Notifica nulla senza prova documentale

La notifica dell’avviso di mora è nulla se il concessionario della riscossione non esibisce in giudizio la prova della notifica dell’atto.

La S.C., con la sentenza numero 20028, depositata il 30 agosto 2013, ha affermato che in tema di azioni esecutive il concessionario deve produrre in giudizio la documentazione da cui risulta la notifica effettuata nelle mani del curatore fallimentare non essendo sufficiente la produzione de solo avviso di mora. Notifica brevi manu La notifica degli atti tributari è disciplinata dagli artt. 137 e ss. del c.p.c., così come previsto dall’art. 16, comma 2, d.lgs. numero 546/1992. Tale ultima norma richiama l’art. 60, comma 1, lett. a , d.p.r. numero 600/1973, prevedendo che le notifiche possono eseguirsi, oltre che a mezzo dell'ufficiale giudiziario, anche a mezzo di messo comunale o messo speciale autorizzato dalla stessa Amministrazione procedente, il quale pone in essere le medesime forme attuate dall'ufficiale giudiziario. o al domicilio fiscale del destinatario. Alternativamente al citato sistema di notifica c.d brevi manu se non eseguita a mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario , la notifica può effettuarsi a mezzo del servizio postale attraverso la spedizione dell'atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. L’art. 140 c.p.c. stabilisce, inoltre, che nel caso di irreperibilità , incapacità o rifiuto a ricevere da parte del destinatario dell’atto, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove sarà eseguita la notifica, dandone notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. Il caso. Nella fattispecie in esame il contribuente ha impugnato l’avviso di mora per tributi iscritti a ruolo, notificato al solo concessionario e non anche allo stesso, ricorso non accolto dalla CTP. Diversamente i giudici di secondo grado hanno dato ragione al contribuente ritenendo nullo l’avviso di mora in quanto non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento al diretto interessato secondo questi ultimi il concessionario avrebbe dovuto notificare la cartella di pagamento ad entrambi i soggetti curatore, in ragione della partecipazione dei crediti all’asse fallimentare e al contribuente, in quanto soggetto passivo del rapporto tributario , della quale comunque non aveva fornito la prova avendo allegato agli atti il solo originale dell’avviso di mora inviato al contribuente. I giudici di legittimità hanno ritenuto il ricorso inammissibile in quanto le censure mosse erano supportate dal principio dell’autosufficienza che disciplina il processo tributario nella fase del ricorso per cassazione. Infatti, l’interesse ad impugnare con ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso la richiesta di annullamento della sentenza, un risultato prativo favorevole art. 360, numero 3, c.p.c. , ovvero nel caso la parte faccia richiamo ad atti e documenti nel giudizio di merito è tenuta a riprodurli nel giudizio. Nel caso in esame, tale principio doveva essere rispettato in modo ancora più rigoroso in quanto il giudice del merito aveva già verificato l’omessa produzione in giudizio della notifica, e che vi fossero atti in documentazione diversi dall’avviso di mora. In assenza di ciò il ricorso è da ritenere inammissibile in quanto la Corte non è posta nelle condizioni di effettuare il controllo richiesto, non potendo effettuare osservazioni aggiuntive entrando nel merito, premesso che ciò comporterebbe un esame in fatto non consentito in sede di legittimità Cass. civ, Sez. VI, numero 17447/2012 Sez. I, numero 5260/2012 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 11 luglio – 30 agosto 2013, numero 20028 Presidente Cicala – Relatore Caracciolo Osserva La CTR di Bologna, accogliendo l'appello di G. G. -appello proposto contro la sentenza numero l20/06/2008 della CTP di Ferrara che aveva respinto il ricorso della parte contribuente avverso avviso di mora per tributi iscritti a ruolo nell'anno 1986 ha annullato il predetto avviso di mora perché non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento al diretto interessato. La CTR ha motivato la propria decisione evidenziando che la Concessionaria -che si era difesa assumendo che la cartella era tata notificata nel 1995 al curatore del fallimento dichiarato in data 8.4.1992 a carico del G., in quanto socio di tale M.G. Verniaciature snc avrebbe dovuto effettuare la notifica della cartella ad entrambi i soggetti al curatore, in ragione della partecipazione di detti crediti ali'asse fallimentare al contribuente, in quanto soggetto passivo del rapporto tributario e comunque non aveva fornito prova della notifica asseritamente effettuata alla procedura concorsuale, avendo allegato agli atti il solo originale dell'avviso di mora inviato al contribuente peraltro stampato su modulo non appropriato e di difficile lettura . La Concessionaria ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. La parte contribuente si è difesa con controricorso Il ricorso ai sensi dell'articolo 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore può essere definito ai sensi dell'articolo 375 cpc. Ed invero, con il motivo di impugnazione improntato alla violazione degli articolo 26 e 50 del DPR numero 602/1973 la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante del merito abbia ritenuto illegittima la notifica della prodromica cartella effettuata nelle mani del curatore fallimentare così come documentai mente provato in giudizio , notifica che è idonea ad esplicare i suoi effetti anche nei confronti del fallito tornato in bonis. Trovando origine la pretesa in un accertamento divenuto definitivo e non essendo stata la cartella oggetto di impugnazione da parte del curatore, di nessun pregiudizio procedimentale poteva dolersi il contribuente, avendo il curatore fallimentare l'obbligo di trasmettere al fallito notizia di ogni atto a lui relativo ed essendo stata comprovata l'avvenuta notifica al curatore medesimo della cartella esattoriale, per effetto della quale -d'altronde la Concessionaria st era anche insinuata al passivo fallimentare come comprovato dal verbale di ammissione al passivo prodotto in atti , sicchè non poteva esserci dubbio circa l 'avvenuta dimostrazione anche in via di deduzione della notifica al curatore della cartella esattoriale. La censura appare inammissibilmente formulata. Ed invero la parte ricorrente prospetta la sua censura sulla scorta di due convergenti presupposti di fatto che la notifica della cartella esattoriale sia avvenuta a mani del curatore fallimentare e che di ciò vi sia prova documentale agli atti dei gradi di merito del processo. Della corrispondenza al vero di detti presupposti, però, non offre alcuna specificazione che sia rispettosa del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione, canone che si estende anche alle premesse di fatto su cui si fonda il vizio di errore di diritto Poiché l'interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto a norma dell'articolo 360, numero 3, cod. proc. civ., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso correlato all'estraneità del giudizio di legittimità all'accertamento del fatto , indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice a quo , asseritamente erronea per tutte, Cass. Sez. L, Sentenza numero 9777 del 19/07/200 l . Nella specie di causa detto canone avrebbe dovuto essere rispettato in maniera ancor più rigorosa, atteso che si desume dalla pronuncia qui impugnata che il giudice del merito ha già positivamente verificato l'omessa produzione in giudizio della notifica asseritamente effettuata nelle mani del curatore ed ha esplicitamente escluso che vi sia in atti documentazione diversa dall'avviso di mora ''agli atti viene allegata solo l'originale dell'avviso di mora notificato al contribuente , sicchè alla parte oggi ricorrente non sarebbe bastato assumere di avere documentato l'avvenuta notifica a mani del curatore ma sarebbe spettato di evidenziare analiticamente in che modo detta notifica risulti essere stata eseguita ed in quale luogo del processo siano stati effettivamente prodotti i documenti dai quali si assume che detta notifica anche per implicito risulterebbe eseguita. In difetto di ciò, e nella radicale contestazione da parte del controricorrente circa l'esistenza agi i atti di causa dei documenti a cui la parte ricorrente si riferisce, non resta che concludere per la violazione del canone di autosufficienza del ricorso. Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità. Roma, 10 novembre 2012. che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in € 450,00 oltre accessori di legge ed oltre € l 00,00 per esborsi.