NASpI per i detenuti che lavorano per l’Istituto penitenziario

L’INPS ha chiarito la disciplina dell’indennità di disoccupazione NASpI per i detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell’Istituto penitenziario.

Con il messaggio del 5 marzo 2019, numero 909, l’INPS ha fornito chiarimenti sull’erogabilità della prestazione di disoccupazione NASpI nei confronti dei detenuti che svolgono attività lavorative presso l’Istituto penitenziario in cui sono ristretti. Nel dettaglio. L’articolo 20 l. numero 354/1975 stabilisce che - all’interno degli Istituti penitenziali deve essere favorita la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro, così come la loro partecipazione a corsi di formazione professionale - il lavoro penitenziario è remunerato e non ha carattere afflittivo - la durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro - sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. Per quanto riguarda la possibilità di beneficiare della NASpI, secondo la Cassazione l’attività lavorativa svolta dal detenuto non è equiparabile al lavoro svolto fuori dall’ambito carcerario, per la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale Cass. penumero , I sez, 3 maggio 2006, numero 18505 . Pertanto, l’indennità di disoccupazione NASpI non può essere riconosciuta nel caso di lavoro del detenuto presso l’Istituto penitenziario. I detenuti hanno comunque il diritto all’indennità di disoccupazione da licenziamento nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia svolto con datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria. Gli Istituti penitenziari sono tenuti in ogni caso al versamento della contribuzione contro la disoccupazione per i detenuti che svolgono attività alle loro dipendenze. Sotto il profilo assicurativo, la contribuzione sarà utile, in caso di cessazione involontaria da un rapporto di lavoro con datori di lavoro diversi dall’Istituto penitenziario, ai fini della NASpI, se rientra nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Fonte lavoropiu.info

INPS_Messaggio_5_marzo_2019_n._909