E' vietato dare mance al personale: lecito ricordarlo con un cartello

Illegittima la sanzione inflitta alla titolare di un Ufficio Postale che aveva affisso un cartello nel quale si invitavano i clienti a non elargire mance ai dipendenti.

Il personale delle Poste non può accettare mance se la titolare dell'Ufficio postale affligge un cartello che invita i clienti a non elargire le mance, il suo comportamento non è censurabile ed, anzi, salvaguardia il buon nome e l'immagine dell'azienda è quanto ha stabilito la sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 13425 depositata il 17 giugno.Il caso. La titolare di un ufficio postale, dopo aver esposto, senza autorizzazione, un cartello che invitava i clienti a non elargire mance al personale, si vedeva infliggere una sanzione disciplinare, consistente nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni. Proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale, che dichiarava legittima la sanzione, e il suo gravame veniva accolto. Poste Italiane proponeva, infine, ricorso per cassazione.La titolare dell'Ufficio Postale ne ha tutelato la serietà. I giudici di legittimità considerano infondati i motivi di ricorso, condividendo le considerazioni svolte nella sentenza impugnata il comportamento della titolare dell'Ufficio Postale non appare affatto censurabile, ed anzi deve considerarsi idoneo a salvaguardare il buon nome e l'immagine dell'azienda ella, infatti, si è attenuta agli obblighi, gravanti sul lavoratore ex articolo 2104 e 1176 c.c. di eseguire la prestazione osservando tutti i comportamenti accessori e le cautele che si rendano necessari ad assicurare una gestione professionalmente corretta.I dipendenti non possono accettare le mance. La titolare, prosegue il Collegio, ha mostrato serietà ed attaccamento all'azienda, intervenendo su una riprovevole ed annosa abitudine , quella dei dipendenti che accettano mance dai clienti, in primo luogo sollecitando il personale ad interrompere tale attività, contraria al CCNL articolo 51 , e in seguito con l'affissione del cartello contestato. È vero, ammette la S.C., che il cartello potrebbe determinare disagio tra gli utenti, ma d'altro canto esso ha dimostrato un senso di serietà o quanto meno di solerte intervento da parte della titolare.Illegittima la sanzione. Pertanto, il comportamento di quest'ultima non può essere censurato, per mancanza del dovere di diligenza di cui all'articolo 2104 c.c. e del dovere di fedeltà ex articolo 2105 c.c., o per violazione di norme contrattuali, e la sanzione inflitta appare illegittima, in considerazione della correttezza del suo intervento.