Assolutamente irrilevante il breve arco temporale, appena 9 minuti, trascorso tra il passaggio, a tutta velocità, del veicolo e la contestazione della violazione all’uomo alla guida, raggiunto e fermato dai Carabinieri perché beccato senza casco. Comunque, quei minuti non possono mettere in dubbio la concretezza dell’infrazione.
Fatale il passaggio sotto il naso della pattuglia dei Carabinieri. Conseguenziale la multa per l’uomo, beccato alla guida di una ‘Vespa’, però senza indossare il casco. Assolutamente irrilevante, invece, il fatto che la violazione sia stata contestata in ritardo rispetto alla ‘fotografia’ scattata dai Carabinieri. Cass., ord. numero 11632/2014, Sesta Sezione Civile, depositata oggi Ritardo. Nessun dubbio, secondo l’accusa, sull’illecito – e pericoloso – comportamento tenuto dall’uomo, beccato a guidare una ‘Vespa’, però ignorando completamente l’obbligo del casco protettivo. Decisiva la «contestazione» effettuata da una pattuglia dei Carabinieri, e messa ‘nero su bianco’ con un «verbale» ad hoc. E questa linea di pensiero, nonostante l’«opposizione» da parte dell’uomo, è condivisa dal Giudice di pace. Di diverso avviso, invece, i giudici del Tribunale, i quali ritengono illegittimo il «verbale di contestazione», perché è mancata «la prova chiara che il veicolo abbia commesso l’infrazione» in quanto «non è stato fermato» subito. Ma questa decisione viene smentita completamente dai giudici del Palazzaccio, i quali ritengono salva la « forza probatoria che va riconosciuta al verbale di accertamento della violazione». Ciò perché è illogico, spiegano i giudici, «trarre, in via automatica, dal ritardo nella contestazione della violazione la mancanza di prova della commissione dell’infrazione». A maggior ragione tenendo presente che, in questa vicenda, la «contestazione», da parte dei Carabinieri, è «avvenuta a nove minuti dall’accertamento» perché la ‘Vespa’ «procedeva a forte velocità».
Corte di Cassazione, sez. IV Civile – 2, ordinanza 11 aprile – 26 maggio 2014, numero 11632 Presidente Petitti – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 24 settembre 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. «G.G. ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione elevato dai Carabinieri di Cefalù in data 18 novembre 2006 per violazione dell'articolo 171, comma 2, del codice della strada, per avere circolato alla guida di veicolo Piaggio Vespa 125 targata CY 62359 sprovvisto di casco protettivo. Il Giudice di pace di Cefalù ha rigettato l'opposizione. Proposto appello, la pronuncia del Giudice di pace è stata riformata dal Tribunale di Palermo con sentenza in data 10 gennaio 2012, che ha accolto l'opposizione così motivando Nel merito in particolare manca la prova chiara che il veicolo abbia commesso l'infrazione in quanto non è stato fermato immantinente . Per la cassazione della sentenza del Tribunale il Mini stero della difesa ha proposto ricorso, con atto notificato 1'11 gennaio 2013, sulla base di due motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il primo motivo - con il quale si denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio - è fondato, perché la sentenza impugnata con tiene una motivazione che non si confronta con il materiale probatorio acquisito e con la particolare forza probatoria che va riconosciuta al verbale di accertamento della violazione, non potendosi, d'altra parte, logicamente trarre in via automatica dal ritardo nella contestazione della violazione avvenuta a nove minuti dall'accertamento in considerazione del fatto che il mezzo procedeva a forte velocità, impedendo agli agenti l'immediata contestazione la mancanza di prova della commissione dell'infrazione. Il ricorso - assorbito l'esame del secondo motivo con cui si deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 171, comma 2, 200 e 201 del codice strada, nonché del decreto-legge 3 ottobre 2006, numero 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, numero 286 - può, quindi, essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi accolto» che la suddetta relazione è stata notificata alla parte ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio che la parte ricorrente non ha depositato memoria. Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex articolo 380-bis cod. proc. civ., alla quale non sono state mossi rilievi critici che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata che la causa deve essere rinviata al Tribunale di Palermo, che la deciderà in persona di diverso magistrato che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza im pugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudi zio di cassazione, al Tribunale di Palermo, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del la VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazio ne, l'11 aprile 2014.