Il rapporto qualificato dall’articolo 609 quater, comma 1, numero 2, c.p., sussiste tra autore del reato e persona offesa nel caso in cui il primo sia un insegnate presso la scuola frequentata dalla seconda, anche se l’uomo è un supplente e non un docente diretto della minore e se gli atti sessuali occasionali sono consumati al di fuori del contesto scolastico.
Il caso. Un uomo veniva condannato dalla Corte d’Appello di Milano, in conferma delle sentenza del GIP di Pavia, per il reato di cui all’articolo 609 quater c.p., avendo compiuto atti sessuali con una minore di 16 anni a lui affidata per ragioni di vigilanza. Infatti, il condannato era insegnante di storia dell’arte presso la scuola frequentata dalla persona offesa. Il ricorso per cassazione vede tra i motivi la censura dell’applicazione dell’articolo 609 quater, comma 1, numero 2, c.p Sul punto, si sostiene, infatti, che non vi sarebbe stato affidamento della minore, dato che l’imputato era stato presente come docente nella classe frequentata dalla vittima solo in due occasioni come supplente, comunque in epoca successiva alla conoscenza tra i due. Affidamento per ragioni di istruzione. La Suprema Corte giudica il ricorso infondato. In particolare, riguardo alla configurabilità della relazione di affidamento per ragioni di istruzione viene richiamato il costante orientamento giurisprudenziale del giudice di legittimità. Un simile rapporto tra autore del reato e vittima sussiste, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, anche quando si tratti di un affidamento temporaneo o occasionale. Nel caso di specie, gli abusi sessuali sono stati compiuti «nell’ambito del rapporto di affidamento che si instaura tra insegnanti e alunni della medesima struttura scolastica» è perciò irrilevante che la minore non fosse allieva diretta dell’imputato, ma frequentasse l’istituto scolastico in cui egli insegnava. Infatti, l’insegnante può dirsi investito di compiti di vigilanza e custodia di tutti gli allievi che frequentano la scuola dove lavora, essendo anche stato incaricato di sostituire i colleghi. Nessuna attenuante. La Cassazione respinge anche l’argomentazione con cui il ricorrente chiede una diminuzione della pena ritenendo il fatto di minore gravità, data l’occasionalità dei rapporti sessuali consumati tre nell’arco di sei mesi . La circostanza attenuante di cui al comma 4 dell’articolo 609 quater c.p. non è configurabile nel caso concreto, visto che la scansione temporale e la frequenza dei rapporti completi - che in ogni caso si sommano ad altri atti sessuali di diverso tipo – è irrilevante ai fini del riconoscimento di una diminuzione di pena.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 14 marzo – 10 luglio 2012, numero 27282 Presidente Mannino – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. - Con sentenza del 2 marzo 2011, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Pavia del 21 novembre 2006, resa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui agli articolo 81, secondo comma, e 609 quater del codice penale, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compiuto atti sessuali toccamenti reciproci delle parti intime e rapporti sessuali completi con una minore di anni 16, a lui affidata per ragioni di istruzione vigilanza, essendo la stessa allieva della scuola ove l'imputato era docente di storia dell'arte. 2 - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Con un primo motivo di impugnazione, si contestano la sussistenza del rapporto qualificato di cui all'articolo 609 quater, primo comma, numero 2 , cod. penumero , nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa l'affidamento della persona offesa all'imputato. Lamenta la difesa che la Corte d'appello, anziché attingere a concreti elementi di fatto tali da dimostrare la sussistenza di detto rapporto, ne ha affermato la sussistenza solo ed esclusivamente in virtù del fatto che l'imputato era docente presso il plesso scolastico frequentato dalla persona offesa. Precisa la difesa che l'imputato era stato presente nella classe frequentata dalla vittima soltanto per due ore di sostituzione del docente della classe stessa, ma in epoca successiva alla conoscenza tra i due e all'inizio della loro frequentazione frequentazione che era cominciata liberamente e indipendentemente dai ruoli ricoperti all'interno della scuola. Ne conseguirebbe che nessun condizionamento era stato esercitato sulla capacità volitiva e decisionale della minore dalla sua qualità di docente. Del resto, anche in linea di principio, l'affidamento occasionale o temporaneo dovrebbe comunque essere connotato dal requisito della costanza, pur con qualche interruzione. 2.2. - Si deducono, in secondo luogo, l'erronea applicazione dell'articolo 609 quater, comma 3, cod. penumero e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla prova della sussistenza del fatto. Rileva il ricorrente che, a favore della configurabilità della fattispecie come di minore gravità, depone il numero dei rapporti sessuali, che sarebbero stati solo tre in un arco temporale compreso tra la fine di OMISSIS . Da ciò deriverebbe che l'imputato e la persona offesa non avevano attribuito grande importanza alla sfera sessuale nell'ambito del loro rapporto, il quale coinvolgeva, piuttosto, la sfera affettiva ed emotiva. A ciò dovrebbe aggiungersi - prosegue la difesa - la considerazione che i rapporti sessuali erano avvenuti in luoghi aperti al pubblico parcheggi e che vi erano stati fitti scambi di sms affettuosi fra i due. Quanto allo svolgimento della relazione, il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente individuato come giorno del primo rapporto sessuale completo la data del fidanzamento tra i due OMISSIS e non un momento successivo, nel quale la minore aveva già compiuto 16 anni essendo nata nel OMISSIS . Considerato in diritto 3. - Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 3.1. - Con un primo motivo di doglianza, si contesta la configurabilità della relazione di affidamento per ragioni di istruzione di cui all'articolo 609 quater, primo comma, numero 2 , cod. penumero , sul rilievo che l'imputato non sarebbe stato un docente della classe frequentata dalla persona offesa e che sarebbe stato presente in quella classe solo per una sostituzione ed in epoca successiva all'inizio della sua frequentazione con la persona offesa stessa. La censura è infondata. Quanto al rapporto di affidamento per ragioni di istruzione di cui all'articolo 609 quater, primo comma, numero 2 , cod. penumero , deve rilevarsi che - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte sez. 3, 30 settembre 2002, numero 38057, Rv. 223789 sez. 3, 22 maggio 2007, numero 21815, Rv. 236735 Sez. 3, 13 maggio 2009, numero 24803, Rv. 244124 Sez. 3, 7 luglio 2010, numero 35809, Rv. 248619 - tale rapporto sussiste anche quando si tratti di un affidamento temporaneo od occasionale. Correttamente, dunque, si è ritenuto che, nella specie, gli abusi sessuali siano stati commessi nell'ambito del rapporto di affidamento che si instaura tra insegnanti e alunni della medesima struttura scolastica sicché è irrilevante che la minore, che frequentava la scuola, non fosse allieva diretta dell'imputato. Nella specie, l'imputato, era sicuramente, anche in assenza di un diretto rapporto di istruzione con la vittima, componente della struttura scolastica e, dunque, investito di compiti di vigilanza e custodia di tutti gli allievi che la frequentavano, essendo anche incaricato di svolgere sostituzioni nelle varie classi, che lo ponevano in diretto contatto con essi. 3.2. - Del pari infondato è il secondo motivo di impugnazione, con cui si contestano la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui al quarto comma dell'articolo 609 quater cod. penumero e, più in generale, la motivazione della sentenza circa scansione temporale della relazione tra l'imputato e la persona offesa. Deve rilevarsi che, quanto alla mancata configurabilità dell'ipotesi di minore gravità, la sentenza censurata contiene una motivazione ampiamente circostanziata e corretta, perché rileva, in sintesi, che a contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la vittima non può essere qualificata come un soggetto disinibito e disinvolto b i luoghi scelti dall'imputato per appartarsi non hanno particolare significato, essendo comunque sufficientemente isolati, frequentati anche di notte e del tutto idonei a compiere attività sessuali di ogni tipo c anche a prescindere dalla data di compimento di atti sessuali completi in ogni caso verificatisi , l'inesperienza della persona offesa, collegata alla creazione di un rapporto di dipendenza con l'imputato e le conseguenze da lei patite sul piano psicologico, costituiscono un profilo di gravità rilevante. Quanto, poi, alla scansione temporale dei rapporti sessuali completi, la Corte d'appello correttamente osserva che la stessa è irrilevante, perché dalle dichiarazioni della persona offesa - da considerarsi ampiamente circostanziate e credibili - emerge che vi erano stati, comunque, numerosi atti sessuali prima del compimento del sedicesimo anno di età atti che - visto il tenore generale e onnicomprensivo della norma incriminatrice - integrano pacificamente la fattispecie di reato, per la quale, in ogni caso, è stato applicato un complessivo trattamento sanzionatorio prossimo al minimo edittale. 4. - Ne consegue il rigetto dei ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.