Piccoli figli crescono: aumentano le esigenze ... e l’assegno

L’aumento delle esigenze dei figli sono legate alla loro crescita quindi, a prescindere dal miglioramento delle condizioni economiche del genitore tenuto al mantenimento, è legittima la revisione dell’assegno. L’aumento delle esigenze, infatti, non ha bisogno di specifica dimostrazione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 8927/2012 depositata il 4 giugno, ha affermato che la revisione dell’importo dell’assegno si può chiedere senza fornire la prova che le esigenze della prole siano aumentate con l’aumentare dell’età. Il caso. Una donna chiedeva al Tribunale di modificare le condizioni economiche del divorzio. Due i motivi in primis perché le condizioni economiche dell’ex marito erano migliorate e, in secundis, si era verificato un incremento delle esigenze per il mantenimento dei figli minori. In soldoni, i 540 euro mensili che l’ex marito le versava per il mantenimento dei figli non erano più sufficienti al loro sostentamento, almeno secondo quanto affermato dalla donna. Risultato? 110 euro in più al mese, confermati anche dalla Corte d’appello. Ma non bastano, così la donna si rivolge ai giudici della Cassazione. La condizione economica dell’ex marito è migliorata Secondo la ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe considerato gli incrementi patrimoniali dell’uomo, conseguenti alla donazione ricevuta dai propri genitori, al ricavo di una vendita di un immobile, nonché alla percezione, a seguito di pensionamento, di una somma a titolo di TFS. le esigenze dei figli sono la priorità. La Corte di Cassazione - nella sentenza numero 8927/2012 depositata il 4 giugno - oltre a sottolineare che la motivazione dei giudici di merito è intrinsecamente inadeguata ai fini dell’esclusione di sopravvenienze tali da consentire l’accoglimento della domanda di revisione, si concentra principalmente sulle esigenze della prole. Infatti, la S.C. precisa che nella decisione dei giudici di merito «non risultano in alcun modo valutate le esigenze della prole, il cui accrescimento, in funzione del progredire degli anni, non abbisogna, secondo la giurisprudenza di questa Corte, di specifica dimostrazione» Cass., numero 400/2010 . Tocca, dunque, al giudice del rinvio esaminare il reclamo senza incorrere nei rilevati vizi motivazionali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 22 febbraio – 4 giugno 2012, numero 8927 Presidente Carnevale – Relatore Campanile Svolgimento del processo 1 - Con ricorso depositato in data 15 dicembre 2008 la signora M.R.A. , adducendo, da un lato, un miglioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge C.G.A. , e, dall'altro, un incremento delle esigenze per il mantenimento dei figli minori A. ed Anumero .Ci. , nati, rispettivamente, negli anni e nel , chiedeva che il Tribunale di Catania disponesse, in modifica delle condizioni stabilite con la sentenza del 17 agosto 2005, un aumento di detto contributo, già stabilito nella misura di Euro 540,00. 1.1 - Il Tribunale di Catania, pronunciando sulla domanda di revisione, con decreto in data 37 aprile 2009 elevava ad Euro 650,00 mensili, in considerazione delle aumentate capacità reddituali del C. , il contributo posto a carico dello stesso per il mantenimento della prole. 1.2 - Con decreto impropriamente qualificato ordinanza depositato in data 14 gennaio 2011 la Corte di appello di Catania, pronunciando sul reclamo proposto dalla M. , confermava tale provvedimento. Veniva considerato, in primo luogo, che nelle more era intervenuto il pensionamento del C. , che aveva comportato una diminuzione del proprio reddito e che determinati investimenti immobiliari, allegati dalla reclamante, risultavano effettuati con il provento di precedenti vendite, ragion per cui non potevano considerarsi indici di un'accresciuta capacità economica. 1.3 - Per la cassazione di tale provvedimento propone ricorso la M. , deducendo due motivi, cui il C. resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale, affidato a un motivo. Motivi della decisione 2.1 - Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del controricorso, e, quindi, del ricorso incidentale, sollevata dalla ricorrente a fronte della generica allegazione della tardività della notifica, la stessa risulta effettuata nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 325 c.p.c., tenendo conto, da un lato, della data di spedizione, e, dall'altro, del periodo di sospensione feriale dei termini. 3 - Con il primo motivo del ricorso principale si deduce omesso esame e travisamento del fatto, nonché violazione degli articolo 6 e 9 della l. numero 898 del 1970. Si sostiene che la Corte non avrebbe considerato gli incrementi patrimoniali del C. conseguenti alla donazione ricevuta dai propri genitori, al ricavo di una vendita di un immobile investendo solo parzialmente il ricavato , nonché alla percezione, a seguito di pensionamento, di una somma a titolo di TFS. Non sarebbe stata minimamente dimostrata, e per altro non risulterebbe conforme alla documentazione acquisita, l'affermazione secondo cui il pensionamento avrebbe determinato una diminuzione della capacità reddituale del C. . 4 - Il motivo è fondato, ed il suo accoglimento, assorbente rispetto alla seconda censura e al ricorso incidentale, impone la cassazione della decisione impugnata. Nella motivazione di tale provvedimento, infatti, la Corte territoriale afferma, in maniera del tutto irrelata e apodittica, soprattutto a fronte delle deduzioni della ricorrente, effettuate con puntuali richiami, nel rispetto del principio di autosufficienza, ai documenti acquisiti, che l'intervenuto pensionamento del C. ha inevitabilmente determinato una diminuzione della capacità reddituale , e che le vendite immobiliari indicate dalla reclamante quella di bene proprio e quella da cui è scaturita la donazione di danaro da parte dei familiari del C. sono antecedenti alla data dell'acquisto in , giacché appare ragionevole desumere che il reclamato, ai fini dell'acquisto immobiliare, - abbia investito il provento di tale vendite . Tale motivazione, oltre ad essere intrinsecamente, per l'assenza di riferimenti precisi, inadeguata ai fini dell'esclusione di sopravvenienze tali da consentire l'accoglimento della domanda di revisione, contrasta fortemente con le circostanze sopra indicate, per essere stata solo parzialmente reinvestita la somma complessiva derivante dalla donazione e dalla vendita, per altro senza considerare che per il pagamento dell'immobile in era stato contratto un mutuo. Non risulta in alcun modo considerato l'incremento patrimoniale correlato alla percezione del trattamento di fine rapporto. Per altro verso non risultano in alcun modo valutate le esigenze della prole, il cui accrescimento, in funzione del progredire degli anni, non abbisogna, secondo la giurisprudenza di questa Corte, di specifica dimostrazione Cass., 13 gennaio 2010, numero 400 . Il giudice del rinvio, che provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio,esaminerà il reclamo senza incorrere nei rilevati vizi motivazionali. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e il ricorso incidentale. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.