L’esclusione della legittimazione ad agire del Ministero degli Interni, in riferimento alla proposizione dell’impugnazione della pronuncia di primo grado, permane in vigore fino al 7 agosto 2009.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 16227/2012, depositata il 24 settembre. Il caso. Viene accolta, in primo grado, la domanda di protezione internazionale proposta da un cittadino straniero. Così il Ministero degli Interni propone appello, ma senza ottenerne l’annullamento, vista l’inammissibilità del reclamo. Il Ministero non aveva la qualità di parte al momento dell’instaurazione del giudizio. La decisione dei giudici territoriali si fonda sulla mancanza di legittimità ad impugnare la pronuncia di primo grado da parte del Ministero per non essere stato parte del procedimento fin dalla sua instaurazione. Questo perché, secondo la legge in vigore al momento dell’instaurazione del giudizio appunto, il ricorso doveva essere comunicato soltanto al pubblico ministero e alla Commissione territoriale. L’obbligo della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza al Ministero degli Interni è sorto oltre 3 mesi dopo il deposito dello stesso, con la legge numero 94/2009. Il Ministero presenta ricorso per cassazione affermando che l’atto processuale è soggetto, «in mancanza di una disciplina transitoria, al regime giuridico vigente al momento della sua adozione» articolo 11 Preleggi . Trova applicazione il principio del tempus regit actum? La S.C., con la sentenza numero 16227/2012, avallando un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritiene, in virtù dell’applicazione del principio tempus regit actum, che la sentenza debba essere impugnata nei modi previsti dalla legge al momento dell’impugnazione. In pratica, «nell’ipotesi dello jus superveniens, l’efficacia della nuova norma regola anche gli atti dei processi già in corso se tali atti siano compiuti successivamente all’entrata in vigore di essa» Cass., numero 3688/2011 . Gli Ermellini accolgono dunque il ricorso e rinviano alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione perché si adegui al principio di diritto affermato in sentenza «Nei procedimenti giurisdizionali riguardanti la protezione internazionale dello straniero, è ammissibile l’impugnazione della pronuncia di primo grado da parte del Ministero degli Interni, se avvenuta nel vigore del novellato articolo 35, comma 5, d.lgs. numero 25/2008 vigente dal giorno 8 agosto 2009 ancorché nel primo grado il Ministero non abbia partecipato al giudizio».
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza 3 luglio – 24 settembre 2012, numero 16227 Presidente Salmè – Relatore Acierno Svolgimento del processo e motivi della decisione Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo proposto dal Ministero degli Interni avverso la decisione del Tribunale di accoglimento della domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino straniero Z.A. . A sostegno della decisione il giudice di secondo grado ha ritenuto che il Ministero reclamante non fosse legittimato da impugnare la pronuncia di primo grado per non essere stato parte del procedimento fin dalla sua instaurazione. Ha precisato la Corte d'appello che soltanto con l'entrata in vigore della nuova formulazione del quinto comma dell'articolo 35 del d.lgs numero 25 del 2008, avvenuta mediante la legge 15 luglio 2009 numero 94, è sorto l'obbligo della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza al Ministero dell'Interni, in quanto parte del procedimento, mentre nella vigenza del testo originario del citato articolo 35, comma undicesimo il ricorso doveva essere soltanto comunicato al pubblico ministero e alla Commissione territoriale. Poiché tale novella è entrata in vigore il giorno 8/8/2009 ed il procedimento in oggetto è stato instaurato con ricorso depositato il 23 aprile 2009, il Ministero dell'Interno non è legittimato ad impugnare in quanto non avente la qualità di parte al momento dell'introduzione del giudizio. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero degli Interni affidandosi all'unico seguente motivo - In tema di successione delle leggi processuali trova applicazione il principio tempus regit actum con la conseguenza che l'atto processuale, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è soggetto, in mancanza di una disciplina transitoria al regime giuridico vigente al momento della sua adozione articolo 11 delle Preleggi . - Pertanto correttamente il reclamo è stato proposto dal Ministero dell'interno, essendo già vigente al momento del deposito dell'atto la novella che ne stabiliva la legittimazione ad agire nei procedimenti relative alle domande di protezione internazionale dei cittadini stranieri. - Ha resistito con controricorso il cittadino straniero, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Il ricorso proposto merita accoglimento. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in virtù dell'applicazione del principio tempus regit actum la sentenza deve essere impugnata nei modi previsti dalla legge al momento dell'impugnazione. Pertanto nell'ipotesi dello jus superveniens, l'efficacia della nuova norma regola anche gli atti dei processi già in corso se tali atti siano compiuti successivamente all'entrata in vigore di essa e ciò sia se si tratti di atti di parte che debbano compiersi nel senso indicato dalla novella, sia nel senso, meramente consequenziale, che gli atti compiuti successivamente all'entrata in vigore debbono essere valutati nella loro ritualità applicando la norma nuova. Cass. 3688 del 2011 . L'ampiezza del principio non è scalfita dalla pronuncia citata nella sentenza impugnata numero 15352 del 2010 la quale correttamente applica il principio secondo il quale il potere d'impugnare spetta in via generale a chi sia stato parte nel giudizio di primo grado, salva la possibilità di dimostrare la preesistenza di tale qualità, come nella fattispecie costituente oggetto della sentenza da ultimo citata. Si tratta di una pronuncia che non affronta, perché estraneo al giudizio, il problema del rapporto tra la norma processuale e lo jus superveniens e, conseguentemente, non può avere alcuna incidenza sull'applicazione del principio tempus regit actum alla legittimazione ad impugnare. Peraltro in due recenti pronunce, la prima sezione di questa Corte ha affrontato specificamente la questione relativa all'ambito di applicazione della novella processuale che ha modificato il comma quinto dell'articolo 35 del d.lgs. numero 25 del 2008, affermando la legittimazione del Ministero degli Interni a proporre reclamo. Cass. 7781 del 2011 e ??? del 2012 non massimate . In particolare in quest'ultima pronuncia è stato affermato la modifica normativa dell'articolo 35, comma undicesimo del d.lgs. numero 25 del 2008, per effetto dell'articolo 1, comma tredicesimo della l. numero 94 del 2009, è entrata in vigore il giorno 8 agosto 2009. La legge non contiene una disciplina transitoria per le norme di natura processuale. Deve, pertanto, ritenersi, anche alla luce dell'orientamento di legittimità citato dalla parte ricorrente Cass. 20414 del 2006 , che la novella sia applicabile agli atti processuali successivi alla sua entrata in vigore, ai sensi degli articolo 11, comma primo e 15 delle preleggi, ma non a quelli precedenti. Ne consegue che, con riferimento alla proposizione dell'impugnazione della pronuncia di primo grado, la esclusione della legittimazione ad agire del Ministero dell'interno, permane in vigore fino al giorno 7 agosto 2009, mentre per le impugnazioni successive, quale quella relativa al presente procedimento risulta pienamente applicabile la nuova disciplina normativa, in virtù del principio secondo il quale ogni atto del procedimento giurisdizionale è regolato dalla legge processuale applicabile al momento in cui viene in essere, salva una diversa disciplina transitoria. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la pronuncia d'inammissibilità del reclamo cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione perché si adegui al seguente principio di diritto Nei procedimenti giurisdizionali riguardanti la n protezione internazionale dello straniero, è ammissibile l'impugnazione della pronuncia di primo grado da parte dei Ministero degli Interni, se avvenuta nel vigore del novellato articolo 35 comma quinto del d.lgs numero 25 del 2008 vigente dal giorno 8 agosto 2009 ancorché nel primo grado il Ministero non abbia partecipato al giudizio. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.