Polizia “segugia”: il giudice non può aprire le manette che sono scattate

Lo stato di quasi-flagranza sussiste, e quindi l’arresto è legittimo, anche qualora sia trascorso un certo lasso di tempo, pure non breve, durante il quale, comunque, l’azione della polizia giudiziaria si sia svolta senza soluzione di continuità, anche per l’espletamento degli accertamenti volti a qualificare la gravità del fatto, per valutare l’esercizio della facoltà di arresto.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 26017, depositata il 17 giugno 2014. Il caso. Il tribunale di Perugia non convalidava l’arresto di un’indagata, in concorso con un’altra persona, per il reato di furto aggravato. Secondo i giudici, l’indagata non era stata fermata nell’atto di compiere l’azione delittuosa, per cui non sussisteva la condizione della flagranza non era stata arrestata a seguito di inseguimento, ma, al contrario, si era recata spontaneamente in caserma non era stata sorpresa con tracce evidenti da cui apparisse il fatto commesso, perché gli elementi di sospetto a suo carico la complice era stata trovata in possesso della borsa dell’imputata, contenente gli effetti personali ed il documento d’identità erano stati colti immediatamente, ma non erano apprezzabili, trattandosi di cose non nella sua disponibilità. Infine, l’indagata era stata identificata a distanza di tempo dal furto e solo in seguito alla sua comparizione spontanea in caserma. Il pm ricorreva in Cassazione, lamentando la mancata applicazione dello stato di quasi-flagranza, in quanto le ricerche del reo erano state intraprese subito in modo mirato, essendo stati trovati i documenti d’identità della donna. Collegamento immediato. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che lo stato di quasi-flagranza, ai sensi dell’articolo 382 c.p.p., si caratterizza per lo stretto collegamento tra la condotta commissiva del reato, o quella ad essa immediatamente successiva, e la percezione della medesima da parte della polizia giudiziaria. Tale stato implica che la polizia giudiziaria abbia avuto immediata e contestuale percezione della commissione del reato e che, in forza della stessa, abbia posto in essere una tempestiva attività di localizzazione ed apprensione degli autori del reato. Arresto legittimo, anche dopo un periodo non breve. Questo collegamento sussiste, per cui l’arresto è legittimo, anche qualora sia trascorso un certo lasso di tempo, pure non breve, durante il quale, comunque, l’azione della polizia giudiziaria si sia svolta senza soluzione di continuità, anche per l’espletamento degli accertamenti volti a qualificare la gravità del fatto, per valutare l’esercizio della facoltà di arresto. Nel caso di specie, il rinvenimento nella borsa della complice degli effetti personali dell’indagata dopo che le commesse del negozio in cui era avvenuto il fatto avevano notato lo scambio di borse tra le due costituiva una traccia evidente che portava inevitabilmente alla donna. Non poteva, quindi, assumere rilievo la circostanza che questa, peraltro consapevole che la polizia fosse a conoscenza della sua identità, si fosse poi spontaneamente presentata in caserma. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e riconosceva la piena legittimità dell’arresto operato.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 febbraio – 17 giugno 2014, numero 26017 Presidente Lombardi – Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Perugia non convalidava l'arresto di H.G. , indagata - in concorso con altra persona - del reato di furto aggravato, ai sensi degli articolo 110, 624, 625 numero 2, cod. penumero per essersi, in concorso tra loro, impossessate al fine di trame profitto di numero 6 capi di abbigliamento per bambini, per un valore complessivo di Euro 107,00, sottraendoli al detentore T.V. , responsabile del punto vendita Originals Marins, con l'aggravante del mezzo fraudolento consistito nel distrarre la commessa facendo richiesta di mercé presente solo in magazzino al fine di poter eludere la sorveglianza visiva, oltre che scambiandosi le borse . Osservava il giudicante che, pur ravvisandosi i gravi indizi di reato, alla luce delle risultanze indicate nel verbale di arresto, non sussistevano nei confronti dell'indagata i presupposti né della fragranza né della quasi-flagranza, ai sensi dell'articolo 382 cod. proc. penumero , considerato che a l'indagata non era stata fermata nell'atto di compiere l'azione delittuosa e, pertanto, non sussisteva la condizione della flagranza b non era stata arrestata a seguito d'inseguimento, ma, al contrario, era stata lei stessa a recarsi volontariamente in Caserma c non era stata sorpresa con tracce da cui appariva evidente che avesse, poco prima, commesso, giacché gli elementi di sospetto a suo carico dovuti al fatto che la coindagata era stata trovata in possesso della sua borsa, contenente effetti personali ed il documento d'identità erano stati colti immediatamente, ma non erano apprezzabili in quanto si trattava di cose che non erano nella sua disponibilità. Del resto, l'indagata, per quanto si è detto, era stata identificata a distanza di tempo dal furto e solo a seguito di spontanea comparizione in Caserma. 2. Avverso tale pronuncia il P.m. di Perugia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, sul rilievo della manifesta erroneità della pronuncia impugnata, sussistendo i presupposti della quasi flagranza, posto che - alla stregua di pacifico insegnamento giurisprudenziale di legittimità - le ricerche del reo erano state intraprese subito in modo mirato, essendo stati, addirittura, trovati i documenti d'identità della stessa indagata. 3. La censura è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice che lo stato di quasi-flagranza, ai sensi dell'articolo 382 cod. proc. penumero , si caratterizza per lo stretto collegamento tra la condotta commissiva del reato, o quella ad essa immediatamente successiva, e la percezione della medesima da parte della polizia giudiziaria. Lo stato di quasi-flagranza implica, infatti, che la polizia giudiziaria abbia avuto immediata e contestuale percezione della commissione del reato e che, in forza della stessa, abbia posto in essere una tempestiva attività di localizzazione ed apprensione degli autori del reato Sez. 2, 6.7.2007, numero 35458, rv. 237802 . Il collegamento anzidetto sussiste - e l'arresto è legittimamente operato - anche quando sia trascorso un certo lasso di tempo, anche non breve, durante il quale, però, l'azione della polizia giudiziaria si sia svolta senza soluzione di continuità, anche per l'espletamento degli accertamenti volti a qualificare la gravità del fatto, al fine di valutare l'esercizio della facoltà di arresto Sez. 6, 14.1.2004, numero 19392, rv. 228455 . Nel caso di specie, tutto questo si è verificato, posto che, anche in ragione del rinvenimento, nella borsa della coindagata, degli effetti personali di H.G. , dopo che le commesse dell'esercizio avevano notato lo scambio di borse tra le due donne, non v'è dubbio che le ricerche della p.g. avevano una traccia evidente che portava inevitabilemnte all'odierna ricorrente, senza che potesse assumere rilievo la circostanza che l'indagata - ben consapevole di quanto sopra e, dunque, del fatto che gli organi di polizia erano a conoscenza della sua identità - si fosse spontaneamente presentata in Caserma. Nell'apprezzamento dei presupposti della quasi-flagranza il decidente è, dunque, incorso in errore di giudizio, che è ragione di nullità del provvedimento impugnato, da dichiarare, pertanto, nei termini indicati in dispositivo. L'annullamento va pronunciato senza rinvio giacché, nella fase in cui è giunto il procedimento che, nelle more, ha proseguito il suo corso , sarebbe, ovviamente, inutile un rinnovato giudizio di convalida, pur dovendosi riconoscere, in questa sede, la piena legittimità dell'arresto operato dalla polizia giudiziaria. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, stante la legittimità dell'arresto, limitatamente alla mancata convalida dell'arresto di H.G. , che dichiara legittimamente eseguito.