Nonostante l’estensione dell’obbligo scolastico, nessuna normativa ha introdotto una sanzione penale per l’inadempienza di tale obbligo oltre la scuola media.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 170/13, depositata il 7 gennaio. Il caso. Due genitori accusati di aver omesso di far impartire al figlio minore l’istruzione elementare vengono assolti per non aver commesso il fatto. Ricorre allora per cassazione il P.G., sostenendo che il semplice rifiuto del minore non costituirebbe motivo di esclusione della responsabilità per il reato di cui all’articolo 731 c.p La norma penale non si riferisce alla scuola superiore. A giudizio degli Ermellini il ricorso è infondato nel caso di specie, infatti, il minore aveva omesso di frequentare il primo anno di scuola superiore, ma, nonostante l’estensione dell’obbligo scolastico oltre la scuola media ad opera dell’articolo 2, lett. c., l. numero 53/2003, nessuna normativa ha introdotto una sanzione penale per l’inadempienza dell’obbligo scolastico oltre la scuola media. Non si può pertanto configurare la contravvenzione di cui all’articolo 731 c.p. Il giudice di merito, in ogni caso, aveva puntualmente rilevato il fermo ed espresso diniego manifestato dal figlio alla frequenza delle lezioni della scuola superiore alla quale era stato iscritto per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 luglio 2012 – 7 gennaio 2013, numero 170 Presidente Mannino – Relatore Rosi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23 settembre 2011, il Giudice di Pace di Trebisacce assolveva D.M.E. e F.P. dal reato di cui agli articolo 110, 731 c.p., per non aver commesso il fatto. Gli imputati erano stati tratti in giudizio perché in qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore M.P. avevano omesso, senza giustificato motivo, di far impartire al medesimo l'istruzione elementare fatto commesso in omissis . 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro, lamentando la violazione dell'articolo 731 c.p., nonché la mancanza, contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il semplice rifiuto del minore di frequentare la scuola non costituirebbe motivo di esclusione della responsabilità per il reato di cui all'articolo 731 c.p. come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, occorrerebbe un rifiuto categorico ed assoluto, cosciente e volontario da parte del minore, che nel caso di specie non sarebbe stato riscontrato, stando alle prove raccolte nel corso del processo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Come ha affermato questa Corte cfr. Sez. 3, numero 22037 del 14/04/2010, I. e altro, Rv. 247630 , l'inosservanza dell'obbligo di frequentare la scuola media superiore non configura la contravvenzione di cui all'articolo 731 c.p. infatti, nonostante l'estensione dell'obbligo scolastico oltre la scuola media articolo 2, lett. c , L, 28 marzo 2003, numero 53 , nessuna normativa ha introdotto una sanzione penale per l'inadempienza dello obbligo scolastico oltre la scuola media o secondaria di primo grado. Orbene, nel caso di specie, il giudice, nonostante la contestazione indicata nel capo di imputazione faccia riferimento alla omessa frequenza della scuola elementare, ha dato atto che il minore M.P. aveva omesso di frequentare la scuola media superiore, essendo iscritto al primo anno di corso dell'Istituto per Geometri, come indicato nella stessa comunicazione redatta dal Dirigente scolastico, sicché si deve concludere che il fatto per cui è processo non è previsto dalla legge come reato. Comunque il giudice di pace aveva fornito congrua motivazione quanto al fatto che nessuna responsabilità poteva essere ascritta ai genitori, per il fermo ed espresso diniego manifestato dal figlio alla frequenza delle lezioni della scuola superiore alla quale era stato iscritto. Di conseguenza, il ricorso del Procuratore Generale deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.