ex articolo 99 c.p., comma 4, commesso il omissis . 2. Avverso l’indicata ordinanza, C.G. , a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e , in relazione agli articolo 274 e 292 c.p.p Il ricorrente contesta la motivazione, laddove ha ravvisato sia il pericolo di recidivanza unicamente valorizzando il grosso quantitativo di stupefacente, sia l’idoneità della misura massima come l’unica in grado di tutelare le esigenze cautelari. 3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. 4. Invero, all’udienza del 24 settembre 2020, le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere le seguente questione controversa se il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, debba essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale o, comunque, dell’organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero possa essere presentato dal difensore dell’interessato anche presso le cancellerie degli organi giudiziari, o presso l’agente consolare, dei luoghi indicati dall’articolo 582 c.p.p., comma 2 se, inoltre, in tale secondo caso, il ricorso debba ritenersi tempestivamente proposto solo in quanto pervenuto nei termini di cui all’articolo 311 c.p.p., comma 1, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, a seguito della trasmissione a cura della cancelleria dell’ufficio giudiziario o consolare di precedente deposito . Come risulta dall’informazione provvisoria la numero 18/2020 , le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto il ricorso per cassazione deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del Tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, nella cancelleria dell’organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, non trovando applicazione l’articolo 582 c.p.p., comma 2 e articolo 583 c.p.p. . 5. Appare dunque evidente, alla luce del dictum affermato dalle Sezioni Unite, che il rispetto delle modalità di presentazione del ricorso per cassazione avvero le ordinanze in materia cautelare si riflette sul rispetto del termine per proporrorre l’impugnazione invero, posto che l’articolo 311 c.p.p. diversamente dall’articolo 309 c.p.p., comma 4, - non richiama gli articolo 582 e 583 c.p.p., ove il ricorso non sia presentato la cancelleria del Tribunale del riesame, come prescrive l’articolo 311 c.p.p., comma 3, occorre considerare, ai fini della tempestività, il momento in cui esso perviene alla Corte di cassazione. 6. Nel caso di specie, il ricorso è stato presentato presso la cancelleria del Giudice di pace di Siracusa in data 10 settembre 2020, e quindi in violazione delle modalità prescritte dall’articolo 311 c.p.p., comma 3, con la conseguenza, che, ai fini della tempestività, va considerato il momento in cui esso è prevenuto alla cancelleria della Corte di cassazione, ossia il 30 settembre 2020 ben oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento, avvenuta in data 1 settembre 2020. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sent. numero 186 del 13/06/2000 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 Euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.