Niente sigaretta elettronica con nicotina per chi ha meno di 16 anni

In attesa di ulteriori approfondimenti scientifici, per sei mesi è stata vietata cautelativamente la vendita delle sigarette elettroniche con nicotina ai minori di 16 anni.

Lo ha deciso il Ministero della Salute con l’ordinanza del 28 settembre, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 248 del 23 ottobre. Gli effetti sono dubbi. Allo stato attuale, secondo il parere del Consiglio Superiore di Sanità, non ci sono conoscenze sicure riguardo gli effetti sulla salute umana dei componenti e prodotti utilizzati nella maggior parte dei sistemi elettronici. Inoltre, non è dimostrato con certezza che l’utilizzo di tale prodotto favorisca la cessazione dell’abitudine al fumo o escluda la transizione alla sigaretta tradizionale potrebbe, dunque, accadere che il minore, acquistando liberamente la sigaretta elettronica, diventi dipendente dalla nicotina. Nuovi studi. Entro sei mesi a partire da settembre l’Istituto Superiore di Sanità, basandosi sugli ultimi aggiornamenti scientifici, procederà a una valutazione dei rischi connessi all’uso di questo tipo di sigarette nel frattempo il Ministero ha ritenuto opportuno vietare cautelativamente la vendita di tale prodotto ai minori di 16 anni.

Ministero della Salute, ordinanza 28 settembre 2012 G.U. 23 ottobre 2012, numero 248 Divieto di vendita ai minori di anni 16 di sigarette elettroniche con presenza di nicotina. IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'articolo 32 della Costituzione Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, numero 266, recante «Riordinamento del Ministero della Sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h , della legge 23 ottobre 1992, numero 421», ed in particolare l'articolo 8 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, numero 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, numero 59», ed in particolare l'articolo 8 Vista la legge 13 novembre 2009, numero 172, recante «Istituzione del Ministero della salute ed incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011 di nomina del Prof. Renato Balduzzi a Ministro della salute Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanità ora della salute il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni e successive modificazioni Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 112, che assegna allo Stato la competenza ad emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino più ambiti territoriali regionali Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, numero 65, e successive modifiche, recante «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità, reso nella seduta del 19 gennaio 2011, nel quale è rappresentato che allo stato mancano le conoscenze relative agli effetti sulla salute umana dei componenti organici e dei prodotti per la vaporizzazione utilizzati nella maggior parte dei sistemi elettronici, alternativi al fumo di sigaretta Dato atto che nel predetto parere il Consiglio Superiore di Sanità ha precisato che allo stato mancano studi che dimostrino l'effettiva efficacia e sicurezza di detti dispositivi nel favorire la cessazione dell'abitudine al fumo, nonchè evidenze scientifiche che escludano, a causa del loro utilizzo, l'insorgere di possibili effetti che inducano il mantenimento della dipendenza da nicotina o promuovano l'avvio e la transizione al fumo di sigarette Dato atto che nel predetto parere il Consiglio Superiore di Sanità ha raccomandato «in attesa di disporre di evidenze sulle tematiche sopracitate, l'adozione di misure analoghe a quelle previste per il controllo del fumo di tabacco, in particolare di quelle per i soggetti minori di anni 16» Preso atto che sono presenti nel mercato nazionale articoli di tale fattispecie, venduti come sigarette elettroniche o inalatori di nicotina, nelle diverse denominazioni commerciali Considerato che non si può escludere l'esistenza di un rischio che i sopraindicati sistemi elettronici inducano la dipendenza da nicotina nei soggetti minori ai quali questi articoli sono liberamente venduti, promuovendo contemporaneamente il successivo avvio e transizione al fumo di sigaretta Vista la nota della Direzione generale della prevenzione del 26 settembre 2012 con la quale l'Istituto Superiore di Sanità è stato incaricato di procedere, entro i successivi sei mesi, ad una valutazione del rischio connesso all'utilizzo delle sigarette elettroniche, in particolare sui minori, sulla base degli ultimi aggiornamenti scientifici in merito alla pericolosità delle medesime, rappresentando anche le eventuali differenze per diversi prodotti disponibili Ritenuto che, in attesa di poter disporre delle risultanze degli approfondimenti scientifici affidati all'Istituto Superiore di Sanità, ricorrano i presupposti di necessità per adottare urgenti misure cautelative a tutela della salute dei minori, vietando per un periodo di sei mesi la vendita ai minori di anni 16 delle sigarette elettroniche con presenza di nicotina Ordina articolo 1 1. È vietata la vendita ai minori di anni sedici di sigarette elettroniche con presenza di nicotina. 2. Le autorità sanitarie e di controllo e gli organi di polizia giudiziaria sono preposti alla vigilanza sull'esatta osservanza del presente provvedimento, con applicazione delle sanzioni indicate all'articolo 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, numero 2316. articolo 2 1. La presente ordinanza ha efficacia per un periodo di sei mesi a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio oppure alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.