In tema di danni derivanti da opere commesse dal condominio a terzi e quindi di responsabilità contrattuale ed aquiliana, l’onere della prova ad hoc grava sull’attore-danneggiato ed il giudice, anche ex officio ed in sede di gravame, ha il potere-dovere, nei limiti delle prove acquisite, di verificare tale adempimento così, il convenuto condannato alla riparazione del pregiudizio economico non può, in sede di legittimità, imputare il danno all’evento già ritenuto non configurabile quale concausa dello stesso e, quindi, già escluso in sede di merito.
E’, così, legittima la sentenza di merito con cui, accertato il nesso di causalità tra fatto ed illecito e gli elementi di operatività della polizza assicurativa, venga escluso l’obbligo della compagnia assicurativa di copertura del nocumento subìto dall’immobile condominiale e, quindi, dal privato proprietario e condannato in via esclusiva il Condominio. Il principio si argomenta dalla sentenza numero 11078/14, decisa il 25 febbraio e depositata il 20 maggio 2014. Il caso. Un soggetto, proprietario di un locale seminterrato posto in un condominio, adibito a deposito di mobili e finalizzato all’esercizio della propria attività commerciale e danneggiato da opere di ristrutturazione delle sottofondazioni eseguite da un’impresa appaltatrice incaricata dal medesimo condominio, agiva con successo, in primo grado, per il risarcimento del pregiudizio consistente nel costo del trasporto dei mobili e della locazione di altro locale. La decisione con rigetto della domanda di manleva del Condominio veniva confermata in secondo grado ed il giudice sottolineava la non applicabilità della polizza assicurativa, prodotta dallo stesso Condominio, in quanto, peraltro, stipulata con decorrenza successiva alla data dei danni subìti. Il risarcimento tra danno e causa la condotta processuale e sostanziale. In primis , vanno richiamati gli articolo 32 e 41 Cost., 2051 e 2697 c.c., 112 c.p.c. e 41 c.p. Bisogna stabilire, sul piano logico-formale, le legittimazioni attive e passive ad causam ed i poteri del giudice di merito e di quello di legittimità necessita, quindi, focalizzare sul concetto di obbligazione, adempimento, illecito e sui principi di responsabilità ed onere della prova. Sotto il profilo formale, va ricordato che il ricorrente deve porre il magistrato di legittimità nella condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, l’errore eventualmente commesso dal giudice di merito, formulando, ratione temporis , il quesito di fatto mediante conclusione con apposito momento di sintesi Cass., numero 24255/2011 e SSUU numero 20603/2007 così, il principio di autosufficienza del ricorso risulta violato, determinando inammissibilità del medesimo, se il ricorrente ometta di trascrivere il contenuto complessivo degli atti processuali rilevanti ovvero se tenta di fornire una re-interpretazione delle risultanze probatorie di merito. Soltanto il giudice di merito può, infatti, valutare il materiale probatorio e scegliere, quindi, le prove ritenute idonee alla decisione secundum legem . All’uopo, va sottolineato che, in ambito di responsabilità civile, il nesso causale opera nei termini della maggiore probabilità Cass., sez. III, numero 21619/2007, numero 10741/2009 e numero 975/2009 . Sul piano sostanziale, è da ricordare che il condominio si configura quale ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini così, formalmente, ciascun singolo condomino ha la legittimazione ad intervenire in giudizio nonché ad impugnare autonomamente quindi anche in caso di mancata impugnazione da parte dell’amministratore, Cass., numero 10717/2011 , ed anche in sede di legittimità, la sentenza pronunciata nei confronti del condominio rappresentato dall’amministratore. In termini di diritto penale sostanziale, poi, è da sottolineare che secondo il principio di equivalenza va riconosciuta piena efficienza causale ad ogni antecedente che abbia consentito, anche in via indiretta e remota, alla produzione dell’evento lesivo non è, cioè, interrotto il nesso eziologico tra azione ed omissione quando concorrano o abbiano concorso cause preesistenti, simultanee o sopravvenute. Segnatamente, anche in tema di adempimento della polizza assicurativa contenente condizioni recanti l’esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, l’onere della prova resta a carico dell’attore-danneggiato App. Bologna numero 2031/2013 . Il condominio-committente deve risarcire il proprietario dell’immobile divenuto inagibile. In ambito di responsabilità civile ex lege e di obbligazioni ex contractu , l’eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non si configura quale eccezione in senso proprio bensì quale mera argomentazione giuridica in contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo dell’altrui domanda Cass., numero 1967/2000, numero 16582/2005, numero 6108/2006 e numero 4234/2012 così, non si ravvisa alcuna violazione del principio tra chiesto e pronunciato, e quindi alcun vizio ultra petita , se il magistrato, in sede di accertamento, abbia tenuto in considerazione il documento la polizza assicurativa prodotto, a titolo di prova, dallo stesso condominio convenuto facendo, quindi, divenire tale questione thema decidendum e, comunque, poiché fatto costitutivo della richiesta azionata App. Napoli numero 1110/2007 ed, in quanto tale, non potrebbe costituire oggetto di rinuncia tacita persino se non fosse espressamente riproposto-a nelle conclusioni definitive specificamente riformulate Cass., sez. III, numero 1967/2000 . Ergo , il ricorso va rigettato.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 25 febbraio – 20 maggio 2014, numero 11078 Presidente Chiarini – Relatore Vincenti Ritenuto in fatto 1. - M.T. , proprietario di un locale seminterrato sito nel Condominio di Via omissis , adibito a deposito di mobili e strumentale all'esercizio della sua attività commerciale, conveniva in giudizio detto Condominio chiedendo che fosse condannato al pagamento della somma di 86 milioni di lire per essere stato il locale danneggiato dalle opere di ristrutturazione delle sottofondazioni eseguite da un'impresa appaltatrice dei lavori incaricata dal Condominio medesimo, con conseguente pregiudizio economico derivato dal costo del trasporto dei mobili dal deposito inagibile e dalla locazione di altro locale. 1.1. - Il Condominio contestava la domanda e, comunque, chiamava in causa, per essere manlevato, la propria compagnia di assicurazioni Assitalia S.p.A., la quale, dal canto suo, eccepiva l'irrisarcibilità del sinistro, in quanto non ricompreso nelle garanzie oggetto di pattuizione, considerato che i danni si erano verificati a causa della natura del terreno e non per effetto della rottura accidentale di condotte. 1.2. - L'adito Tribunale di Napoli, con sentenza dell'agosto 1999, condannava il Condominio convenuto al pagamento, in favore del M. , della somma di L. 67.959.000, oltre ad interessi e spese, e rigettava la domanda di manleva del Condominio medesimo, compensando le spese relative. 2. - Il gravame interposto avverso detta sentenza dal Condominio di Via omissis , quanto alla reiezione della domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in giudizio, veniva rigettato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza resa pubblica il 12 aprile 2007. La Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, escludeva, per difetto di prova del relativo nesso causale, che il dissesto del fabbricato potesse ricondursi alla rottura di un fognolo ed alle conseguenti infiltrazioni idriche e non già ai pregressi movimenti di torsione dell'immobile , non potendo, quindi, operare la polizza assicurativa in favore del Condominio. Peraltro, nessun indennizzo spettava comunque al Condominio per essere stata la polizza assicurativa stipulata con decorrenza dal 10 gennaio 1992 successiva all'evento in questione da collocarsi nell'anno 1991 . Infine, il giudice d'appello negava che il contratto di assicurazione contenesse una clausola compromissoria ostativa all'accertamento dinanzi al giudice ordinario dell'operatività della polizza, essendo nella specie contestato l’ an debeatur . 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorrono G.R. , G.A. , G.C. e G.G. , nella qualità di condomini del Condominio di via omissis , affidando le sorti dell'impugnazione a quattro motivi. Resiste con controricorso la compagnia assicuratrice INA Assitalia. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato in diritto 1. - Preliminarmente, va ritenuta ammissibile l'impugnazione in questa sede, ad opera dei singoli condomini, della sentenza di appello resa nei soli confronti del Condominio, in persona del suo amministratore. Deve, infatti, trovare applicazione il seguente principio di diritto configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all'edificio condominiale non sussistono impedimenti, pertanto, a che i singoli condomini, non solo intervengano nel giudizio in cui tale difesa sia stata assunta dall'amministratore, ma anche si avvalgano, in via autonoma, dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio rappresentato dall'amministratore, non spiegando influenza alcuna, in contrario, la circostanza della mancata impugnazione di tale sentenza da parte dell'amministratore Cass., 16 maggio 2011, numero 10717 . 2. - Con il primo mezzo è denunciato, in relazione all'articolo 360, comma primo, numero 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'articolo 41 cod. penumero . La Corte territoriale avrebbe avallato le conclusioni con cui il Tribunale rigettava la domanda di manleva proposta dal Condominio nei confronti della compagnia di assicurazioni Assitalia sulla scorta di un'erronea interpretazione dei fatti della causa in relazione alle norme di diritto sostanziale disciplinanti il rapporto di causalità. Il giudice di primo grado, infatti, sarebbe erroneamente giunto alla conclusione secondo cui il fenomeno di rotazione non era direttamente riferibile all'infiltrazione di acque nere. Tale impostazione sarebbe stata costruita sulla supposta assenza del nesso eziologico tra la rottura del fognolo condominiale ed il cedimento delle fondamenta dell'edificio in questione in ragione dell'impossibilità di accertare se la rottura della condotta fognaria fosse avvenuta ex se oppure in dipendenza dei movimenti di torsione dell'immobile iniziati anni prima. La Corte di appello, nell'aderire alla ricostruzione del tribunale in primo grado, avrebbe omesso di considerare che il principio ex articolo 41 cod. penumero impone di riconoscere piena efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in via indiretta e remota, alla produzione dell'evento dannoso, innestandosi nel processo evolutivo di rotazione che ha interessato il fabbricato. I giudici non solo avrebbero escluso l'efficienza causale di quella circostanza eziologicamente connessa alla rotazione, ma la avrebbero illogicamente motivata. L'esistenza di datati fenomeni di rotazione, infatti, non ne escluderebbe la dipendenza dalle infiltrazioni in questione. È formulato il seguente quesito di diritto Dica la Corte se il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni e se tale principio consente di considerare una concausa, anche eventualmente successiva, quale nel caso di specie la rottura del fognolo, che abbia comunque concorso, seppure in maniera indiretta e remota, a determinare o ad accelerare la produzione dell'evento dannoso, idonea a fare individuare il nesso causale tra essa concausa-evento e danno e nella specie tra le infiltrazioni di acque nere e l'evento dannoso lamentato dal M. . 2.1. - Il motivo non può trovare accoglimento per essere in parte inammissibile e, in parte, infondato. Nel censurare la violazione e falsa applicazione dell'articolo 41 cod. penumero i ricorrenti muovono - oltretutto in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, omettendo di trascrivere il contenuto complessivo degli atti processuali all'uopo rilevanti - da una reinterpretazione delle risultanze probatorie relazioni tecniche in atti e deposizioni testimoniali in forza delle quali la Corte territoriale e come già in precedenza il Tribunale è giunta a ritenere sussistente un difetto di prova sul nesso di causalità tra la rottura del fognolo e conseguente costante fuoriuscita di liquidi e il dissesto del fabbricato, da ascriversi piuttosto ai pregressi movimenti di torsione dello stesso immobile. Reinterpretazione, quella operata dalle parti ricorrenti, volta a rendere le anzidette risultanze aderenti alla prospettazione difensiva esibita nell'atto di impugnazione e, dunque, in palese violazione del principio per cui compete soltanto al giudice di merito valutare il materiale probatorio e procedere alla scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. Peraltro, proprio perché i ricorrenti ascrivono il danno alla rottura del fognolo, della cui incidenza deterministica nella causazione dell'evento la Corte territoriale, sulla base delle prove acquisite in giudizio, non ritiene raggiunta la prova, deve ritenersi che il giudice del merito non incorra affatto in errore nell'applicazione del principio di equivalenza ex articolo 41 cod. penumero che vale a non ritenere reciso il nesso di causalità tra azione ed omissione quando concorrano cause preesistenti, simultanee o sopravvenute , del quale non ricorrono neppure i presupposti applicativi, giacché, nella specie, lo stesso giudice ha escluso in radice la configurabilità della rottura del fognolo quale concausa dell'evento. 3. - Con il secondo mezzo è censurato, in relazione all'articolo 360, comma primo, numero 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod. proc. civ La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che la compagnia assicurativa non sarebbe tenuta ad indennizzo alcuno per essersi l'evento verificato in data anteriore alla copertura assicurativa, circostanza, questa, che la difesa della stessa chiamata in causa non ha fatto oggetto di specifica eccezione, affidando la propria opposizione ad altri argomenti, con la conseguenza che sul punto si era formato il giudicato. Il giudice d'appello, nel pronunciarsi in ordine all'impossibilità di riferire un contratto di assicurazione ad un evento che si assume verificato prima della sua sottoscrizione e che non costituisce oggetto di eccezione, avrebbe violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'articolo 112 cod. proc. civ. È formulato il seguente quesito di diritto “Dica la Corte se in mancanza di specifica contestazione mossa in primo grado è da considerarsi ultra petita , in violazione del disposto dell'articolo 112 c.p.c., la pronuncia della corte d'appello che, in assenza di gravame sul punto, modifichi la sentenza di primo grado affermando la non riferibilità di un contratto di assicurazione ad un evento che si assume verificatosi prima della sua sottoscrizione nel caso in esame la Corte d'appello di Napoli ha affermato al Condominio stesso, come è evidente, non compete indennizzo alcuno per essere l'evento collocabile in epoca anteriore alla copertura assicurativa . ”. 3.1. - Il motivo è infondato. I ricorrenti lamentano la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - e con la memoria ex articolo 378 cod. proc. civ. insistono per l'esistenza di un giudicato al riguardo - per aver il giudice del merito pronunciato d'ufficio su eccezione di parte, avendo la compagnia di assicurazione chiamata in causa negato il suo obbligo risarcitorio sulla base di allegazioni diverse dall'anteriorità dell'evento rispetto alla stipulazione della polizza. Invero, va anzitutto rilevato che la Corte territoriale ha posto in evidenza cfr. pag. 7 della sentenza impugnata , che era stato lo stesso Condominio a produrre il contratto di assicurazione e ad allegare in sede di gravame, ma senza darne riscontro, di essere stato ininterrottamente assicurato con l'Assitalia fin dalla costruzione dell'immobile, cosi palesando che la questione dell'operatività temporale della polizza rispetto all'evento assicurato era oggetto controverso del thema decidendum . Del resto, trattandosi comunque del fatto costitutivo della pretesa azionata, la pronuncia resa sul punto - lungi dal porsi in contrasto con l'evocato articolo 112 cod. proc. civ. o dal violare, come insistono i ricorrenti con la memoria ex articolo 378 cod. proc. civ., il giudicato che si sarebbe formato, a seguito della sentenza di primo grado, sull'operatività della polizza sotto il profilo temporale efficacia che i ricorrenti in ogni caso non contestano quanto alla data di inizio cfr. pagg. 20 e 21 del ricorso - risulta invece armonica rispetto al consolidato principio tra le tante, Cass., 22 febbraio 2000, numero 1967 Cass., 5 agosto 2005, numero 16582 Cass., 20 marzo 2006, numero 6108 Cass., 16 marzo 2012, numero 4234 secondo cui la c.d. eccezione di inoperatività della polizza assicurativa della responsabilità civile che può riguardare anche il profilo della sua efficacia temporale non costituisce affatto un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa o argomentazione giuridica, che si risolve nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, rimanendo cosi immutato a carico dell'attore il relativo onere di prova, che il giudice, anche d'ufficio ed in sede di gravame senza, dunque, che venga neppure a configurarsi una violazione dell'articolo 345 cod. proc. civ. , ha il potere-dovere, nei limiti delle prove acquisite, di verificarne l'assolvimento. 4. - Con il terzo mezzo è denunciato, in relazione all'articolo 360, comma primo, numero 5, cod. proc. civ., omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso per il giudizio. Nell'escludere che la compagnia di assicurazione dovesse provvedere all'indennizzo per essere l'evento collocabile in epoca anteriore alla copertura assicurativa, il giudice di appello avrebbe trascurato di considerare che la denuncia tardiva si giustificava in ragione dell'avvenuto accertamento, ad indagini espletate, della rottura del fognolo, in tale epoca e non prima. Inoltre, la previgenza della copertura assicurativa non sarebbe stata contestata in appello, nella cui sede l'assicurazione avrebbe perseverato nel negare l'obbligo risarcitorio esclusivamente sulla base della non suscettibilità di riconduzione del sinistro alle clausole contrattuali, sulla scorta dell'impossibilità di affermare che il sinistro era stato causato dalla rottura del fognolo. 5. - Con il quarto mezzo è prospettata, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., omessa o insufficiente motivazione e/o illogica motivazione su di un punto decisivo della controversia, in relazione alla c.d. perizia contrattuale. La Corte territoriale si sarebbe dovuto astenere da ogni valutazione relativa all'operatività della polizza assicurativa, dovendosi avvedere dell'esistenza di una perizia contrattuale con la quale le parti avevano conferito ad un collegio di periti il potere di effettuare sui fatti oggetto di contenzioso un accertamento per esse vincolante, oltre che sostitutivo di quello del giudice. Invero, la perizia avrebbe positivamente accertato la circostanza incontestata ed incontestabile e relativa all'esistenza del nesso di causalità tra la rottura del fognolo, lo scivolamento del sottosuolo dei pilastri di fondazione e l'inclinazione e la rotazione del fabbricato e non, come avrebbe ritenuto il giudice pretermettendola al suo convincimento, acclarato l'impossibilità di rendere operativa la polizza assicurativa in relazione all'evento collocato in epoca anteriore alla sua copertura. 6. - Il terzo e quarto mezzo possono essere scrutinati congiuntamente essi sono entrambi inammissibili. Nel caso all'esame la sentenza impugnata è stata pubblicata il 12 aprile 2007 e, quindi, nella vigenza della disciplina dettata dall'articolo 366 bis cod. proc. civ., che nella fattispecie è pienamente operante ratione temporis . Infatti, detta disposizione processuale ha iniziato ad esplicare i propri effetti in relazione alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, numero 40, che l'ha introdotta, e ha cessato di essere applicabile a decorrere dal 4 luglio 2009 e cioè dalla sua abrogazione ad opera dell'articolo 47 della legge 18 giugno 2009, numero 69 Cass., 24 marzo 2010, numero 7119 . Ciò precisato, l'inammissibilità degli anzidetti motivi segue l'applicazione del seguente principio di diritto di recente ribadito da Cass., 18 novembre 2011, numero 24255 in precedenza anche Cass., sez. unumero , 1 ottobre 2007, numero 20603 è inammissibile, ai sensi dell'articolo 366-bis cod. proc. civ., per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l'indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la ratio che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l'errore commesso dal giudice di merito . 7. - Il ricorso va, dunque, rigettato. I ricorrenti, in quanto soccombenti, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della compagnia assicuratrice controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. Nulla è da disporsi in punto di regolamentazione di dette spese nei confronti degli intimati M. e Mi. , non avendo essi svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.