Il condomino che contesta la validità delle delibere assembleari deve proporre un autonomo giudizio di impugnazione, non rilevando a tal fine la circostanza che lo stesso abbia richiesto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l’accertamento della validità della delibera condominiale. Ove, quindi, tale domanda venga erroneamente proposta, il giudice chiamato a decidere l’opposizione deve dichiarare improponibile la domanda senza entrare nel merito della questione.
Il caso analizzato nell’annotata sentenza ha consentito ai giudici di nomofilachia di ribadire la diversa natura del giudizio di opposizione promosso avverso il decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’articolo 63 disp. att. c.c., e di quello d’impugnazione delle delibere condominiali, ex articolo 1137 c.c A tale proposito è appena il caso di ricordare come il legislatore conferisca al condomino, attraverso la previsione di cui all’articolo 1137 c.c., un tipico ed esclusivo strumento d’impugnazione delle delibere condominiali contrarie alla legge o al regolamento di condominio. Da tale giudizio va nettamente distinto quello di opposizione a decreto ingiuntivo emesso ex articolo 63 disp. att. c.c Il legislatore, considerata la particolare natura dei contributi condominiali, ha dotato il condominio e per esso il suo amministratore, di una particolare tutela consistente nella possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo sicchè, in caso di eventuale opposizione del condomino ingiunto, lo stesso non potrà far valere in questo giudizio l’invalidità della delibera condominiale. Il fatto. Il proprietario di un appartamento facente parte di un supercondominio, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace competente, su richiesta dell’amministratore per il pagamento degli oneri condominiali. L’opponente, asserendo, tra l’altro, che il credito di cui al decreto ingiuntivo era stato estinto il giorno stesso della notifica, chiedeva la revoca del decreto opposto, previa declaratoria di nullità delle delibere condominiali connesse al medesimo decreto il condomino sosteneva, infatti, che le delibere condominiali fossero state assunte in maniera illegittima nella misura in cui imputavano ad esso, condomino di uno degli stabili facenti parte del supercondominio, le spese riferite a lavori riguardanti altri due immobili del supercondominio. Riteneva ancora l’opponente che l’amministratore avesse adottato quelle delibere erronee sul presupposto che l’assemblea generale del supercondominio avesse il potere di deliberare in ordine ai bilanci preventivi e consuntivi concernenti le spese attinenti singolarmente ciascuno dei distinti ed autonomi fabbricati. L’opposizione era rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. L’erede dell’opponente, succeduta frattanto al condomino deceduto, proponeva appello avverso la sentenza. Il Tribunale rigettava i motivi di gravame, in particolare quello concernente l’erronea qualificazione in termini di annullabilità e non già di nullità della delibera posta a fondamento del decreto ingiuntivo, con conseguente rilievo della sua mancata impugnazione e, quindi, di affermazione della piena efficacia del piano di riparto approvato. Osservava, infatti, il giudice dell’appello che il vizio d’imputazione delle spese rientrasse nelle ipotesi di annullabilità della deliberazione assembleare, posto che la nullità poteva configurarsi soltanto ove l’assemblea avesse inteso modificare i criteri legali o regolamentari quindi, mancando nel caso di specie l’espressa impugnazione della delibera, il vizio non poteva essere oggetto di esame da parte dei giudici. Avverso la decisione l’erede del condomino proponeva ricorso per Cassazione affidandolo a sei motivi. Resisteva con controricorso il supercondominio non svolgeva attività difensiva l’amministratore. Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve solo verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle delibere assembleari. Il motivo di cassazione che in questa sede interessa affrontare è quello relativo alla dedotta violazione e falsa applicazione degli articolo 1117, 1123, comma 3, 1136, 1137, 1138, 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., per nullità radicale delle delibere assembleari, per contrarietà a norme imperative. Argomenta il ricorrente che il condominio risulta composto da tre distinti edifici, costituenti condomini separati, autonomi ed indipendenti sebbene legati tra loro soltanto in relazione al servizio di portierato e di centrale termica, in relazione ai quali si configura senz’altro l’ipotesi del supercondominio. Pertanto, mentre le spese relative ai predetti servizi devono essere deliberate dai condomini di tutti i fabbricati, per quelle attinenti i singoli edifici ogni delibera va assunta soltanto dai comproprietari delle singole unità immobiliari. Da ciò, la nullità delle delibere poste a fondamento del decreto ingiuntivo perché concernenti spese non riconducibili ai sopradetti servizi comuni. Gli ermellini, attraverso il richiamo alla giurisprudenza prevalente in materia, hanno avuto occasione di statuire come in ambito condominiale, l’autonomo procedimento d’impugnazione delle delibere assembleari disciplinato dal legislatore all’articolo 1137 c.c., ha di per sé escluso che la medesima questione possa essere sollevata nel corso di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. In effetti, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate in tal senso cfr. Cass. civ. SS UU numero 26629/ 2009 . Nella medesima direzione si muove anche l’interpretazione dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile che, nel prevedere il particolare procedimento monitorio cui l’amministratore può ricorrere nei confronti dei condomini morosi, senza necessità di preventiva autorizzazione dell’assemblea, stabilisce che in tale ambito al giudice dell'opposizione non è consentito di sospendere il giudizio in attesa della definizione del diverso giudizio d'impugnazione, promosso ai sensi dell'articolo 1137 c.c. della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto, attesa la disciplina speciale e derogatoria del principio generale d'inesecutività del titolo ove impugnato, con allegazione della sua originaria invalidità assoluta, dettata per il condominio in tal senso cfr. Cass. civ. numero 4421/2007 . Con la conseguenza che l’oggetto del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo può vertere esclusivamente sull’accertamento della idoneità formale e sostanziale della documentazione posta a fondamento dell’ingiunzione e della persistenza o meno dell’obbligazione dedotta in giudizio. Applicando quindi i predetti principi di diritto al caso di specie, gli ermellini hanno ritenuto erroneamente proposta dal condomino ricorrente la domanda di accertamento incidentale di nullità delle delibere condominiali. Sicchè il giudice dell’appello, senza entrare nel merito della questione, avrebbe dovuto dichiarare improponibile la domanda.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza il 5 luglio - 18 settembre 2012, numero 15642 Presidente Triola – Relatore Vincenti Ritenuto in fatto 1. - In data 22 aprile 1998 il Giudice di pace di Roma emetteva in favore del Condominio omissis - civici numero 14 Condomino , numero 26 Condominio e numero 28 Condominio , decreto ingiuntivo per lire 1.113.104, a titolo di oneri condominiali, oltre interessi e spese, nei confronti di C S. , che veniva notificato, unitamente ad atto di precetto, il 14 maggio 1998. Lo S. - asserendo peraltro che il credito portato dal decreto ingiuntivo era stato estinto il giorno stesso in cui sarebbe stata effettuata la notificazione del provvedimento monitorio - proponeva, quindi, opposizione dinanzi allo stesso Giudice di pace di Roma, chiedendo che il decreto fosse revocato, previa declaratoria di nullità delle delibere condominiali ad esso connesse, relative agli esercizi 1995/96 e 1996/97, che avevano illegittimamente imputato ad esso condomino del Condominio Azalea numero 14 una serie di spese per lavori riguardanti gli altri due Condomini numero 2 6 e numero 28 e ciò in base all'erroneo presupposto che l'assemblea generale del supercondominio avesse il potere di deliberare in ordine ai bilanci preventivi e consuntivi concernenti le spese attinenti singolarmente a ciascuno degli anzidetti distinti ed autonomi fabbricati. Lo stesso opponente instava, altresì, in via riconvenzionale per la nullità o inefficacia del contratto stipulato tra l'amministratrice del Condominio omissis e la società 3D di Di Crescenzo Enrico e C. s.numero c., che aveva eseguito i lavori del condominiali, perché in conflitto di interessi e per infedele esecuzione del mandato, giacché l'anzidetta amministratrice R D.A. era contitolare della anzidetta società, avendo occultato tale circostanza ai condomini tutti. Lo S. chiedeva, infine, la condanna della D.A. al risarcimento dei danni, nonché la condanna del Condominio alla restituzione delle somme pagate in eccedenza dall'opponente, oltre al risarcimento dei danni deduceva articolate richieste istruttorie. 1.1. - Con sentenza non definitiva del 13 ottobre 1998, il Giudice di pace di Roma, nel contraddittorio tra le parti, respingeva l'eccezione di nullità della procura sollevata dall'opponente, dichiarava la competenza del Tribunale di Roma a conoscere soltanto della domanda riconvenzionale, respingendo, infine, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto. Avverso tale sentenza non definitiva lo S. proponeva riserva di appello. 1.2. - Con successiva sentenza definitiva del 18 ottobre 1999, lo stesso Giudice di pace rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dello S. , con condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali in favore del Condominio omissis e di R D.A. . 2. - Proponeva appello avverso le anzidette sentenze, non definitiva e definitiva, M.G M. , nella sua qualità di erede di C S. , deceduto. Il gravame veniva rigettato dal Tribunale di Roma con sentenza del 26 luglio 2005. 2.1. - Il giudice di appello dichiarava, preliminarmente, l'inammissibilità del giuramento decisorio richiesto con l'atto di appello e poi reiterato nel corso del giudizio, adducendo la sua inidoneità allo scopo, posto che, come formulato dal deferente chiedendosi all'amministratrice del condominio di giurare di aver ricevuto il pagamento della somma ingiunta e di essere socio della società che aveva stipulato il contratto del quale era invocato la declaratoria di nullità , la mancata prestazione del giuramento non avrebbe potuto concretare un riconoscimento della pretesa avversaria ed esser cosi posta a base della sentenza di condanna. Quanto al motivo con il quale si censurava l'inesistenza o l'invalidità della elezione di domicilio inserita nella procura apposta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo ove la D.A. aveva eletto domicilio presso di sé, senza indicare città, via e civico , il Tribunale riconosceva la correttezza della soluzione seguita dal giudice di primo grado, che aveva escluso che l'elezione di domicilio costituisse elemento della procura, tanto che la sua mancanza ne potesse determinare la nullità, posto altresì che l'articolo 58 disp. att. cod. proc. civ. disciplina proprio l'ipotesi di mancata elezione di domicilio. Peraltro, nel caso di specie l'elezione di domicilio presso lo studio dell'avvocato era contenuta nel ricorso e da esso si ricava attesa l'intima connessione tra procura e il ricorso a cui questa accede . In ordine alla doglianza relativa alla erronea indicazione del giudice competente per valore, giacché alla data della proposizione della domanda riconvenzionale la competenza era del pretore e non del tribunale, il giudice di secondo grado affermava che correttamente il primo giudice aveva indicato il tribunale, posto che la domanda risarcitoria era di valore indeterminato. Il Tribunale respingeva anche il motivo con il quale si denunciava l'erroneità della qualificazione, in termini di annullabilità e non già di nullità, della delibera posta a fondamento del decreto ingiuntivo, con conseguente rilievo della mancata impugnazione della stessa, derivandone quindi l'affermazione di efficacia del bilancio e del relativo piano di riparto approvato, tanto da consentire al creditore di chiedere ed ottenere l'ingiunzione di pagamento. A tal fine, il giudice di appello osservava che il dedotto vizio di imputazione delle spese rientrava nelle ipotesi di annullabilità della deliberazione assembleare, in quanto nella materia del riparto delle spese la nullità poteva configurarsi soltanto ove l'assemblea abbia inteso modificare i criteri legali o regolamentari . e non anche ove vengono in concreto ripartite le spese sulla base di criteri precedentemente formati . Di qui, la annullabilità della deliberazione della quale si doleva l'appellante, il cui vizio non poteva essere oggetto di esame in assenza di impugnazione della delibera stessa. Veniva, altresì, rigettato pure il motivo relativo alla pregiudizialità della questione di nullità del contratto concluso dalla Società 3D s.numero c. ed il Condominio omissis per essere l'amministratrice di quest'ultimo socia della prima, con erronea rimessione al giudice competente della sola domanda riconvenzionale risarcitoria e non anche della predetta domanda di nullità contrattuale. Il Tribunale rilevava come il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte di riconvenzionale eccedente la propria competenza per valore, era tenuto a rimettere al giudice competente soltanto la domanda riconvenzionale e non già l'intera causa, salvo disporre la sospensione ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ. del giudizio dinanzi a lui trattenuto, quale ipotesi che, però, non ricorreva nella fattispecie. Sicché, risultava corretta la decisione assunta dal Giudice di pace di Roma, che si era limitato a dichiarare la propria incompetenza per valore rispetto alla sola domanda riconvenzionale, la quale pertanto non poteva essere esaminata in sede di gravame. 3. - Ricorre per la cassazione di tale sentenza M.M.G. , quale di erede di C S. , affidando le sorti dell'impugnazione a sei motivi. Resiste con controricorso il Condominio omissis di via omissis . R D.A. , ritualmente intimata, non ha svolto difese. La M. ha depositato memoria, conumero la quale eccepisce, tra l'altro, l'inammissibilità del controricorso per tardività della sua notificazione e deposito. Considerato in diritto 1. - L'eccezione di inammissibilità del controricorso è infondata. L'articolo 370 cod. proc. civ. prevede che il controricorso debba notificarsi entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso e cioè dalla scadenza del ventesimo giorno dalla ultima notificazione del ricorso stesso, come dispone l'articolo 369 cod. proc. civ. occorre, dunque, avere riguardo alla sequenza temporale segnata dal combinato disposto degli articolo 369 e 370 citati e non già alla data di effettivo deposito del ricorso, di cui la controparte, del resto, non riceve comunicazione. Dalla notifica del controricorso decorre, poi, il termine di venti giorni per il suo deposito comma terzo dell'articolo 370 cod. proc. civ. . Nella specie, il ricorso per cassazione è stato notificato l'11 luglio 2006, per cui il termine stabilito ex lego per il relativo deposito veniva a scadere il 31 luglio successivo sicché — tenuto conto della sospensione dei termini processuali dal 1 agosto al 15 settembre, ex articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, numero 742 - il 5 ottobre successivo era il termine di scadenza per la notifica del controricorso, il quale, pertanto, risulta tempestivamente spedito per la notificazione il 2 ottobre e, comunque, tempestivamente notificato il 4 ottobre del pari tempestivo è stato il suo deposito, avvenuto in data 11 ottobre 2006. 2. - Con il primo articolato mezzo è denunciato, anzitutto, vizio di omesso esame di un punto decisivo correlato alla violazione dell'articolo 2736, primo comma, numero 1, cod. civ., nonché degli articolo 99, 233, 384 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ. La ricorrente denuncia un difetto di motivazione della sentenza in riferimento all'istanza di ammissione del giuramento decisorio deferito da essa parte appellante alla D.A. , vertente sia sul pagamento in data. 14 maggio 1998, da parte dei coniugi S. -M. e ricevuto dalla amministratrice del condominio D.A. , della somma di lire 1.113.104 per oneri condominiali, quale importo poi ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto, sia sulla circostanza per cui la stessa D.A. era contitolare della società 3D di Di Crescenzo Enrico e C. s.numero c., a decorrere dal 13 luglio 1992. Si trattava — argomenta la ricorrente - di giuramento richiesto in base a due autonome domande, aventi ciascuna il requisito della decisorietà, attenendo a fatti estintivi di diritti che erano idonei a produrre conseguenze giuridiche diverse e contrarie a quelle cui il giudice è invece pervenuto, per averne omesso l'esame tempestivamente , posto che la decisione sulla prova legale è avvenuta con la sentenza e non già durante la fase istruttoria, come reiteratameli te invocato da essa appellante circostanza, questa, riconosciuta nella sentenza stessa . Di qui, l'omesso esame, quale vizio della sentenza impugnata con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice, nel corso della fase istruttoria, in ordine a specifiche ed autonome domande che, ritualmente proposte, richiedevano una puntuale ed imprescindibile statuizione di accoglimento o di rigetto . 2.1. - A prescindere dall'irrituale proposizione del mezzo, erroneamente denunciandosi un vizio di motivazione a fronte dell'asserita omessa pronuncia del giudice, quale vizio che andava censurato in quanto error in procedendo, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 4, cod. proc. civ. più di recente, Cass., sez. Unumero , 22 maggio 2012, numero 8077 , esso è comunque privo di consistenza, giacché nulla vieta al giudice dinanzi al quale sia invocata l'ammissione del giuramento decisorio di pronunciarsi sull'istanza in sede di sentenza indirettamente, ma in senso inequivoco, tra le tante, Cass., sez. II, 8 maggio 1996, numero 4263 Cass., sez. II, 1 ottobre 1976, numero 3212 Cass., sez. III, 24 agosto 1962, numero 2652 , posto inoltre che con la sentenza medesima è addirittura revocabile l'ordinanza che abbia in precedenza ammesso il detto mezzo di prova legale, non avendo essa, nell'ambito del grado di giudizio in cui viene pronunciata, carattere definitivo ed irrevocabile Cass., sez. 6 - III, 20 luglio 2011, numero 15949 . Sicché, nessun vizio di omessa pronuncia è dato riscontrare nella specie, avendo il giudice di appello espressamente deciso, sebbene in sentenza e non già in sede istruttoria, sull'istanza di giuramento decisorio proposta dall'appellante. 2.2. - Con lo stesso mezzo è altresì censurata violazione e falsa applicazione dell'articolo 2736, primo comma, numero 1, cod. civ., e articolo 233 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ Si duole la ricorrente che il giudice di appello abbia ritenuto inammissibile, in quanto non idonea la formula usata , il giuramento decisorio de veritate deferito alla D.A. , amministratrice del Condominio omissis , il quale era stato formulato in due articoli separati, entrambi chiari e specifici tanto che lo stesso Tribunale non ha recato ad essi modifiche , contenenti l'enunciazione di fatti decisivi vertenti su punti controversi e caduti sotto la diretta attività di gestione dell'amministratore , tale dunque da determinare la definizione totale o parziale della causa. Il Tribunale, nel ritenere inammissibile l'istanza perché riproducente la tesi difensiva sostenuta dallo stesso appellante e non già della parte chiamata a giurare, non avrebbe, invece, tenuto conto che occorreva accertare soltanto la verità sui fatti storici della vicenda , quali quelli oggetto delle formule decisorie, rispetto alle quali il giurante aveva l'alternativa di prestare, rispondendo positivamente o negativamente, o rifiutare il giuramento. 2.3. - Anche questa ulteriore censura non può trovare accoglimento. Il motivo, infatti, non coglie la ratio della decisione resa dal Tribunale, che fonda l'inammissibilità dell'istanza di giuramento decisorio non già sugli aspetti relativi alle modalità formali della sua proposizione sui quali indugia la ricorrente, bensì sul contenuto stesso delle formule decisorie utilizzate, che sono state ritenute non suscettibili di integrare gli estremi della dichiarazione favorevole alla parte che è richiesta di renderla sotto giuramento. In altri termini, il Tribunale ha applicato il principio, enunciato più volte da questa Corte Cass., sez. I, 22 novembre 2006, numero 24855 Cass., sez. lav., 2 settembre 2003, numero 12779 Cass., sez. III, 16 novembre 1979, numero 5955 , per cui la formula del giuramento decisorio - oltre che risolversi in articoli separati, chiari e specifici, vertenti su fatti idonei a definire, in tutto o in parte, la lite - deve essere congegnata in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla. Sicché, un giuramento formulato in modo da non consentire l'attuazione di detto meccanismo è inammissibile, in quanto la sua mancata prestazione, non potendo essere considerata come riconoscimento della fondatezza della pretesa della parte avversa, non potrebbe essere posta a base delle sentenza di condanna apprezzamento in concreto, quello rimesso al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato e privo di vizi logici e giuridici. Risulta, dunque, evidente come il motivo di ricorso in esame manchi di censurare proprio il fondo della decisione assunta nella sentenza impugnata e cioè il fatto che il Tribunale abbia ritenuto che le modalità del deferimento del giuramento sull'avvenuto pagamento da parte dei coniugi S. -M. della somma poi oggetto del decreto ingiuntivo opposto Giuro e giurando affermo di aver ricevuto . , nonché del giuramento sulla qualità di socia della società 3D s.numero c. - esecutrice dei lavori condominiali - in capo alla D.A. , la quale, rivestendo anche la carica di amministratrice del Condominio omissis , si sarebbe trovata in una situazione di conflitto di interessi Giuro e giurando affermo di essere contitolare della Società 3D . , non vertevano su fatti che avrebbero giovato al dichiarante la stessa D.A. , riproducendo invece fatti favorevoli alla stessa parte che aveva deferito il giuramento e che alla parte alla quale esso era stato deferito avrebbero nuociuto. 3. - Con il secondo mezzo è dedotto vizio di ultrapetizione correlato all'articolo 112 cod. proc. civ. e agli articolo 184 e 384 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 4, cod. proc. civ La ricorrente si duole della decisione assunta dal Tribunale in ordine al motivo concernente la ritenuta non conformità, ai sensi dell'articolo 330 cod. proc. civ., della elezione di domicilio della D.A. in sede di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, nonostante che su tale capo di domanda fosse intervenuta rinuncia espressa con la memoria conclusionale, cosi da sollevare il giudice del gravame dal relativo esame. La deliberazione presa sul punto dal giudice di appello integrerebbe, quindi, un error in procedendo della sentenza, con ogni conseguenza giuridica . 3.1. - Il motivo è inammissibile. Esso contrasta con il principio, consolidato tra le tante, Cass., sez. II, 25 giugno 2010, numero 15353 Cass., sez. lav., 23 maggio 2008, numero 13373 , per cui l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'articolo 100 cod. proc. civ. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata sicché è inammissibile, per difetto d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico . Non fornisce, infatti, la ricorrente alcuna spiegazione circa il rilievo ad essa favorevole che potrebbe rivestire una eventuale cassazione del capo della sentenza impugnata che ha deciso su un motivo di gravame - con il quale si denunciava l'inesistenza o la nullità del decreto ingiuntivo opposto per vizio della procura dell'ingiungente - oggetto di rinuncia successiva alla sua proposizione, per di più statuendo in modo sfavorevole a quanto si intendeva postulare con il motivo rinunciato e, dunque, assecondando la stessa prospettiva che, alla luce di un giudizio di normale plausibilità, si deve ritenere abbia guidato l'appellante nella sua decisione di addivenire alla rinuncia. 4. - Con il terzo mezzo è prospettata violazione e falsa applicazione degli articolo 38, 40, 10, 12, 34, 36, 99, 112, 116, 117, 183, 184, 230, 312, 321, 342 cod. proc. civ. e degli articolo 1136, 1137, 2697 e 1421 cod. civ., del'articolo 63 disp. att. cod. civ., nonché degli articolo 24 e 111 Cost., in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 2 e 5, cod. proc. civ. vizio di omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia, nonché vizio di motivazione riconducibile ad omesso esame di documenti. La ricorrente si duole che il Tribunale, in ragione della insufficiente istruttoria delle controversia, abbia trascurato l'esame di specifiche ragioni e risultanze probatorie della causa medesima, tra le quali, anzitutto la mancata ammissione, sia in primo che in secondo grado, dell'interrogatorio formale della D.A. su circostanza di fatto rilevanti, cui si va ad aggiungere la trascuratezza del giudice di appello nella complessiva disamina dei documenti di causa. Sicché, quanto all'eccezione di incompetenza, essa era da ritenersi ritualmente proposta con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, posto che le relative conclusioni facevano riferimento alla nullità delle delibere assembleari connesse all'ingiunzione di pagamento, con ciò stesso eccependo l'incompetenza per valore del giudice di pace, in quanto insorta causa pregiudiziale da risolvere con efficacia di giudicato , cioè quella sull'accertamento sulla validità, o meno, delle delibere condominiali per gli esercizi 1995/96 e 1996/97, entrambe riferibili alle somme portate dal decreto ingiuntivo, con la conseguenza che l'adito giudice avrebbe dovuto rimettere l'intera causa alla cognizione del Tribunale. Il giudice di appello avrebbe invece limitato le ragioni della decisione alla domanda riconvenzionale risarcitoria, eludendo la questione fondamentale della incompetenza assoluta per ragioni di valore in ordine all'intera controversia, non potendosi ravvisare, nel caso di specie, una competenza funzionale del primo giudice . Ulteriore profilo di censura è dedotto in relazione al fatto che la sentenza avrebbe errato nel non considerare che individuazione del giudice competente per valore, nella fattispecie, andava stabilita per motivi di connessione di cui agli articolo 34, 36, 40 cod. proc. civ. , dovendosi decidere con efficacia di giudicato la questione pregiudiziale in relazione alla postulata declaratoria di nullità della deliberazione condominiale , sicché la competenza era quella del Tribunale, con esclusione di quella funzionale del giudice di pace. 4.1. - Il motivo è inammissibile per assoluta genericità della prospettazione là dove lamenta la mancata ammissione, da parte del giudice del gravame, dell'interrogatorio formale della parte convenuta, di cui assume la reiterazione in appello, senza per nulla specificare in che termini e rispetto a quali circostanze tale reiterazione è stata effettuata nell'atto di impugnazione, posto che nel motivo si esplicitano soltanto le circostanze oggetto della richiesta di prova avanzata dinanzi al giudice di primo grado. In mancanza della richiesta necessaria specificità della doglianza è impedito al Collegio - che non può avere accesso agli atti come giudice del fatto processuale, giacché sono dedotti i vizi di violazione di legge e di motivazione e non già quello di error in procedendo - ogni congruente apprezzamento sull'effettiva decisività, in termini di certezza e non solo di probabilità, della prova di cui si assume la mancata ammissione tra le altre, Cass., sez. III, 17 maggio 2007, numero 11457 . 4.2. - Quanto poi ai profili di censura che concernono la questione di competenza per valore del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda di accertamento incidentale della nullità delle delibere assembleari connesse a detto decreto, è sufficiente rilevare - a prescindere da ogni altra considerazione a cominciare da quella che un'eccezione in tal senso, come si evince chiaramente dallo stesso motivo di ricorso, non è stata mai sollevata dall'opponente, né poteva del resto essere, giacché in contraddizione con la pretesa da esso stesso svolta al fine di conseguire l'accertamento della nullità - che la loro inconsistenza è dimostrata già per il solo fatto che le doglianze medesime tendono a conseguire uno spostamento dell'intera causa dinanzi al giudice asseritamente competente per valore, contrastando con il principio per cui in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza ha carattere funzionale e inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, per cui rimane insensibile alle situazioni di connessione delineate dagli articolo 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ., e dall'articolo 40 in relazione alle cause in cui è competente il giudice di pace cosi, tra le altre, Cass., sez. II, 17 marzo 2006, numero 6054 si veda anche Cass., sez. III, 20 settembre 2006, numero 20324 . 5. - Con il quarto mezzo è denunciata violazione o falsa applicazione degli articolo 1173, 2072, 2697 cod. civ., nonché degli articolo 112, 216 e 384 cod. proc. civ. vizio di omessa pronuncia in ordine all'avvenuto pagamento di lire 1.113.104 effettuato in data 14 maggio 1998 da M.G M. in S. in favore del Condominio omissis , correlato al decreto ingiuntivo numero 7193/98 e notificato dopo il pagamento stesso. La ricorrente sostiene di aver espressamente riproposto in sede di gravame - sia con l'atto di impugnazione, sia con la comparsa conclusionale e le note di replica a quella di controparte dei quali atti riporta in ricorso ampi stralci - la questione erroneamente decisa dal Giudice di pace in ordine all'esclusione dell'avvenuto pagamento del credito di lire 1.113.104 vantato dal Condominio omissis , oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, si deduce esser stata sollevata anche l'ulteriore eccezione sul difetto delle condizioni di emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 633 cod. proc. civ., essendo in esso state incorporate parte delle spese relative all'esercizio 1995/96, senza fornire la relativa documentazione delibera assembleare e relativi allegati comprovante il credito condominiale. Ciò malgrado, il Tribunale di Roma avrebbe completamente dimenticato di adottare la necessaria statuizione di accoglimento o di rigetto in ordine al capo di domanda principale, avente ad oggetto il decreto ingiuntivo opposto numero 7193/98 di qui, il vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata. 5.1. - Il motivo è inammissibile. La ricorrente denuncia un vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata - per aver essa completamente dimenticato di statuire sulla domanda di revoca o annullamento del decreto ingiuntivo opposto per l'effettuato pagamento del credito da esso recato - ma diversamente, peraltro, da quanto prospettato con altri motivi con i quali parimenti si duole di un'omessa pronuncia deducendo la violazione o falsa applicazione di norme diritto, talune sostanziali ed altre processuali tra cui l'articolo 112 cod. proc. civ. e non già denunciando un error in procedendo ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 4, cod. proc. civ La deduzione è, dunque, in contrasto con il principio - che costituisce ormai diritto vivente, giacché corroborato di recente dalla pronuncia delle Sezioni Unite civili numero 8077 del 22 maggio 2012 - per cui l'omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, integra una violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'articolo 360, primo comma, numero 4, cod. proc. civ., e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero come vizio della motivazione Cass., sez. III, 26 gennaio 2006, numero 1701 ma, nello stesso senso, anche Cass., sez. III, 11 novembre 2005, numero 22897 Cass., sez. III, 4 giugno 2007, numero 12952 Cass., sez. II, 17 dicembre 2009, numero 26598 Cass., sez. V, 18 maggio 2012, numero 7871 . Ciò in quanto la denuncia di un error in iudicando, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3 cod. proc. civ., o per vizi della motivazione, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5 cod. proc. civ., presuppone che il giudice di merito abbia preso in esame la questione prospettatagli e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto, e consente alla parte di chiedere, ed al giudice di legittimità di effettuare, una verifica in ordine alla correttezza giuridica della decisione ed alla sufficienza e logicità della motivazione, sulla base del solo esame della sentenza impugnata sicché, tale censura non può riguardare l'omessa pronuncia del giudice di secondo grado in ordine ad uno dei motivi dedotti nell'atto di appello, la quale postula la denuncia di un error in procedendo, ai sensi dell'articolo 360 numero 4 cod. proc. civ., in riferimento al quale il giudice di legittimità può esaminare anche gli atti del giudizio di merito, essendo giudice anche del fatto, inteso in senso processuale Cass., sez. I, 22 novembre 2006, numero 24856 le esplicitate ragioni sono poi sviluppate in motivazione dalla citata sentenza delle Sezioni Unite numero 8077 del 2012 . Del resto, l'impossibilità di scrutinare il fatto processuale non è, nella specie, senza rilievo sostanziale, posto che con il motivo in esame si deduce di aver posto la questione dell'adempimento del credito ingiunto, ma si manca del tutto di puntualizzare il tenore della domanda formulata dinanzi al giudice di primo grado, la quale, come emerge dallo stesso ricorso per cassazione p. 17 , era imperniata sulla revoca del decreto ingiuntivo previa declaratoria di nullità delle delibere assembleari ad esso connesse , con ciò palesandosi una astratta incompatibilità con la rilevanza, in termini di effettiva pretesa e non già solo di argomentazione a sostegno della domanda, che si assume attribuita all'adempimento stesso giacché esplicante effetti che prescindono del tutto dalla questione di invalidità delle delibere , che, per l'appunto, soltanto l'esame degli atti avrebbe potuto chiarire. 6. - Con il quinto mezzo è dedotta violazione e falsa applicazione degli articolo 1117, 1123, comma 3, 1136, 1137, 1138, 2697 cod. civ., ed ogni altra norma applicabile , in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3, c.d. proc. civ. nullità radicale della delibera assembleare del 31 dicembre 1997 e di quella con essa connessa del 9 ottobre 1996, per contrarietà a norme imperative . Si espone anzitutto che il Condominio omissis è composto da tre distinti edifici - palazzine XXXXXX relativa ad essa ricorrente , XXXXXXX, XXXXXXX costituenti condomini separati, autonomi ed indipendenti sotto i profili strutturale, funzionale e gestionale , legati al complesso immobiliare omissis soltanto in relazione al servizio di portierato e alla centrale termica per il riscaldamento e l'acqua sanitaria, versandosi così in ipotesi di supercondominio . Sicché, mentre le spese relative al servizio di portierato ed a quelle della centrale termica devono essere deliberate dai condomini di tutti i fabbricati, nessun diritto o interferenza può essere esercitato dai condomini delle Palazzine omissis , al di fuori delle proprie ed autonome gestioni, attinenti ai singoli condomini, atteso che ogni deliberazione da adottare spetta in via esclusiva al gruppo dei venti o più comproprietari di ciascun edificio . Argomentando diffusamente, la ricorrente adduce, quindi, che il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto concerneva spese condominiali non riconducibili al condominio XXXXXX, con conseguente nullità delle delibere che le avevano approvate in danno dei coniugi S. -M. , condomini della palazzina XXXXXX. E - si precisa nel ricorso - tale nullità, di carattere assoluto, era stata eccepita pregiudizialmente in sede di gravame assumendosi che i rendiconti annuali . sono stati illegittimamente approvati senza tener conto delle effettive spese sostenute da ciascuna palazzina in base al criterio della proprietà separata, in violazione degli articolo 1136 e 1123, terzo comma, cod. civ. , là dove il giudice di appello non avrebbe neppure tenuto conto che i diritti spettanti a ciascun condomino in base agli atti di acquisto sulle parti comuni di un singolo condominio nella specie, quello della palazzina XXXXXX , non possono essere oggetto di delibere assembleari approvate a maggioranze diverse da quelle stabilite dall'articolo 1136 cod. civ. . 6.1. - Il motivo è inammissibile. Va anzitutto rammentato - alla stregua dell'orientamento prevalente di questa Corte Cass., sez. II, 8 agosto 2000, numero 10427 Cass., sez. II, 24 agosto 2005, numero 17206 Cass., sez. II, 31 gennaio 2008, numero 2305 Cass., sez. II, 20 luglio 2010, numero 17014 argomenti in tal senso anche da Cass., sez. unumero , 18 dicembre 2009, numero 26629 e, in motivazione, da Cass., sez. unumero , 27 febbraio 2007, numero 4421 - che l'amministratore del condominio può promuovere il procedimento monitorio per la riscossione degli oneri condominiali e l'eventuale opposizione da parte del condomino ingiunto potrà riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, ma non può estendersi alla nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l'approvazione delle spese condominiali, che dovranno invece essere fatte valere in via separata con l'impugnazione di cui all'articolo 1137 cod. civ., dal momento che l'attualità del debito non è subordinata alla validità della delibera, ma solo alla sua perdurante efficacia. A tal riguardo, si è precisato dalla citata Cass., sez. unumero , 27 febbraio 2007, numero 4421 che il legislatore, onde consentire il tempestivo adempimento del condizionante dovere di riscossione dei contributi condominiali, ha attribuito all'amministratore, con l'articolo 63 disp. att. c.c., il potere di chiedere decreto ingiuntivo, al quale ha anche riconosciuto il carattere dell'immediata esecutività, nei confronti dei condomini morosi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea senza neppure necessità d'autorizzazione alcuna da parte del detto organo deliberante e pluribus, Cass. 9.12.05 numero 27292, 5.1.00 numero 29, 29.12.99 numero 14665, 15.5.98 numero 4900 correlativamente, nel riservare, con l'articolo 1137 c.c., ad autonomo giudizio ogni controversia sull'invalidità delle deliberazioni assembleari, ha anche escluso che qualsivoglia questione al riguardo possa essere sollevata nell'ambito dell'eventuale opposizione al provvedimento monitorio, l'oggetto di tale giudizio rimanendo, in tal modo, circoscritto all'accertamento dell'idoneità formale validità del verbale e sostanziale pertinenza della pretesa azionata alla deliberazione allegata della documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione e della persistenza o meno dell'obbligazione dedotta in giudizio Cass. 8.8.00 numero 10427, 29.8. 1994 numero 7569 . Sicché, non avrebbe potuto l'opponente proporre dinanzi al giudice di pace la domanda di accertamento incidentale con efficacia di giudicato della nullità delle delibere assembleari asseritamente connesse al decreto ingiuntivo opposto e il giudice adito ovvero il tribunale investito dell'impugnazione della sentenza di primo grado avrebbero dovuto dichiarare improponibile la domanda stessa, senza entrare nel merito della questione che essa poneva. Tuttavia, posto che il dispositivo della sentenza di appello si limita a rigettare il gravame ed a confermare le sentenze impugnate non definitiva e definitiva e che nel dispositivo della sentenza definitiva emessa dal giudice di primo grado come riportato in ricorso p. 8 non vi è espressa statuizione sulla avanzata domanda di accertamento confermandosi il decreto ingiuntivo con rigetto dell'opposizione , si può pervenire, in forza dei poteri di cui all'articolo 384, quarto comma, cod. proc. civ., a correggere la motivazione della sentenza impugnata nel senso anzidetto, rimanendo fermo il dispositivo che statuisce unicamente in ordine al profilo della debenza dell'importo creditorio recato dal decreto ingiuntivo opposto. Ne consegue che la censura proposta dalla ricorrente, ancor prima che infondata, è priva del necessario supporto dell'interesse attuale ad impugnare. 7. - Con il sesto mezzo è dedotto vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione degli articolo 1362 e segg., 1394 cod. civ. e dell'articolo 65 disp. att. cod. civ., nonché degli articolo 99 e 112 cod. proc. civ., in relazione al'articolo 360, primo comma, numero 4, cod. proc. civ La ricorrente si duole dell'omessa pronuncia sul capo di domanda concernente la riconvenzionale, volta ad ottenere l'annullamento del contratto di appalto con conseguenti danni , formulata sull'assunto della situazione di conflitto di interessi, occultata ai condomini, riguardante l'amministratrice D.A. , giacché socia della Società 3D di Crescenzo Enrico e C. s. numero e. con la quale aveva stipulato l'anzidetto contratto. La cognizione di tale domanda riconvenzionale, proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, fu rimessa dal Giudice di Pace di Roma al giudice competente, senza peraltro provvedere alla nomina di un curatore speciale ai sensi dell'articolo 65 disp. att. cod. civ. in ragione della sussistente situazione di conflitto di interessi, peraltro concernente anche il difensore che aveva assunto contemporaneamente la difesa del Condominio omissis e del suo amministratore. Sicché, deduce la ricorrente, il Tribunale, nonostante avesse l'obbligo di decidere sulla domanda riconvenzionale, si sarebbe limitato ad affermare che la stessa, avendo il Giudice di pace correttamente dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla questione sollevata in via riconvenzionale , essa non può essere esaminata in questa sede , con ciò violando l'articolo 112 cod. proc. civ., mancando una statuizione di accoglimento o di rigetto in ordine a tale capo di domanda . 7.1. - Il motivo è infondato. Non sussiste, infatti, la denunciata omissione di pronuncia da parte del giudice di appello, posto che la sentenza impugnata non ha statuito sull'accoglimento o sul rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente a decreto ingiuntivo in quanto ha deciso per l'incompetenza del giudice dell'opposizione a pronunciarsi su di essa, spettando la relativa cognizione, ratione valoris, al Tribunale e non già all'adito Giudice di pace. E ciò ha fatto confermando sul punto la congruente e corretta decisione assunta dallo stesso giudice di primo grado, in conformità ai principi che governano l'attribuzione di competenza funzionale al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, che in precedenza sono stati già richiamati. 8. - Il rigetto del ricorso comporta, di per sé, la reiezione della domanda di responsabilità aggravata avanzata, ai sensi dell'articolo 96 cod. proc. civ., nei confronti dell'amministratore del Condominio omissis . Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del grado in favore del controricorrente Condominio omissis di via omissis , che liquida in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.