Se l’appellante non compare può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato

Non essendo, l’appellante, comparso alla prima udienza e a quella fissata ai sensi dell’articolo 348, comma 2, codice di rito non resta che dichiarare improcedibile l’appello. L’appellante deve essere condannato al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. numero 115/2002 e succ. mod

Così la Corte Appello Milano con la sentenza numero 5225/18 depositata il 28 novembre. La fattispecie. Nel caso in esame la Compagnia di assicurazione, soccombente in primo grado, aveva impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di prime cure al fine di ottenere la riforma. Tuttavia, nelle more della prima udienza del giudizio di gravame, le parti avevano trovato un accordo e, pertanto, gli appellati non si erano costituti e nessuno era comparso alla prima udienza. L’articolo 348, comma 2, codice di rito. In via preliminare la Corte d’Appello ha osservato che, ai sensi della citata disposizione, qualora nessuno compaia alla prima udienza il Collegio deve fissare una nuova udienza. Nell’ipotesi in cui nessuno compaia anche alla seconda udienza l’appello deve essere dichiarato improcedibile con sentenza, e non con ordinanza, come argomentato dalla Corte di Cassazione. L’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. numero 115/2002 e succ. mod In tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, il Giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali - della sussistenza dei presupposti rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo articolo 13, comma 1-bis. La soluzione della Corte d’Appello. Orbene, come ribadito dalla Corte d’Appello di Milano, dal tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato è un atto dovuto in quanto strettamente connesso al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame. Ne consegue che, anche qualora le parti non abbiano interesse a proseguire nella fase di gravame, il Collegio deve comunque pronunciarsi sul punto.

Corte d’Appello di Milano, sez. IV Civile, sentenza 15 – 28 novembre 2018, numero 5225 Presidente Padova – Estensore Nardo Fatto e diritto Con sentenza numero 556/2018 il Tribunale di Monza ha accolto la domanda di Sireg S.p.a. condannando Scaglia Trasporti S.r.l. al pagamento, a favore dell’attrice, della somma di €. 14.317,10, oltre interessi e spese legali, a titolo di risarcimento dei danni, inoltre, condannando F.lli B. S.r.l. e Unipol Assicurazioni S.p.a. a manlevare Scaglia Trasporti S.r.l. per quanto tenuta a pagare a Sireg al netto, quanto alla sola Unipol Assicurazioni S.p.a., della franchigia del 20% del danno F.O. e Italiana Assicurazioni S.p.a. a manlevare F.lli B. S.r.l. di quanto pagato a Scaglia al netto, quanto alla sola Italiana Assicurazioni S.p.a., della franchigia del 30% del danno F.O. a manlevare Italiana Assicurazioni S.p.a. di quanto corrisposto alla F.lli B. oltre al pagamento delle spese processuali. Contro tale sentenza ha proposto appello UnipolSai Assicurazioni S.p.a. affinché, a parziale riforma della pronuncia impugnata, la sua condanna fosse limitata agli “scoperti di polizza applicabili di cui all’articolo 2 lett. I punti 1 e 3 e lett. A.3 delle condizioni particolari di polizza” con esclusione della solidarietà con la F.lli B. S.r.l Nessuno è comparso alla prima udienza fissata per il 25 ottobre 2018 né alla successiva del 15 novembre 2018 cui il Collegio ha rinviato ex articolo 348, 2° comma c.p.c., previa comunicazione alle parti del rinvio. Non rimane pertanto che dichiarare improcedibile l’appello ai sensi della norma ora citata, a tanto provvedendosi con sentenza, come statuito da Cass. 3128/2008, 11434/2007, 12636/2004, 2851/2004 tra le altre . Stante la costituzione della sola Scaglia Trasporti, non comparsa, tuttavia, in udienza, nulla si dispone sulle spese. P.Q.M. La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da UnipolSai Assicurazioni S.p.a. contro la sentenza numero 556/2018 del Tribunale di Monza, 1 dichiara improcedibile l’appello spese compensate, 2 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’articolo 13 comma 1-quater del DPR numero 115/2002 così come modificato dall’articolo 1 comma 17 della l. 24.12.2012 numero 228.