Notifica della sentenza richiesta personalmente dalla parte: la nomina di un nuovo avvocato non conta

Cambia il domicilio legale, ma richiede personalmente la notifica della sentenza e si costituisce in giudizio tempestivamente tutto regolare.

Il caso. La vicenda affrontata dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza numero 17681, depositata il 16 ottobre 2012, trae origine da un contratto di compravendita della nuda proprietà di un immobile e dalla volontà di uno dei contraenti di far accertare dal tribunale che l’atto era simulato. Si arriva, dopo i due gradi del giudizio di merito, direttamente in Cassazione, per motivi legati alla notifica della sentenza. La parte aveva solo eletto nuovo domicilio I giudici di secondo grado, osserva la Cassazione, rilevavano che una delle parti aveva eletto, nella formulazione dell’istanza di notificazione della sentenza di primo grado ed ai fini dell’eventuale notifica dell’atto di appello, nuovo domicilio presso un altro studio legale, revocando così il mandato al precedente difensore. Ecco perché l’intervenuta notificazione della citazione in appello presso quest’ultimo si sarebbe dovuta considerare inesistente, almeno secondo i giudici territoriali. notificazione effettuata su richiesta personale della parte. La Corte di Cassazione ha affermato, rifacendosi al consolidato orientamento di legittimità, che «solo la notifica della impugnazione eseguita presso il procuratore che sia stato revocato dal mandato e sostituito deve considerarsi inesistente», in quanto effettuata presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell’atto. Costituzione in giudizio tempestiva. Tuttavia, qualora la notifica della sentenza venga, come nel caso di specie, richiesta personalmente dalla parte non è consentito presumere che sia intervenuta la cessazione del mandato conferito al precedente difensore perché «la parte ha, comunque, tale facoltà anche nella permanenza del mandato». Pertanto il ricorso viene accolto con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 3 luglio – 16 ottobre 2012, numero 17681 Presidente Schettino – Relatore Carrato Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 23 dicembre 1991 il sig. C.P.D. , sul presupposto che con rogito per notar Di Ciommo del 23 gennaio 1989 aveva venduto alla signora K.T. la nuda proprietà di un immobile sito in omissis , conveniva la suddetta acquirente dinanzi al Tribunale di Latina per sentir accertare che l'indicato atto di compravendita era simulato e, per l'effetto, ottenere la dichiarazione di nullità od inefficacia tra le parti del medesimo atto, con la condanna, in via subordinata, della convenuta, per l'eventualità in cui avesse alienato a terzi l'immobile che ne aveva costituito l'oggetto, al risarcimento dei danni, nella misura da determinarsi in corso di causa. Nella costituzione della convenuta, il Tribunale adito, con sentenza numero 1601 del 2003, dichiarava l'estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., ordinava la trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria e condannava l'attore al pagamento delle spese giudiziali. A fondamento della sentenza il giudice di prime cure riteneva valida ed efficace la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e all'azione apposta dall'attore in data 19 marzo 1992 in calce alla copia dell'atto di citazione notificata alla convenuta, la quale si doveva intendere accettata dalla stessa K. con la sua produzione e, peraltro, la stessa provvedeva formalmente a ratificare tale accettazione sottoscrivendo apposita memoria difensiva del 7 gennaio 1994 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 306 c.p.c Interposto appello da parte del C. e nella resistenza dell'appellata, la Corte di appello di Roma, con sentenza numero 4148 del 2008 depositata il 16 ottobre 2008 , dichiarava l'inammissibilità del gravame per inesistenza della notificazione della citazione in appello poiché operata presso il precedente difensore dell'appellata, il quale, in quanto sostituito dall'Avv. Spinosa, si sarebbe dovuto considerare ormai privo di qualsiasi collegamento con la stessa K. , come era risultato da dichiarazione contenuta, appunto, nella relata di notifica della sentenza di primo grado. Avverso la suddetta sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il C. basato su due motivi, in relazione al quale si è costituita in questa sede l'intimata K. con apposito controricorso, il difensore della controricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell'articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la falsa applicazione degli articolo 85 e 330 c.p.c., prospettando l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che quanto riportato nella relata di notifica della sentenza di primo grado implicasse il conferimento di una nuova procura all'avv. Spinosa, indicato come nuovo difensore in sostituzione del precedente, pervenendo, sulla scorta di tale presupposto, ad affermare illegittimamente la inesistenza della notificazione dell'atto di appello siccome effettuata presso il domicilio del precedente procuratore poi revocato e sostituito da diverso difensore e, quindi, a dichiarare erroneamente l'inammissibilità del gravame. Con riferimento a tale doglianza il ricorrente ha formulato il quesito di diritto ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c. ratione temporis applicabile nella specie nei seguenti termini dica la Corte di cassazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 360, numero 3, c.p.c., se in relazione agli articolo 85 e 330 c.p.c., la relazione di notificazione della sentenza, su istanza della parte e con la sola indicazione di elezione di domicilio, configuri una mera elezione di domicilio, ovvero possa far presumere, in assenza di altri elementi fattuali, l'intervenuta nomina di un nuovo difensore ad litem . 2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato la falsa applicazione dell'articolo 330 c.p.c. e la violazione dell'articolo 156 c.p.c., prospettando l'illegittimità della sentenza di appello nella parte in cui la Corte territoriale, una volta accertata la violazione dell'articolo 330 c.p.c. a carico dell'appellante, avrebbe dovuto prendere atto della rituale costituzione dell'appellata e, in tal modo, considerare l'intervenuta sanatoria della nullità relativa alla notificazione dell'atto di appello, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, c.p.c., vertendosi propriamente, per l'appunto, in una ipotesi di nullità e non di inesistenza della notificazione. A corredo di tale motivo il ricorrente ha indicato il seguente quesito di diritto in virtù del richiamato articolo 366 bis c.p.c. dica la Corte di cassazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 360, numero 3, c.p.c., se la notifica dell'appello presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, in presenza di mera elezione di nuovo domicilio, ai sensi dell'articolo 330 c.p.c., comporti la nullità della notifica dell'appello e se la rituale e tempestiva costituzione in appello del convenuto appellato comporti la sanatoria dell'accertata nullità, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, c.p.c. . 3. I due motivi - che devono essere esaminati congiuntamente siccome strettamente connessi e da considerarsi ammissibili in relazione all'idoneo assolvimento del requisito imposto dall'articolo 366 bis c.p.c., ratione temporis applicabile nella fattispecie, in virtù della circostanza dell'intervenuta pubblicazione della sentenza impugnata successivamente al 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del d.lgs. numero 40 del 2006 - sono fondati e vanno accolti. La Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha ritenuto che, avendo la signora K.T. eletto, nella formulazione dell'istanza di notificazione della sentenza di primo grado ed ai fini dell'eventuale notifica dell'atto di appello, nuovo domicilio presso io studio dell'Avv. Claudio Spinosa in Latina, v. Monti, numero 18 , avesse inteso revocare il mandato al precedente difensore e domiciliatario che lo aveva rappresentato nel giudizio di primo grado Avv. Gerolamo Vitale , ragion per cui l'intervenuta notificazione della citazione in appello presso quest'ultimo si sarebbe dovuta considerare inesistente, in quanto effettuata presso un destinatario che non aveva più alcun legame e, quindi, un riferimento giuridicamente rilevante con la predetta K. . La ricostruzione della Corte capitolina è errata perché, fondandosi su un presupposto inconferente, perviene ad una conclusione corrispondentemente erronea. Per come incontestato tra le parti e risultante dalle emergenze documentali in atti, esaminabili anche nella presente sede in virtù della natura processuale dei vizi denunciati , la notificazione della sentenza di primo grado avvenne su istanza della signora K.T. personalmente, la quale ebbe ad eleggere un nuovo domicilio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 330 c.p.c., senza che né la stessa K. né il suo precedente difensore costituito nel giudizio di primo grado e presso il quale aveva eletto domicilio avessero comunicato all'odierno ricorrente - garantendone la sua conoscenza legale - la cessazione del mandato ad litem per rinuncia o per revoca. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte v., ad es., Cass. numero 3016 del 1981 Cass. numero 3964 del 2008 e Cass. numero 3338 del 2009 solo la notifica della impugnazione eseguita presso il procuratore che sia stato revocato dal mandato e sostituito deve considerarsi inesistente - e come tale insuscettibile di sanatoria, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione - in quanto effettuata presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto, giacché, una volta intervenuta la sostituzione del difensore revocato, si interrompe ogni rapporto tra la parte ed il procuratore cessato, non essendovi più la prorogatio che si accompagna alla revoca senza la nomina di un nuovo difensore. Diversamente, qualora la notifica della sentenza venga richiesta personalmente dalla parte come verificatosi nel caso di specie non è consentito presumere che sia intervenuta la cessazione del mandato conferito al precedente difensore perché la parte ha, comunque, tale facoltà anche nella permanenza del mandato. Pertanto, poiché nella fattispecie la signora K., all'atto della notificazione della sentenza di primo grado effettuata su sua richiesta personale, si era limitata solo ad eleggere un nuovo domicilio in funzione della eventuale notificazione dell'atto di appello, non per questo poteva ritenersi come, invece, ritenuto erroneamente dal giudice di secondo grado che fosse venuto meno ogni rapporto con il difensore che l'aveva rappresentata in primo grado, perché solo nel caso in cui la richiesta di notifica fosse avvenuta a nome di altro difensore con indicazione del suo domicilio si sarebbe potuto presumere il conferimento di un nuovo mandato cfr. Cass. numero 3964 del 2008 in motivazione , con la conseguenza che, soltanto in tale ipotesi, l'eventuale notificazione dell'atto di appello eseguita presso il domicilio del precedente difensore da considerarsi ormai cessato dall'incarico si sarebbe potuta qualificare - per i motivi precedentemente richiamati - come inesistente. In sostanza, quindi, per effetto della circostanza che nella istanza risultante dalla relata di notificazione della sentenza di primo grado effettuata personalmente dalla signora K. , quest'ultima si era meramente limitata ad eleggere un nuovo domicilio, la sopravvenuta notificazione dell'atto di appello da parte del C. presso il domicilio del difensore che aveva rappresentato la K. in primo grado in difetto di una intervenuta revoca del mandato conferitogli o di una rinuncia da parte dello stesso procuratore non si sarebbe potuta ritenere inesistente bensì solo nulla peraltro, essendosi la stessa K. comunque tempestivamente costituita nel giudizio di appello, malgrado la notificazione dell'atto di gravame presso il precedente domicilio del suo difensore che l'aveva rappresentata in primo grado, la nullità della notificazione siccome effettuata in violazione dell'articolo 330, comma 1, c.p.c. si sarebbe dovuta considerare sanata in virtù dell'applicazione del principio generale del raggiungimento dello scopo previsto nell'articolo 156, comma 3, del codice di rito civile cfr., per tutte, Cass., S.U., numero 993 dei 1984 e il giudice di appello, anziché dichiarare illegittimamente l'inammissibilità dell'appello, avrebbe dovuto decidere sul merito dello stesso. 4. Alla stregua dei suddetti principi deve, perciò, pervenirsi all'accoglimento integrale del ricorso, con la conseguente cassazione dell'impugnata sentenza ed il rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Roma che si conformerà al principio di diritto secondo il quale, qualora in sede di notificazione della sentenza di primo grado la parte istante personalmente si sia limitata ad eleggere un nuovo domicilio ai sensi dell'articolo 330, comma 1, c.p.c. presso lo studio di un altro avvocato, la successiva notificazione dell'atto di appello nel domicilio eletto presso il difensore della parte notificante costituito in primo grado non può considerarsi inesistente, bensì affetta solo da nullità non potendosi considerare intervenuta, in difetto di altri riscontri, la revoca del mandato al precedente n difensore e la sua effettiva sostituzione, con recisione di ogni rapporto giuridicamente rilevante della suddetta parte notificante con il medesimo difensore , con la sua conseguente sanabilità per effetto della sopravvenuta costituzione tempestiva della parte appellata. Al giudice di rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.