La competenza relativa a controversie su contratti per l’acquisto di strumenti finanziari negoziati fuori dai locali commerciali va determinata ai sensi dell’articolo 63 d.lgs. numero 206/2005 codice del consumo , secondo cui la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 11860, depositata il 27 maggio 2014. Il caso. Dei privati convenivano in giudizio, davanti al tribunale di Fermo, una banca per ottenere la dichiarazione di invalidità dei contratti di investimento immobiliare e di quelli accessori sottoscritti, oltre al rimborso del capitale perduto ed al risarcimento dei danni. La convenuta eccepiva l’incompetenza del tribunale di Fermo e l’eccezione veniva accolta dai giudici, che rimettevano gli atti al tribunale di Roma. Questo, a sua volta, declinava la propria competenza, ritenendo la competenza territoriale inderogabile del tribunale di Fermo quale foro di residenza del consumatore. I privati ricorrevano, quindi, in Cassazione, chiedendo la dichiarazione della competenza del tribunale di Fermo. Foro del consumatore. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che la competenza relativa a controversie su contratti per l’acquisto di strumenti finanziari negoziati fuori dai locali commerciali va determinata ai sensi dell’articolo 63 d.lgs. numero 206/2005 codice del consumo , secondo cui la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore. Questa norma è, infatti, attuabile, dato che l’articolo 46 d.lgs. numero 206/2005 esclude, nell’ipotesi di contratti relativi a strumenti finanziari, l’applicabilità delle sole norme contenute nella sezione prima dello stesso capo particolari modalità di conclusione del contratto , concernenti la disciplina dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali, e non anche delle norme contenute nella sezione terza disposizioni comuni . Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiarava la competenza del tribunale di Fermo, adito dai consumatori, in quanto tribunale del luogo della loro residenza.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 16 aprile – 27 maggio 2014, numero 11860 Presidente Di Palma – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che 1. S.A. e L. e G.L. hanno convenuto in giudizio M.A. e la Sanpaolo Invest SIM s.p.a. per ottenere la dichiarazione di invalidità dei contratti di investimento mobiliare e dei contratti accessori sottoscritti da S.F. e G.L. e la condanna al rimborso del capitale perduto e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dalla negoziazione. 2. Si è costituito M.A. e ha eccepito l'incompetenza per territorio ex articolo 18 e 20 c.p.c. del Tribunale di Fermo. La Sanpaolo Invest ha aderito all'eccezione che è stata accolta dal Tribunale di Fermo con ordinanza del 24 gennaio 2013 con la quale ha rimesso gli atti al Tribunale di Roma dichiarato competente. 3. La causa è stata riassunta dagli odierni ricorrenti davanti al Tribunale di Roma che ha declinato la propria competenza ritenendo la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Fermo quale foro di residenza del consumatore. 4. Con ricorso del 10 ottobre 2013 S.A. e L. e G.L. hanno chiesto a questa Corte di dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Fermo. Ritenuto che 5. La competenza - relativa alla presente controversia che concerne un contratto per l'acquisto di strumenti finanziari negoziato fuori dai locali commerciali - va determinata ai sensi dell'articolo 63 del codice del consumo d.lgs. 6 settembre 2005, numero 206 , che resta applicabile in quanto l'articolo 46 del codice esclude - con riguardo ai contratti relativi a strumenti finanziari - l'applicabilità delle sole norme contenute nella sezione prima dello stesso capo, concernenti la disciplina dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali, e non anche delle norme contenuto nella sezione terza, del capo cui entrambe appartengono Cass. civ. sezione VI - 3 numero 8167 del 3 aprile 2013 . 6. Deve essere conseguentemente dichiarata la competenza del Tribunale di Fermo adito dal consumatore in quanto tribunale del luogo della sua residenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Fermo cui rinvia la causa anche per le spese del presente procedimento.