Spetta al Fisco dimostrare l'applicabilità dei parametri all'attività svolta dal contribuente

Nell'applicazione del sistema dei parametri è onere dell'Amministrazione dimostrare l'applicabilità degli stessi all'attività svolta in concreto dal contribuente.

Spetta al fisco dimostrare in sede di contraddittorio che la tipologia di attività svolta dal contribuente rientra in un preciso studio di settore. E’ irrilevante che in sede di dichiarazione il privato abbia indicato per errore un codice diverso. Il Fisco, nell’operare attraverso il sistema dei parametri fissati dagli studi di settore, è tenuto a dimostrare «l'applicabilità degli specifici parametri utilizzati all'attività in concreto svolta dal contribuente». E’ quindi l’amministrazione finanziaria ad essere onerata della prova circa l'attività effettivamente svolta dal contribuente, qualora questa risulti diversa da quella dichiarata e spetta sempre all’amministrazione la dimostrazione della corrispondenza di tale attività con la descrizione del tipo di attività al quale si riferisce il codice utilizzato. Il sistema dei parametri, infatti, affianca la procedura di accertamento in quanto è indipendente dall'analisi dei risultati delle scritture contabili e trova il suo punto centrale nel contraddittorio endoprocedimentale «quale mezzo necessario al fine di consentire l'adeguamento degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, determinando il passaggio dalla fase statica alla fase dinamica dell'accertamento». Tale assunto è stato precisato dalla sezione tributaria della Cassazione con la sentenza 2368/2013, in accoglimento del ricorso in cassazione di un antennista nei confronti del fisco Il caso. Il giudice del gravame aveva dato ragione al fisco sostenendo che il contribuente non aveva fornito la prova di avere svolto attività inquadrabile in un codice diverso da quello indicato per errore nella dichiarazione dei redditi, essendo insufficiente la documentazione prodotta sulla classificazione dell'attività. Gli ermellini hanno statuito che nell'applicazione del sistema dei parametri è onere dell'amministrazione dimostrare l'applicabilità «degli specifici parametri utilizzati all'attività in concreto svolta dal contribuente». Questo significa che spetta all'agenzia delle entrate fornire la prova dell'attività effettivamente svolta dal contribuente, se diversa da quella dichiarata, e dimostrare la corrispondenza di tale attività con la descrizione del tipo di attività al quale si riferisce il codice utilizzato. L’Ufficio deve adeguare gli studi di settore alla specifica situazione del contribuente in base alle osservazioni dallo stesso effettuate sussiste la possibilità per il contribuente di fornire la prova dell’inapplicabilità dello specifico studio di settore sia in sede di contraddittorio, sia in fase contenziosa. Dichiarazione dei redditi con indicazione di un codice attività errato. L’accertamento fiscale va annullato quando si basa su uno studio di settore diverso da quello applicabile all'attività esercitata, anche quando sia stato il contribuente a commettere l'errore. Va affermata l'illegittimità dell'accertamento basato sugli studi di settore quando il contribuente abbia indicato, in dichiarazione dei redditi, un codice attività erroneo da cui scaturisca l'applicazione di uno studio di settore diverso da quello previsto per la stessa attività esercitata. L’errore, sia di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella redazione della dichiarazione dei redditi è emendabile e ritrattabile anche in sede contenziosa, quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante stesso ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, in base alla legge, devono restare a suo carico. L’indicazione in dichiarazione di un codice attività errato non vincola il contribuente a quello studio di settore Cass. sez. Trib., sentenza 4 aprile 2012, numero 5399 .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 30 ottobre 2012 31 gennaio 2013, numero 2368 Presidente Pivetti – Relatore Conti Svolgimento del processo 1. Z. M. impugna con ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, la sentenza resa dalla CTR della Lombardia, pubblicata il 2 dicembre 2005, che aveva accolto l’impugnazione proposta dall'Amministrazione finanziaria, riformando la sentenza resa dalla CTP di Milano che aveva invece accolto il ricorso presentato dal contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso per la ripresa a tassazione di tributi IRPEF, ILOR, SSN e contributo Europa per l’anno 1996. 2. Secondo il giudice di appello erano fondate le prospettazioni dell'Agenzia appellante volte a sostenere che il contribuente aveva omesso di dimostrare di avere svolto attività inquadrabile nel codice 45310 attività di installatore di antenne di cui al documento di classificazione delle attività economiche né aveva documentato che l'indicazione del codice 32303 attività riparazione di apparecchi elettrici fosse frutto di un mero errore in quanto estraneo alle mansioni effettivamente svolte. Ed infatti, a dire della CTR, vertendosi in tema di accertamento svolto alla stregua dell'articolo 39 comma 1 lett. d del DPR numero 600/1973 sulla base dei parametri previsti dal DPCM del 27.3.1997, era onere del contribuente dimostrare che l'attività svolta, a prescindere dall' errore commesso in sede di dichiarazione, si inquadrasse nella categoria 45310, circostanza quest'ultima non emersa, essendo insufficiente la documentazione prodotta sulla classificazione dell'attività economica vertendo il caso di specie in termini di fatto e non di teorico inquadramento . 3. Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate. E' stata depositata memoria dalla ricorrente. Motivi della decisione 4. Con il primo motivo di ricorso la parte contribuente deduce omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 5 c.p.c. Lamenta, in particolare, che aveva errato il giudice di appello nel non valutare tutti gli elementi documentali allo stesso offerti-certificato della Camera di Commercio da cui risulta l’attività di installazione di impianti radiotelevisivi, comunicazione della Commissione provinciale per l’artigianato, relativa ai requisiti tecnico-professionali per l’attività di installazione di impianti radiotelevisivi, dichiarazione di inizio attività dalla quale risultava l'errata attribuzione del codice 32203 all'attività di installazione di impianti radiotelevisivi, dichiarazione di variazione dati accettata dall' Agenzia delle Entrate di Milano dalla quale risultava l'attribuzione all'attività svolta del codice 45310, conteggio congruo dei dati dichiarati sulla base dei parametri relativi al codice attività 45310, fatture del 1996 relative a lavori di installazione di impianti radiotelevisivi e nel non ritenere che, sulla base di detti elementi, l'accertamento fosse sfornito della presunzione di fondatezza che, sola, avrebbe potuto legittimare l’inversione dell' onere probatorio a carico del contribuente. 4.1 Tale doglianza, ulteriormente esposta nella memoria integrativa, è fondata. Giova premettere che secondo questa Certe Cass. S.U. numero 26635/09 la procedura di accertamento tributario standardizzalo mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non é ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in se considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In quella stessa, circostanza si è avuto modo di chiarire che all'ente impositore fa carico la dimostrazione nell'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell'accertamento mentre al contribuente, che può utilizzare a suo vantaggio anche presunzioni semplici, fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possano essere applicati gli standard o della specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo cui l'accertamento si riferisce. Si è ancora aggiunto, in quella medesima occasione, che la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte, nel qual caso, tuttavia, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'ufficio può motivare l'accertamento sulla base della sola applicazione degli standards, dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito . Occorre infine sottolineare che, secondo l'arresto giurisprudenziale testé evocato, il sistema dei c.d. parametri affianca la e non si colloca all'interno della procedura di accertamento di cui ai D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 39, in quanto la procedura di accertamento standardizzato è indipendente dall'analisi dei risultati delle scritture contabili ed anzi può fornire elementi atti a dimostrare l’inattendibilità di una contabilità pur formalmente regolare. Si tratta, dunque, di un sistema che trova il suo punto centrale nel contraddittorio endoprocedimentale, quale mezzo necessario al fine di consentire l'adeguamento degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, determinando il passaggio dalla fase statica gli standard come frutto dell'elaborazione statistica alla fase dinamica dell'accertamento l'applicazione degli standard al singolo destinatario dell'attività accertativa . Orbene, mette conto rilevare che il giudice di appello ha ritenuto in motivazione che trattandosi di accertamento svolti ai sensi dell’articolo 39 comma 1 lett. D del D.P.R. numero 600/1973 sulla base dei parametri di cui al DPCM del 27.3.1997 era indubbio che competesse al ricorrente dimostrare che l’attività svolta si inquadrasse nella categoria 45310, cosa che nel caso di specie non risulta, essendo insufficiente la citata documentazione sulla classificazione delle attività economiche vertendo il caso di specie in termini di fatto e non di teorico inquadramento . Per tale motivo, a giudizio della CTR esiste dunque la presunzione di debenza delle imposte richieste . Così opinando, la CTR ha offerto una giustificazione alla decisione adottata non corretta in diritto, muovendo dall'erroneo convincimento che fosse il contribuente a dovere dimostrare che l'attività svolta si inquadrasse nella categoria 45310 corrispondente all’attività di riparazione di antenne televisive e non a quella del codice indicato-corrispondente all'attività di riparazione di apparecchi elettrici. Era invece l'amministrazione a dovere dimostrare, anche sulla base degli elementi offerti nel contradditorio antecedente all'emissione dell’avviso, l’applicabilità degli Specifici parametri utilizzati all'attività in concreto svolta dal contribuente sulla base degli elementi sopra indicati o di altri elementi dalla stessa individuati il che significava fornire la prova dell'attività effettivamente svolta dal contribuente se diversa da quella dichiarata e dimostrare la corrispondenza di tale attività con la descrizione del tipo di attività al quale si riferiva il codice utilizzato. In tale prospettiva, l'avere preteso che incombesse sul contribuente l'onere di dimostrare che l'attività svolta ricadesse in quella relativa al codice 45310 ha inficiato l'iter logico della decisione, vieppiù incongruo se si considera la totale pretermissione di ogni valutazione in ordine agli esiti della fase svolta in sede di contraddittorio, nel corso della quale il contribuente aveva fornito gli elementi indicati in ricorso per descrivere in modo specifico la tipologia di attività sulla quale l’Amministrazione avrebbe dovuto poi applicare i parametri. In questa prospettiva, inconferente appare il richiamo, pure operato dal giudice di appello, alla necessità di compiere un'indagine in termini di fatto e non di teorico inquadramento proprio in ragione della non corretta prospettiva prescelta dalla CTR. 5. Con il secondo di ricorso la parte contribuente lamenta l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, evidenziando che il giudice di appello nulla aveva statuito in ordine all'illegittimità dell'imposizione ILOR in ragione dell'esenzione allo stesso spettante ai sensi dell' articolo 115 comma 2 lett. e-bis DPR numero 917/1986. 5.1 Tale doglianza è parimenti fondata. Il giudice di appello, ancorché investito di specifica doglianza sul punto, come si evince dallo svolgimento del processo della sentenza impugnata, ha totalmente tralasciato di rendere evidenti le ragioni che lo avevano condotto ad implicitamente disattendere la questione relativa alla non assoggettabilità del contribuente all'ILOR prospettata dallo Z. 6. Il ricorso va per l'effetto accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardi per nuovo esame sulla base dei principi sopra indicati. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia per nuovo esame, alla stessa altresì demandando di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.